Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge

Art. 1.

(Incompatibilita' per cariche elettive regionali e locali).

  1. All'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, al primo comma, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti

    "b-bis) consigliere regionale; b-ter) presidente di provincia; b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti".

  2. In sede di prima applicazione, l'incompatibilita' di cui all'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non si applica nei confronti dei sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e dei presidenti di provincia, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali, in attuazione dell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al

    legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non sono immediatamente rieleggibili alle medesime cariche, ovvero, alla medesima data, sono membri del Parlamento europeo; essi possono pertanto ricoprire le loro cariche nei rispettivi enti locali fino alla conclusione del proprio mandato anche contemporaneamente alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note all'art. 1

    - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), come modificato dalla legge qui pubblicata

    Art. 6. - La carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia e' incompatibile con quella di

    a) presidente di giunta regionale; b) assessore regionale; b-bis) consigliere regionale; b-ter) presidente di provincia; b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

    Quando si verifichi una delle incompatibilita' di cui al comma precedente, il membro del Parlamento europeo risultato eletto deve dichiarare all'ufficio elettorale nazionale, entro trenta giorni dalla proclamazione, quale carica sceglie.

    Qualora il membro del Parlamento europeo non vi provveda, l'ufficio elettorale nazionale lo dichiara decaduto e lo sostituisce con il candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

    Il membro del Parlamento europeo dichiarato decaduto ai sensi del precedente comma puo' proporre ricorso contro la decisione dell'ufficio elettorale nazionale avanti la Corte di appello di Roma. Il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza entro venti giorni dalla comunicazione della decisione.

    Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai successivi articoli 44, 45, 46 e 47.

    In relazione ai membri di cui al secondo comma dell'art. 4, si applicano le cause di incompatibilita' previste dalle rispettive disposizioni normative nazionali per l'elezione al Parlamento europeo.

    .

    - Si riporta il testo dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti pocali)

    2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non e', allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.

    .

    Art. 2.

    (Efficacia).

  3. Le nuove incompatibilita' introdotte dalla disposizione di cui all'articolo 1 hanno efficacia a decorrere dalle elezioni dei Parlamento europeo del 2004.

    Art. 3.

    (Pari opportunita).

  4. Nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, successive alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; ai fini del computo sono escluse le candidature plurime; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unita' prossima.

  5. Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla

    legge 3 giugno 1999, n. 157, e' ridotto, fino ad un massimo della meta', in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in piu' rispetto a quello massimo consentito. Sono, comunque, inammissibili le liste circoscrizionali composte da piu' di un candidato che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi.

  6. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 2 e' erogata ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano avuto proclamata eletta, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i sessi. Tale somma e' ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito o gruppo politico organizzato.

    Note all'art. 3

    - La legge 3 giugno 1999, n. 157, recante «Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici.», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1999, n. 129.

    - Si riporta il testo dell'art. 22 della citata legge 24 gennaio 1979, n. 18

    Art. 22. - L'ufficio elettorale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale nazionale le comunicazioni di cui al penultimo comma del precedente articolo, proclama eletti i candidati, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, seguendo la graduatoria prevista al n. 4) dell'art. 20.

    Quando in una circoscrizione sia costituito un gruppo di liste con le modalita' indicate nell'art. 12, ai fini della assegnazione dei seggi alle singole liste che compongono il gruppo l'ufficio elettorale circoscrizionale provvede a disporre in un'unica graduatoria, secondo le rispettive cifre individuali, i candidati delle liste collegate. Proclama quindi eletti, nei limiti dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali piu' elevate.

    Qualora nessuno dei candidati della lista di minoranza linguistica collegata sia compreso nella graduatoria dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, l'ultimo posto spetta a quel candidato di minoranza linguistica che abbia ottenuto la maggior cifra individuale, purche' non inferiore a 50.000.

    L'ufficio elettorale circoscrizionale invia, quindi, attestato ai candidati proclamati eletti.

    .

    Art. 4.

    (Esenzione dalle sottoscrizioni per le liste dei candidati).

  7. All'articolo 12, quarto comma, della legge 24 gennaio 1979, n.

    18, e successive modificazioni, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Nessuna sottoscrizione e' richiesta altresi' per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione della Camera dei deputati abbiano presentato liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale con le quali si sia collegato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, pur sotto un diverso contrassegno, un candidato risultato eletto in un collegio uninominale".

    Nota all'art. 4

    - Si riporta il testo dell'art. 12 della citata legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificata dalle legge qui pubblicata.

    Art. 12. - Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della Corte d'appello presso la quale e' costituito l'ufficio elettorale circoscrizionale, dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno antecedenti quello della votazione.

    Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30.000 e non pu' di 35.000 elettori.

    I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione della circoscrizione per almeno il 10 per cento del minimo fissato al secondo comma, pena la nullita' della lista.

    Nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto un almeno un seggio in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione e' richiesta altresi' per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione della Camera dei deputati abbiano presentato liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale con le quali si sia collegato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del testo uuico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, pur sotto un diverso contrassegno, un candidato risulti eletto in un collegio uninominale. Nessuna sottoscrizione e' richiesta altresi' per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo. Nessuna sottoscrizione e' richiesta, altresi', nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.

    Nel caso di cui al precedente comma, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da un rappresentante...

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