DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2014, n. 4 - Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonche' altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. (14G00011)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero e per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale, nonche' altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Misure urgenti per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero, nonche' per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale 1. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni, dopo l'articolo 5-ter, sono inseriti i seguenti articoli: «5-quater. (Collaborazione volontaria). - 1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 31 dicembre 2013 puo' avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attivita' finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. A tal fine deve: a) indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attivita' di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la ricostruzione dei redditi che servirono per costituirli, acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;

  1. versare in unica soluzione le somme dovute, in base all'avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il termine per la proposizione del ricorso, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di...

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