LEGGE 5 aprile 2011, n. 6 - Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione siciliana Parte I n. 16 dell'11 aprile 2011) REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modalita' di espressione del voto per l'elezione del sindaco e del presidente della provincia 1. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:

'3. La scheda per l'elezione del sindaco e' quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio comunale. La scheda reca i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco e' riportato il contrassegno della lista cui il candidato e' collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato sindaco e per la lista ad esso collegata; il voto espresso soltanto per la lista di candidati al consiglio non si estende al candidato sindaco collegato ed il voto espresso soltanto per il candidato sindaco non si estende alla lista collegata. Ciascun elettore puo' altresi' votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.'.

  1. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:

    '3. La scheda per l'elezione del sindaco e' quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato e' collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato sindaco e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato sindaco collegato e il voto espresso soltanto per il candidato sindaco non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate.

    Ciascun elettore puo' altresi' votare per un candidato alla carica di sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.'.

  2. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:

    '2. La scheda per l'elezione del presidente della provincia e' quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente della provincia scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato e' collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato presidente della provincia e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato presidente della provincia collegato e il voto espresso soltanto per il candidato presidente della provincia non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore puo' altresi' votare per un candidato alla carica di presidente della provincia, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.'.

    Art. 2

    Sistema di elezione dei consigli provinciali 1. All'art. 7 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, i commi 5, 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

    '5. Salvo quanto disposto dal comma 7, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di presidente della provincia si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti cosi' ottenuti, i piu' alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.

    Ciascuna lista o gruppo di liste avra' tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio e' attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano piu' seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

  3. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, e' divisa per 1, 2, 3, 4 ..., sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti piu' alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

  4. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia gia' conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreche' nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia gia' superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 5. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al presidente della provincia eletto al primo turno viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi.

  5. Per quanto riguarda l'assegnazione dei seggi spettanti alle singole liste nei vari collegi, si procede ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 e successive modifiche ed...

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