Forma di governo e sistema elettorale nell'ordinamento spagnolo: un'esperienza riuscita di parlamentarismo razionalizzato

AutoreGambino S.
Pagine1605-1628
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Silvio Gambino
FORMA DI GOVERNO E SISTEMA ELETTORALE
NELL’ORDINAMENTO SPAGNOLO:
UN’ESPERIENZA RIUSCITA
DI PARLAMENTARISMO RAZIONALIZZATO
SOMMARIO: I. Nota metodologica introduttiva: sul rapporto fra partiti politici, sistemi elettorali e forma di
governo. - II. Sui r apporti fra sistema elettorale e sistema politico-partitico nella esperienza spagnola.
- III. La razionalizzazione della forma di governo spagnola. - IV. Brevi considerazioni conclusive.
I. Nota metodologica intr oduttiva: sul rapporto fra partiti politici, sistemi elettorali
e forma di governo
Nellaccostarci allanalisi di una delle più riuscite esperienze contemporanee di
parlamentarismo razionalizzato quella disciplinata nella Costituzione spagnola del
1978 e concretamente praticata nel Paese iberico1 ed anche al fine di motivarne in
modo più approfondito lapproccio che ne faremo, appare opportuno premettere qual-
che osservazione metodologica. Tale metodologia risulterà di aiuto nellanalisi del
quadro costituzion ale relativo alle relazioni tra il Governo e il Pa rlamento ( Cortes
Generales), allassetto del Governo e ai poteri del Presidente del Governo e, infine, alla
sua evoluzione nel corso di una esperienza più che trentennale segnata dagli stessi im-
patti su tale forma di organizzazione costituzionale dei poteri del sistema dei partiti e
delle regole elettorali operanti nel sistema politico-costituzionale complessivo.
Accanto a un metodo giuridico formale, fondato su tipologie analitiche basate sul-
la separazione/distribuzione dei poteri fra gli organi costituzionali e sulla previsione di
relazioni di indirizzo/controllo fra gli stessi, la ricerca costituzionale e comparatistica
non può rifuggire dalla utilizzazione di un metodo realista, nel quale trovino conside-
razione gli stretti rapporti esistenti tra quadro normativo-costituzionale e sua concreta
traduzione nella realtà2. Una mancata integrazione fra i due momenti analitici forma-
le il primo, sostanziale il secondo farebbe incorrere nel rischio di non attingere
loggetto del proprio studio quando la scienza costituzionale si appresti a studiare la
natura (e lo stesso rendimento istituzionale) del parlamentarismo (moderno e) contem-
poraneo e, al suo interno, più specificamente, le problematiche relative alla funzionalità
complessiva del Governo, in ragione della natura monocratica ovvero collegiale
dellorgano3, del tipo di relazioni intercorrenti fra questultimo e il Parlamento, degli
impatti che sullinsieme di tali relazioni (rappresentative e di governo) producono tanto
il formato dei partiti operante nel sistema politico-istituzionale, tanto, e infine, il tipo di
1 Sul punto, fra gli altri, cfr. anche a cura di S. GAMBINO, G. RUIZ-RICO RUIZ, For me di governo, si-
stemi elettorali, partiti politici: Spagna e I talia, Rimini, 1996 (pubblicato anche in Spagna: G. RUIZ-RICO
RUIZ, S. GAMBINO (ed.), For mas de gobierno y sistemas electora les, Valencia, 1997); R. BLANCO VALDÉS,
Introduzione alla Costituzione spagnola del 1978, Torino, 1998; M.A. APARICIO, Lineamenti di dir itto co-
stituzionale spagnolo, Torino, 1980.
2 Cfr. C. MORTATI, La Costituzione in senso materiale, Milano, 1940.
3 Nella dottrina italiana cfr., almeno, A. RUGGERI, Il Consiglio dei ministri nella Costituzione italiana,
Milano 1981; G. PITRUZZELLA, Il Presidente del Consiglio dei Ministri e l’organizzazione del Governo, Padova,
1986; G. PITRUZZELLA, M. VILLONE, P. CIARLO, L. CARLASSARE, “Il Consiglio dei Ministri. Art. 92-96”, in
Commentario della Costituzione, a cura di G. BRANCA, A. PIZZORUSSO, Bologna-Roma, 1994; S. GAMBINO (a
cura di), Democrazia e forme di governo. Modelli stranieri e riforma costituzionale, Rimini, 1997.
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sistema elettorale utilizzato per tradurre i voti in seggi parlamentari. La più avvertita
dottrina costituzionale europea, da tempo e con lucidità anticipatrice, aveva colto e sot-
tolineato tali problematiche di ordine metodologico e sostanziale sia con riguardo alla
centralità del sistema dei partiti e al relativo condizionamento (secondo un principio di
effettività) dellindirizzo politico e di governo4, sia con riguardo, in modo più specifi-
co, alle complesse interazioni fra partiti, regole elettorali utilizzate e funzionamento
complessivo della forma di governo (soprattutto parlamentare), che costituisce un uni-
cum nella tradizione politico-costituzionale europea nei due secoli di storia dello Stato
democratico. Nellottica appena richiamata, intendiamo riferirci, in particolare, alla a-
nalisi della razionalizzazione della forma di governo parlamentare, intesa sia in ter-
mini di assetto e di funzionamento delle istituzioni di governo che nei termini del rela-
tivo rendimento politico5. Ci riferiamo altresì a ciò che, nella risalente dottrina italiana
e in quella più recente, si vuole intendere quando si fa riferimento a nozioni come quel-
le di costituzione materiale, vivente, reale o a terminologie similari (sulla cui am-
biguità, nondimeno, conviene la dottrina costituzionalistica)6.
A mo di premessa, pertanto, si sottolinea come, accanto allo studio giuridico dei
rapporti fra i poteri dello Stato accolti nelle forme di governo del costituzionalismo
(moderno e in quello) contemporaneo, occorre anche accostarsi per integrarne
lanalisi nellapproccio politico-costituzionale ai soggetti politico-comunitari (i partiti
politici) che, da più di un secolo, ormai, si sono fatti carico di dinamizzare il funziona-
mento delle originarie meccaniche istituzionali accolte nelle forme parlamentari di go-
verno e, più in generale, le multiformi manifestazioni della democrazia partecipativa
dello Stato contemporaneo7. Con tale nuovo e più complesso approccio, il costituziona-
lista potrà più agevolmente accedere alla stessa comprensione dei differenziati modelli
di legittimazione del Governo8, le cui linee di elaborazione teorico-costituzionale e di
4 M. DUVERGER, Les partis politiques, Paris, 1951.
5 Come bene sottolineava il giurista franco-russo Boris Mirkine-Guetzévitch, in un suo saggio del
1936 (cfr. B. MIRKINE GUETZÉVI TCH, Les nouvelles tendances du droit constitutionnel, IIa ed., Pars, 1936,
cap. I.) e come lo stesso ribadiva nel saggio sintetico collocato ad introduzione del volume Le costitu-
zioni europee del 1951 (cfr. B. MIRKINE GUETZÉVITCH, Le costituzioni europee, Milano, 1954).
6 Per un approccio in questo senso cfr., per tutti, L. ELIA, Governo (forme di), in Enc. del dir. In una
bibliografia sommaria sul dibattuto tema del metodo giuridico nel diritto costituzionale cfr. almeno, fra gli
altri, S. BARTOLE, Costituzione materia le e ragiona mento giuridico, in Scritti in onore di V. Crisa fulli, Pa-
dova, 1986 e dello stesso autore, Metodo giur idico e r ealtà politico-ist ituzionali, in Rivista trimestrale di
scienza della mministrazione, 1985, 3; L. ELIA, Diritto costituzionale, in AA.VV., Cinquanta nni di espe-
rienza giur idica in Italia, Milano, 1982, 357; M. GALIZIA, P rofili storico-compara tivi della scienza del d i-
ritto costituzionale, in Archivio giuridico, 1963. Sul rapporto tra costituzione materiale e validità delle nor-
me costituzionali, inoltre, nellampia letteratura, occorre rinviare, almeno, a C. MORTATI, Costituzione (dot-
trine gener ali, in Enciclopedia del diritto; M. NIGRO, Costituzione ed effettività costituzionale, i n Rivista
di diritto e procedura civile, 1969; G. GUARINO, Sulla normatività della costituzione materia le, in Il For o
penale, 1957; F. MODUGNO, Il concetto di Costituzione, in AA.VV., Scritti in onore di Costa ntino Mortati,
I, Milano, 1977. Sul punto cfr. anche la classica manualistica di diritto pubblico comparato, fra cui, in part.,
C. MORTATI, Le forme di governo. Lezioni, Padova, 1973; G. LOMBARDI, Premesse al cor so di diritto pub-
blico comparato. Problemi di metodo, Milano, 1986; A. PIZZORUSSO, Sistemi giuridici comparati, Milano,
1995; G. DE VERGOTTINI, Diritto costituzionale comparato, Padova, 2007; G. BOGNETTI, Introduzione al
diritto costituzionale compara to, Torino, 1994; R. SACCO, Introduzione al dir itto comparato, Torino, 1992.
Sul punto sia consentito richiamare anche il nostro Diritto costituzionale comparato ed europeo. Lezioni,
Milano, 2004.
7 Nellampia bibliografia, sul punto, cfr. anche S. GAMBINO, Par titi politici e forma di governo, Na-
poli, 1977, nonché Crisi istituzionale e riforma della Costituzione, Pisa, 1983 e, da ultimo, Cr isi del partito
di massa, forma di governo e r iforme costituzionali. Dal semipresidenzialismo debole al premiera to assolu-
to, in G. GIRAUDI (a cura di), Crisi della politica e riforme istituzionali, Soveria Mannelli, 2005.
8 Nellampia dottrina spagnola, sul punto, cfr. almeno L. LÓPEZ GUERRA, Modelos de legitimación
parla mentaria y legitimación democratica del Gobier no: su aplicación a la Constitucion española , in Revi-
sta Espa ñola de Der echo Constitucional, 1988, n. 23; J.L. CASCAJO CASTRO, La forma parla mentaria de

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