DECRETO 25 marzo 2008 - Riconoscimento, al sig. Porto Giovanni, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l''esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l''attivita'' di installazione di impianti elettrici, elettronici e climatizzazione.

IL DIRETTORE GENERALE

del Dipartimento per la regolazione del mercato

Vista la domanda con la quale il sig. Porto Giovanni, cittadino italiano, titolare di impresa a Bruxelles esercente l'attivita' di cui alla richiesta di riconoscimento, per l'assunzione in Italia della qualifica di ´Responsabile Tecnicoª in imprese che esercitano l'attivita' di installazione di impianti elettrici, elettronici e climatizzazione di cui alle lettere a), b) e c), art. 1, comma 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente ´attuazione, della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionaliª, nella riunione del giorno 7 febbraio 2008, che ha ritenuto l'iscrizione del suddetto sig. Porto Giovanni al registro del commercio di Bruxelles in qualita' di amministratore unico e gerente dal 27 gennaio 1998 al 14 novembre 2006, (oltre sei anni) in impresa del, settore in Bruxelles ed operante, fra le altre merceologie, nei settori per i quali e' richiesto il riconoscimento, lettere a), b) e c), art. 1, legge 5 marzo 1990, n. 46, valida e attinente all'esercizio dell'attivita' di responsabile tecnico in imprese per l'istallazione e manutenzione di impianti elettrici, elettronici e climatizzazione di cui alle lettere a), b) e c), art. 1, comma 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, senza necessita' di applicare alcuna misura compensativa, in virtu' della completezza della formazione professionale documentata, e inidonea per le restanti lettere d), e), f) e g), art. 1 legge 5 marzo 1990, n. 46, impianti idraulici, trasporto e utilizzo del gas, di sollevamento di persone o cose e di protezione antincendio, in quanto l'impresa in questione, in Bruxelles, non ha nella ´Ragione sociale dell'attivitaª le merceologie richieste;

Tenuto altresi conto che il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause parzialmente ostative all'accoglimento della domanda;

Esaminate le...

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