L'emersione del diritto comune delle intese

AutoreFrancesco Alicino
Pagine65-81
CAPITOLO SECONDO
L’ATTUAZIONE DELL’ART. 8 (C. 3)
DELLA COSTITUZIONE.
IL DIRITTO COMUNE DELLE INTESE
S I
L’emersione del diritto comune delle intese
S: 1. Fonte di diritto comune, ma non generale. – 2. L’emersione
del modello di intesa standardizzato. – 3. L’estensione del diritto comune
dell’intesa. – 4. I “culti ammessi” alla bilaterale negoziazione. – 5. La
revisione delle “vecchie” intese. Nel solco della standardizzazione. – 6.
Il diritto comune delle intese. Le ragioni di un “successo”.
1. Fonte di diritto comune, ma non generale
Concepito come congegno normativo teso a favorire l’esercizio e
la tutela del diritto alla differenza, l’istituto di cui all’art. 8 (c. 3) Cost.
si è con gli anni inverato in una disciplina, al contempo, uniforme
e premiale: sostanzialmente uniforme rispetto alla ristretta cerchia
delle confessioni titolari di intese; abusivamente premiale nei con-
fronti dei soggetti forti del pluralismo confessionale1. La tendenza
livellatrice del processo di attuazione del modulo convenzionale si
esterna così con un seducente richiamo2, amplicato dalla possibilità
di accedere «ai ticket della sub-negoziazione con lo Stato» e alle «ri-
1 G. C, La rappresentanza e l’intesa, in Islam in Europa / Islam in
Italia. Tra diritto e società, a cura di A. Ferrari, Bologna, il Mulino, 2008, p. 304.
2 N. F, Il pluralismo in materia religiosa nel settore del nanziamento
pubblico delle confessioni, in Diritto e religione in Italia. Rapporto nazionale sulla
salvaguardia della libertà religiosa in regime di pluralismo confessionale e cultu-
rale, a cura di S. Domianello, Bologna, il Mulino, 2012, p. 80. Sul punto si veda
66      
sorse economico-nanziarie di natura pubblica»3. Ciò signica che
il sistema delle discipline negoziate affascina i gruppi normatori per
quella stessa eccessiva e selettiva generosità che ne determina l’irra-
gionevolezza e il contrasto con il principio pluralista.
Ne consegue l’atteggiamento tenuto da alcune organizzazioni du-
rante i negoziati con i rappresentanti dello Stato: pur di accedere
all’ambita categoria di “culto ammesso” alla trattativa Stato-Chiese
e superare le restrittive disposizioni del 1929-1930, le confessioni
sono spesso disposti a rinunciare alle norme speciali di segno identi-
tario, poiché foriere di ostacoli verso la sottoscrizione dell’accordo4.
E questo spiega perché il contenuto delle nuove intese si limiti
spesso a ricalcare quello degli accordi precedentemente stipulati,
tutti facendo riferimento alla capola del 1984: all’intesa-tipo con
i rappresentati dalla Tavola valdese5, a sua volta informata – quanto
alla individuazione delle materie, ancorché le soluzioni siano state
differenti – alla coeva disciplina concordataria di Villa Madama ri-
guardante i rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica.
La stipulazione della prima intesa nel 1984 ha impresso le diret-
tive normative alla prassi governativa e parlamentare, scolpendo i
contenuti standardizzati di tutte le fonti negoziate, di cui si sono in
tal modo ridimensionate le capacità di onorare gli elementi identi-
tari6 delle confessioni interessate7. Il rapporto fra il mezzo (l’intesa)
e il ne (la libertà di fede) si è in breve rovesciato: divenendo l’intesa
non già lo strumento per soddisfare le speciche e peculiari esigenze
anche A. L, voce Sostentamento dei ministri di culto. Postilla di aggiorna-
mento, in Enc. giur., Roma, 2000, VIII, p. 2.
3 M.C. F, Libertà religiosa e società multiculturali: la risposta italia-
na, in Diritto e Religioni, 2009, n. 1, p. 429.
4 Supra, Cap. Primo, Sez. II.
5 Intesa approvata con la legge 11 agosto 1984, n. 449.
6 «Governo e Parlamento, in concorso tra loro, hanno nito con lo snaturare
le intese, pregurate nel disegno costituzionale quale strumento di partecipazione
democratica per regolamentare esigenze speciche di una confessione, e piega-
te invece al compito innaturale di dettare la disciplina generale dell’esistenza e
dell’attività di una confessione»; G. C, La rappresentanza e l’intesa,
cit., p. 303. Sul punto cfr. R. B, La condizione degli appartenenti a gruppi
religiosi di più recente insediamento in Italia, in Il Diritto ecclesiastico, 2000, I,
pp. 370-373.
7 Come dimostra chiaramente la Relazione al disegno di legge del 25 maggio
2000, sulla base dell’intesa stipulata fra lo Stato e l’Unione Buddhista Italiana
(UBI) il 20 marzo 2000, in Atti parlamentari della Camera dei Deputati, n. 7023,
su cui infra, Cap. Terzo, Sez. I.

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