D.P.C.M. 4 dicembre 2011. Proroga dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nelle province di Sassari ed Olbia - Tempio, in relazione alla strada statale Sassari - Olbia

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leg
2/2012 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGISLAZIONE E PRASSI AMMINISTRATIVA
2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 per i veicoli ul-
traventennali di “particolare interesse storico e collezioni-
stico”. In caso di utilizzazione sulla pubblica strada, il con-
tribuente sarà tenuto esclusivamente al versamento della
tassa forfettaria di circolazione, come previsto dal comma
4 del citato articolo 63. (Omissis)
VIII
D.P.C.M. 4 dicembre 2011. Proroga dello stato di emer-
genza determinatosi nel settore del traff‌ico e della
mobilità nelle province di Sassari ed Olbia - Tempio, in
relazione alla strada statale Sassari - Olbia (Gazzetta
Uff‌iciale Serie gen. - n. 289 del 13 dicembre 2011).
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della leg-
ge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto
espresso in premessa, è prorogato, f‌ino al 31 dicembre
2012, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del
traff‌ico e della mobilità nelle province di Sassari ed Olbia -
Tempio, in relazione alla strada statale Sassari - Olbia.
IX
D.P.C.M. 4 dicembre 2011. Proroga dello stato di emer-
genza determinatosi nella città di Roma nel settore del
traff‌ico e della mobilità (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n.
289 del 13 dicembre 2011).
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della leg-
ge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto
espresso in premessa, è prorogato, f‌ino al 31 dicembre
2012 lo stato di emergenza determinatosi nella città di
Roma nel settore del traff‌ico e della mobilità e per le at-
tività di delocalizzazione dei centri di autodemolizione e
rottamazione presenti nel territorio del comune di Roma.
X
D.M. (Min. svil. econ.) 5 dicembre 2011. Determinazione,
per l’anno 2012, della misura del contributo dovuto dalle
imprese di assicurazione alla CONSAP Concessionaria
servizi assicurativi pubblici S.p.A. - Gestione autonoma
del «Fondo di garanzia per le vittime della strada» (Gaz-
zetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 288 del 12 dicembre 2011).
1. Il contributo che le imprese autorizzate all’esercizio
delle assicurazione obbligatoria per la responsabilità ci-
vile per danni causati dalla circolazione dei veicoli a mo-
tore e dei natanti sono tenute a versare per l’anno 2012
alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici
S.p.A. - gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le
vittime della strada» è determinato nella misura del 2,50%
dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della de-
trazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedi-
mento ISVAP di cui in premessa.
2. Ai sensi dell’art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, le imprese
di cui all’art.1 sono tenute, entro il 31 gennaio 2012, a ver-
sare il contributo provvisorio relativo all’anno 2012 deter-
minato applicando l’aliquota del 2,50% sui premi incassati
risultanti dall’ultimo bilancio approvato, al netto della de-
trazione per gli oneri di gestione, e, entro il 30 settembre
successivo alla data di approvazione del bilancio 2012, ad
effettuare il conguaglio tra la somma anticipata e quella
effettivamente dovuta ai sensi dell’art. 1.
XI
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. Disposizioni urgenti per la
crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici
(Suppl. ord. alla Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 284 del 6
dicembre 2011) convertito, con modif‌icazioni, nella L. 22
dicembre 2011, n. 214 (Suppl. ord. alla Gazzetta Uff‌iciale
Serie gen. - n. 300 del 27 dicembre 2011).
(Estratto)
Titolo III
CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MAGGIORI ENTRATE
16. (Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbar-
cazioni ed aerei). 1. Al comma 21 dell’articolo 23 del decre-
to legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modif‌icazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo è
inserito il seguente: “A partire dall’anno 2012 l’addizionale
erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo
è f‌issata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo
superiore a centottantacinque chilowatt.”.
1. (Omissis)
2. Dal 1° maggio 2012 le unità da diporto che stazionino
in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in
acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono
soggette al pagamento della tassa annuale di staziona-
mento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle
misure di seguito indicate:
a)euro 5 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01
metri a 12 metri;
b)euro 8 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01
metri a 14 metri;
c)euro 10 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01
a 17 metri;
d)euro 30 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01
a 24 metri;
e)euro 90 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01
a 34 metri;
f)euro 207 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01
a 44 metri;
g)euro 372 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01
a 54 metri;
h)euro 521 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01
a 64 metri;
i)euro 703 per le unità con scafo di lunghezza superio-
re a 64 metri.
3. La tassa è ridotta alla metà per le unità con scafo
di lunghezza f‌ino a 12 metri, utilizzate esclusivamente

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