DECRETO 7 aprile 2003 - Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasei giorni

IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del tesoro - Direzione seconda

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002 con il quale sono state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro; Visto l'art. 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, che fissa in 52.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470; Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 1 aprile 2003 e' pari a 34.840 milioni di euro; Decreta

Per il 15 aprile 2003 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasei giorni con scadenza il 15 aprile 2004 fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.

La spesa per interessi gravera' sul capitolo 2215 dello stato di...

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