DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2002, n. 67 - Regolamento recante norme di attuazione e di coordinamento del procedimento elettorale per l'elezione dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura, a norma dell'articolo 14 della legge 28 marzo 2002, n. 44

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 28 marzo 2002, n. 44, che prevede norme regolamentari di attuazione e di coordinamento per taluni aspetti del procedimento elettorale per l'elezione dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerato che l'entrata in vigore del presente regolamento riveste particolare urgenza, tenuto conto dell'imminente scadenza del mandato del Consiglio superiore della magistratura in carica; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2002; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2002; Sulla proposta del Ministro della giustizia;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Ai fini dell'autenticazione delle firme di presentazione delle candidature concernenti l'elezione dei magistrati che esercitano funzioni di legittimita' presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1990, n. 132.

2. Le firme dei magistrati presentatori, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 7 della legge 28 marzo 2002, n. 44, non devono essere autenticate, ma accompagnate dal relativo nome scritto a stampa, o comunque in modo chiaro e leggibile.

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni stilla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo, fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficaia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 28 marzo 2002, n. 44 (Modifica alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura)

"Art. 14. - 1. Il Governo adotta, ai sensi dell'art.

17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le disposizioni di attuazione e di coordinamento della presente legge eventualmente necessarie, entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

2. Qualora le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge debbano effettuarsi, ai sensi dell'art. 21 della legge 24 marzo 1958, n. 195, prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il termine di cui al predetto art. 21 e' prorogato di non oltre sessanta giorni.".

- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare

  1. l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge".

    Note all'art. 1

    - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della...

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