COMUNICATO - Entrata in vigore del Protocollo relativo all''emendamento dell''Accordo che istituisce una Commissione internazionale per il Servizio internazionale delle ricerche, fatto a Berlino il 26 luglio 2006.

Il Protocollo relativo all'emendamento dell'Accordo che istituisce una Commissione internazionale per il Servizio internazionale delle ricerche, fatto a Berlino il 26 luglio 2006, e' entrato in vigore sul piano internazionale il giorno 26 novembre 2007, ai sensi dell'art. IV, avendo tutti i Governi contraenti comunicato di aver completato le procedure interne per l'entrata in vigore dello stesso ed essendo in tale giorno pervenuta l'ultima delle predette comunicazioni al Governo della Repubblica Federale di Germania.

Si allega il testo in lingua inglese e la traduzione non ufficiale in lingua italiana.

Commissione internazionale per il Servizio internazionale di ricerca - 16 maggio 2006, Lussemburgo.

Protocollo relativo all'emendamento dell'Accordo che istituisce una Commissione internazionale per il Servizio internazionale delle ricerche.

I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica francese, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, dello Stato d'Israele, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America,

Desiderosi di emendare l'Accordo che istituisce una Commissione internazionale per il Servizio internazionale di ricerca, originariamente concluso a Bonn il 6 giugno del 1955, e successivi emendamenti,

Hanno convenuto quanto segue:

Art. I.

I seguenti paragrafi saranno aggiunti al Preambolo prima dell'ultimo considerando:

Considerando che i Governi della Repubblica ellenica e della Repubblica polacca sono in seguito divenuti parte dell'Accordo che istituisce una Commissione internazionale per il Servizio internazionale delle ricerche e che pertanto sono membri della Commissione internazionale per il Servizio internazionale delle ricerche;

Desiderando assicurare l'accesso, a scopi di ricerca, agli archivi e documenti custoditi presso il Servizio internazionale di ricerca, sia in loco che tramite copie degli archivi e documenti;

Considerando che i Governi ritengono che la legislazione nazionale di ciascuno di essi garantisca un'adeguata protezione dei dati personali e che si attendono che, nel dare accesso alle suddette copie, ciascun Governo terra' in considerazione la natura sensibile di alcune delle informazioni che esse potrebbero contenere.

Art. II.

Il testo seguente sara' inserito alla fine dell'art. 2 paragrafo a):

«, compreso l'accesso per i ricercatori...

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