Modificazioni e integrazioni al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni. (Deliberazione n. 15510).

LA COMMISSIONE NAZIONALE

PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

Visto l'art. 11, comma 2, lettera b), della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

Vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari;

Visto il regolamento 809/2004/CE della commissione del 29 aprile 2004, recante modalita' di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari;

Vista la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti, in attuazione del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005 e n. 15232 del 29 novembre 2005;

Ritenuta l'opportunita' di modificare le disposizioni contenute nel regolamento sugli emittenti per adeguarle alla disciplina prevista dalla citata legge 28 dicembre 2005, n. 262;

Considerate le osservazioni formulate dagli enti ed organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;

Delibera:

  1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005 e n. 15232 del 29 novembre 2005, e' modificato ed integrato come segue:

    Nell'art. 33:

    - al comma 1, dopo la lettera j), sono inserite le seguenti lettere:

    k) aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche, che abbiano le seguenti caratteristiche:

    i) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;

    ii) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato;

    iii) diano veste materiale al ricevimento di depositi rimborsabili;

    iv) siano coperti da un sistema di garanzia dei depositi a norma degli articoli da 96 a 96-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi;

    l) aventi ad oggetto strumenti del mercato monetario emessi da banche con una scadenza inferiore ai dodici mesi

    ;

    - dopo il comma 3, e' inserito il seguente comma 4:

    4. Nel caso di sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche, che abbiano le seguenti caratteristiche:

    (i) il corrispettivo totale dell'offerta, calcolato per un periodo di dodici mesi, sia inferiore a euro 50.000.000;

    (ii) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;

    (iii) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato; e' pubblicato ai sensi dell'art. 8, comma 1, un prospetto semplificato redatto conformemente allo schema di cui all'Allegato 1M; non e' richiesta la pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 del medesimo articolo; tale prospetto semplificato non e' preventivamente approvato dalla Consob

    .

    L'art. 19, comma 1, e' sostituito dal seguente:

    Gli annunci pubblicitari aventi ad oggetto OICR, fondi pensione aperti e strumenti finanziari diversi da titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche possono essere diffusi dal giorno successivo a quello della loro trasmissione alla Consob.

    ;

    Nell'art. 6-bis, comma 1, le parole «enti creditizi» sono sostituite dalla parola «banche»;

    Nell'art. 9-bis, comma 3, le parole «enti creditizi» sono sostituite dalla parola «banche»;

    ...

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