DECRETO 25 giugno 2012 - Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 185 giorni. (12A07302)

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II

del Dipartimento del Tesoro

Visto il Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con il Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della Legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonche' gli artt. 23 e 28 del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';

Visto il Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato D.P.R. n.398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Visti, altresi', gli artt. 4 e 11 del ripetuto D.P.R. n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il Decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilita' del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziche' di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 giugno 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a euro 43.829 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n.398, nonche' del Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2011, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, e' disposta per il 29 giugno 2012 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 185 giorni con scadenza 31 dicembre 2012, fino al...

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