LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2010, n. 13 - Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 luglio 2006, n. 32 (Regolamento recante definizione del programma d`azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all`articolo 92, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» in attuazione della direttiva 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 del Consiglio).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 11 del 24 febbraio 2010) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRSIDENTE DELLA GIUNTA Emana Il seguente regolamento:

Preambolo:

Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'art. 42, comma 4 dello Statuto della Regione Toscana;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 luglio 2006, n. 32 (Regolamento recante definizione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'art. 92, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 'Norme in materia ambientale' in attuazione della direttiva 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 del Consiglio);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 03 settembre 2009;

Visto il parere della Direzione generale presidenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2009, n. 1159;

Visto il parere delle commissioni consiliari 'Agricoltura' e 'Territorio e Ambiente' nella seduta congiunta dell'8 gennaio 2010;

Visto l'ulteriore parere della Direzione generale Presidenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 2010, n. 165;

Considerato quanto segue:

  1. la definizione di stallatico di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152) e' riferita al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, per rendere conforme la definizione di stallatico prevista dal decreto ministeriale del 6 aprile 2006. Pertanto, al fine di evitare dubbi interpretativi si uniforma la definizione del regolamento regionale a quella del decreto ministeriale citato;

  2. la definizione dei fanghi di depurazione viene sostituita per renderla conforme al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/ CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);

  3. la disciplina nazionale in materia di fertilizzanti e' stata modificata ed e' pertanto opportuno aggiornare nel testo il riferimento normativo;

  4. l'utilizzazione dei fanghi di depurazione e' disciplinata in Regione Toscana dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n.14/R (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art.

    5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 'Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati', contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche) e' pertanto opportuno al fine di eliminare eventuali dubbi interpretativi modificare l'art. 5;

  5. per le norme che prevedono la possibilita' di anticipare o ritardare a livello aziendale il periodo di divieto di utilizzazione dei letami, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, dei liquami e dei fanghi nonche' delle deiezioni di avicunicoli sono state riscontrate alcuni problemi applicativi. Pertanto, e' necessario intervenire su tali disposizioni in particolare per chiarire che il periodo massimo di sospensione deve comunque essere rispettato e per prevedere in quali casi e' possibile riportare nel registro aziendale la variazione del periodo di divieto, dando anche specifiche tecniche relative alle colture in pieno campo che utilizzano l'azoto in misura significativa nella stagione autunno invernale;

  6. il decreto ministeriale 7 aprile 2006 prevede per l'adeguamento dei contenitori di stoccaggio il 31 dicembre 2010, e' pertanto necessario modificare il vigente termine;

  7. il termine per l'adeguamento dei contenitori esistenti fa riferimento all'istituzione delle zone vulnerabili. In fase di applicazione si e' ritenuto opportuno riferire il termine per l'adeguamento dei contenitori esistenti a partire dalla perimetrazione e non dall' istituzione della zona vulnerabile in quanto solo dalla perimetrazione e' possibile individuare in maniera univoca le particelle ricadenti in detta zona. Da cio' ne consegue la necessita di intervenire sul periodo di adeguamento per i contenitori gia' esistenti;

  8. per gli allevamenti con produzione inferiore a 600 chilogrammi per anno di azoto al campo e opportuno prevedere una disciplina semplificata in ragione della ridotta quantita' di produzione;

  9. per rendere meno onerosa la costruzione dei nuovi contenitori di stoccaggio e considerate le enormi difficolta' di carattere tecnico/strutturale per l'adeguamento dei vecchi contenitori si procede alla semplificazione del disposto;

  10. il contenuto di azoto per gli effluenti di allevamento palabili acquistati e' stabilito dai parametri presenti negli allegati al regolamento stesso, pertanto e' necessario eliminare il comma 5 dell'art. 12 che da' diversa indicazione;

  11. per calcolare il fabbisogno di azoto delle singole colture si fa riferimento al piano di sviluppo rurale (PSR) della Regione Toscana 2000-2006; tale riferimento e' stato rivalutato e si e' ritenuto piu' corretto far riferimento ai disciplinari delle produzioni agricole integrate di cui alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicita' ingannevole), in ragione del fatto che il PSR di riferimento ha una validita' temporale limitata e definita (2000-2006) e quindi non tiene conto dell'eventuale evoluzione della normativa tecnica;

  12. al fine di evitare possibili dubbi interpretativi in relazione alle norme cui assoggettare il trasporto degli effluenti di allevamento finalizzato all'utilizzazione agronomica nelle zone vulnerabili da nitrati vengono indicate esplicitamente le norme da rispettare per tale trasporto;

  13. si sono riscontrati alcuni problemi nell'applicazione delle norme relative alla gestione della fertirrigazione azotata di sintesi pertanto si e' proceduto ad una revisione delle stesse finalizzata a rendere attuabili tali disposizioni;

  14. il piano di utilizzazione agronomica (PUA) definisce il fabbisogno di azoto e giustifica le pratiche di fertilizzazione adottate. Pertanto, e' necessario, in conformita' con quanto previsto dalla normativa statale, stabilire che il suddetto piano e' parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

  15. al fine di chiarire i contenuti della comunicazione e dell'obbligo di registrazione e' opportuno definire con maggior precisione le soglie in chilogrammi di azoto per anno;

  16. anche al fine delle comunicazioni da effettuare ai sensi della normativa statale e' necessario disciplinare le modalita' di monitoraggio del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili contenuto nelle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 32/R/2009;

  17. il termine per l'applicazione delle disposizione del regolamento fa riferimento alla istituzione delle zone vulnerabili.

    In fase di applicazione si e ritenuto opportuno riferire il termine...

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