DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 2001, n. 476 - Regolamento di semplificazione per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ai fini previdenziali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 53; Visti gli articoli 2, 3 e 10 della legge 9 gennaio 1963, n. 9; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto l'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412; Visti gli articoli 1, comma 2, 3, comma 1 e 15, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1994; Visto l'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 24 maggio 2001; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 2001; Acquisiti i pareri resi dalla XI commissione della Camera dei deputati in data 27 settembre 2001 e dalla 11a commissione del Senato della Repubblica in data 26 settembre 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro delle attivita' produttive, con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina ai fini previdenziali, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 9 gennaio 1963, n. 9

  1. il procedimento di iscrizione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, nonche' degli imprenditori agricoli a titolo principale, negli elenchi istituiti dall'articolo 11 della legge n. 9 del 1963; b) il procedimento di variazione della classificazione aziendale ai fini della determinazione della misura dei contributi previdenziali, ai sensi dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n.

    233; c) il procedimento di cancellazione dagli elenchi istituiti dall'articolo 11 della legge n. 9 del 1963.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

    - Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

    "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".

    - La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, reca delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

    - Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1999, n. 56 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998)

    "1. In attuazione dell'art. 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge. I regolamenti si conformano ai criteri e principi e sono emanati con le procedure di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge".

    - Si trascrive il testo degli articoli 2, 3 e 10 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1963, n. 28 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri)

    "Art. 2. - E' condizione per il diritto all'assicurazione di invalidita' e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quello all'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessita' delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame.

    Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito della abitualita' nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e dall'art. 1 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attivita'.

    Per attivita' prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito".

    Art. 3. - Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue, fermo restando per i mezzadri e i coloni il disposto dell'art. 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.

    Sono esclusi altresi' dall'assicurazione coloro che siano parenti od affini oltre il quarto grado del titolare dell'impresa coltivatrice diretta ovvero del capo della famiglia mezzadrile o colonica, purche' non trattisi di esposti regolarmente affidati".

    "Art. 10. - Entro il 31 gennaio 1963, i titolari di imprese diretto-coltivatrici, soggetti agli obblighi di cui alla presente legge e alle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, e 26 ottobre 1957, n. 1047, sono tenuti a far pervenire al Servizio per i contributi agricoli unificati la dichiarazione dei dati seguenti, relativi all'anno 1962

    1) il possesso della qualifica di coltivatore diretto e di titolare di impresa; 2) la composizione della famiglia con l'indicazione dei componenti che si sono dedicati abitualmente o prevalentemente alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame e dei componenti a carico; 3) la ubicazione e denominazione dei terreni posseduti condotti a coltivazione diretta ed il titolo di detta conduzione, con l'indicazione della ditta intestata in catasto, della superficie e delle colture praticate, nonche' del numero dei capi di bestiame posseduti, diviso per le diverse specie.

    La dichiarazione deve essere firmata dal titolare dell'impresa.

    Analoga dichiarazione deve essere effettuata per i terreni condotti a mezzadria o colonia parziaria. Tale dichiarazione...

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