Assicurazione obbligatoria. Eliminazione della clausola di tacito rinnovo. Risvolti pratici

AutoreRenato Borri
Pagine229-231
229
Arch. giur. circ. e sin. strad. 3/2013
Dottrina
ASSICURAZIONE
OBBLIGATORIA.
ELIMINAZIONE
DELLA CLAUSOLA
DI TACITO RINNOVO.
RISVOLTI PRATICI
di Renato Borri (*)
La copertura assicurativa obbligatoria nell’ambito
della circolazione stradale è prevista dall’articolo 193 del
Codice della Strada che, al primo comma, stabilisce: “ I
veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i f‌ilovei-
coli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione
sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle
vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile
verso terzi”. Da quanto si evince leggendo la norma, tale
obbligo sussiste esclusivamente per i veicoli muniti di mo-
tore e per i rimorchi. Fanno eccezione i rimorchi agricoli
che, non essendo né veicoli a motore, né rimorchi stradali,
non sono disciplinati dalle disposizioni del primo comma
dell’art. 103 del C.d.S. Mentre i rimorchi “comuni” sono
destinati ad essere trainati da autoveicoli, quelli agricoli
devono necessariamente essere trainati da macchine
agricole (si veda l’articolo 56 comma 1 del C.d.S.). Per
quanto riguarda poi il termine “circolazione”, si ricorda
brevemente che si intende “il movimento, la fermata e la
sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada”,
ed è importante tenere conto che anche il veicolo in sosta
è soggetto alla disposizione di cui all’art. 193, 1°c. e deve
pertanto essere assicurato (tra le tante, Cass. civ., sez. III,
sentenza 14 febbraio 2012 n° 2092). Precisate queste cose,
ai f‌ini dell’eff‌icacia della copertura assicurativa, è molto
importante tenere presente che, ai sensi dell’art. 1899 del
codice civile, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del
giorno della conclusione del contratto, e che per il disposto
dell’art. 1901 del codice civile, se il contraente non paga il
premio nel medesimo giorno, l’assicurazione resta sospesa
f‌ino alle ore 24.00 del giorno in cui il pagamento viene
effettuato. Eventuali deroghe a queste disposizioni sono
consentite solamente per quanto riguarda “la prescrizione
delle ore 24.00” e non per ciò che concerne il pagamento.
Ciò signif‌ica che è sempre necessario il pagamento, ma se
è espressamente previsto dal contratto, non è necessario
attendere le ore 24.00 successive. È quindi possibile, per le
agenzie, anticipare la copertura assicurativa rispetto alle
ore 24.00, ma per fare ciò l’agenzia dovrà essere munita di
orologio marcatempo che stampi l’ora di emissione (quin-
di l’inizio della validità) sul certif‌icato di assicurazione,
o nel caso in cui l’agenzia sia in grado di attivare la co-
pertura mediante fax alla compagnia (questo avviene di
sovente per le polizze aventi validità di 5 giorni). Questo
è importante nel caso in cui, su strada, l’organo di Polizia
effettui il controllo di un veicolo ed il conducente dichiari
di non avere al seguito il certif‌icato assicurativo. Occor-
rerà, al momento della successiva esibizione della docu-
mentazione a seguito della contestazione dell’art.180 del
C.d.S. (mancanza momentanea dei documenti), verif‌icare
non solo la durata del contratto (per esempio dal 1°gen-
naio 2012 al 31 dicembre 2012), ma bisognerà accertare
la data esatta dell’avvenuto pagamento. Questo perché,
con un pagamento effettuato, sempre a titolo d’esempio,
il 13 marzo 2012, il contratto riporterà in ogni caso l’inizio
della validità dal 1°gennaio 2012, ma l’effettiva copertura
decorrerà solamente dalle ore 24.00 del 13 marzo 2012 (o,
per essere ancora più precisi, dalle ore 00.00 del 14 marzo
2012, salva previsione particolare indicata sul contratto,
in base alle deroghe sopra menzionate). Una volta chiarite
le suddette questioni relative all’inizio della validità del
contratto, è necessario individuare con certezza il termi-
ne della copertura assicurativa di tali contratti. Sino ad
oggi, nel caso di contratto di assicurazione con la clausola
di rinnovo tacito della polizza alla scadenza (la maggior
parte dei casi), era stabilita una tolleranza automatica di
quindici giorni durante i quali, se l’assicurato non aveva
espressamente richiesto la disdetta, poteva comunque
giovare della copertura assicurativa, pur in assenza di
pagamento del premio (art. 1901 del codice civile). Più
precisamente, la copertura assicurativa era operativa
comunque nei 15 giorni successivi alla scadenza nel caso
di rata intermedia (generalmente semestrale), mentre, in
caso di scadenza annuale del contratto senza clausola di
tacito rinnovo, era comunque necessario controllare se la
compagnia concedesse o meno i 15 giorni di proroga della
copertura. In tutti gli altri casi la polizza assicurativa per-
deva comunque la sua eff‌icacia alle ore 24.00 del periodo
di validità indicato nel contratto di assicurazione. Negli
anni scorsi, nell’ottica di garantire una maggiore tutela
al consumatore, che poteva dimenticarsi della scadenza

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