DELIBERAZIONE 13 settembre 2012 - Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita'' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente e dell''Assemblea della Regione Siciliana indette per il giorno 28 ottobre 2012. (Deliberazione n. 422/12/CONS). (12A09849)

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

L'AUTORITA'

Nella riunione del Consiglio del 13 settembre 2012;

Visto l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali";

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica";

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi";

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici";

Vista la delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante "Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre 2010;

Vista la propria delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante "Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parita' di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali";

Vista la propria delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante "Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 2010;

Vista la propria delibera n. 315/12/CONS del 25 luglio 2012, recante "Redistribuzione delle competenze degli organi collegiali dell'Autorita' e integrazione al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 2012;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale della Regione Siciliana 3 giugno 2005, n. 7, recante "Nuove norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei Consigli provinciali e comunali";

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 398 del 10 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 35 del 21 agosto 2012, con il quale, a seguito delle dimissioni del Presidente della Regione rassegnate in data 31 luglio 2012, sono stati convocati per domenica 28 ottobre 2012 i comizi per l'elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale siciliana;

Effettuate le consultazioni con la Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n.28;

Udita la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera

Art. 1

Finalita' e ambito di applicazione

  1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema radiotelevisivo, si riferiscono alle consultazioni per le elezioni del Presidente e dell'Assemblea della Regione Siciliana fissate per il giorno 28 ottobre 2012 e si applicano nei confronti delle emittenti locali che esercitano l'attivita' di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica nell' ambito territoriale regionale interessato dalla consultazione.

  2. Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente a livello nazionale o in ambiti territoriali nei quali non e' prevista alcuna consultazione elettorale di cui al precedente comma 1.

  3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento decorrono a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.

    Titolo II

    RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA LOCALE


    Capo I

    Disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali

    Art. 2

    Programmi di comunicazione politica

  4. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera c), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura della campagna elettorale devono consentire una effettiva parita' di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.

  5. La parita' di condizioni di cui al comma 1 deve essere garantita nei due distinti periodi in cui si articola la campagna elettorale tra i seguenti soggetti politici:

    I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

    1. nei confronti delle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nel Consiglio regionale da rinnovare;

    2. nei confronti delle forze politiche diverse da quelle di cui alla lettera a), presenti in uno dei due rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

      II) Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

    3. nei confronti delle liste regionali, ovvero dei gruppi di liste o delle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della Giunta regionale;

    4. nei confronti delle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dell'Assemblea regionale.

  6. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione e' fatta esplicita menzione delle predette assenze.

  7. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo, in modo da garantire l'applicazione dei principi di equita' e di parita' di trattamento tra i soggetti politici anche attraverso analoghe opportunita' di ascolto. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo telefax, al Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia che ne informa l'Autorita'. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo, che ne informa l'Autorita'. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalita' che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

  8. E' possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialita' e pari opportunita' nel confronto tra i soggetti politici.

  9. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nei giorni in cui si svolgono le votazioni e nel giorno immediatamente precedente.

    Titolo II

    RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA LOCALE


    Capo I

    Disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali

    Art. 3

    Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

  10. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

  11. Per la trasmissione dei messaggi politici di...

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