DECRETO 18 aprile 2003 - Standard per l'elaborazione degli stampati dei prodotti medicinali contenenti chinina cloridrato 500 mg/2 ml concentrato per soluzione per infusione
IL DIRETTORE GENERALE della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 14 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, relativo alla redazione in lingua italiana e tedesca dell'etichettatura e del foglio illustrativo dei medicinali; Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1993 con cui e' stato autorizzato all'immissione in commercio un elenco di farmaci preconfezionati prodotti industrialmente; Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1995 e successivi decreti di integrazione con i quali e' stato attribuito il codice di autorizzazione all'immissione in commercio ai farmaci preconfezionati prodotti industrialmente di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1993; Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto ministeriale 2 ottobre 1995 che prevede autorizzazione, da parte del Ministero della sanita', ora Ministero della salute, di standard relativi ai farmaci di cui sopra; Visto il parere espresso dalla Commissione unica del farmaco nella seduta del 17-18 dicembre 2002; Decreta
Art. 1.
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Il presente decreto si applica ai prodotti medicinali contenenti chinina cloridrato 500 mg/2 ml concentrato per soluzione per infusione la cui autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.) e' stata rilasciata con il decreto ministeriale 8 novembre 1993 o, comunque, con procedura di tipo nazionale.
Art. 2.
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Le aziende titolari dei prodotti medicinali di cui al precedente art. 1 sono tenute ad adeguare il dossier di A.I.C. alle disposizioni recate dal presente articolo.
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Il riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) deve essere conforme allo standard riportato nell'allegato 1 che rappresenta parte integrante del presente decreto.
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Il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in conformita' al suddetto allegato 1 ed alle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540.
Art. 3.
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L'adeguamento alle disposizioni recate dal precedente art. 2 dei prodotti medicinali gia' in commercio deve avvenire immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e, per il foglio illustrativo e le etichette, secondo quanto previsto dalla terza alinea dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 ottobre 1995.
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Le aziende titolari dei prodotti medicinali di cui al precedente art. 1 sono tenute al rispetto degli obblighi previsti sia dalla quarta alinea del predetto art. 2 del decreto ministeriale 2 ottobre 1995 che dall'art. 14 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283.
Art. 4.
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Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Roma, 18 aprile 2003 Il direttore generale: Martini
Allegato 1 RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 1. Denominazione del medicinale.
Chinina cloridrato specifico del singolo prodotto (titolare A.I.C.) 500 mg/2 ml concentrato per soluzione per infusione.
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Composizione qualitativa e quantitativa.
1 ml di concentrato per soluzione per infusione contiene: chinina bicloridrato 250 mg (equivalente a 208,75 mg di chinina base).
Per gli eccipienti vedere 6.1.
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Forma farmaceutica.
Concentrato per soluzione per infusione.
L'aspetto e' limpido e incolore o leggermente paglierino.
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Informazioni cliniche.
4.1. Indicazioni terapeutiche.
Trattamento dei casi gravi di malaria dovuti a plasmodium falciparum o ad infezione mista o da specie non nota.
La somministrazione parenterale deve essere sostituita da quella orale non appena le condizioni del paziente lo consentano.
4.2. Posologia e modo di somministrazione.
Il dosaggio della chinina cloridrato e' calcolato in rapporto al peso corporeo sia nell'adulto che nel bambino.
La dose di carico iniziale e' di 20 mg/kg (fino alla dose massima di 1,4 g) infusa in 4 ore.
La dose di carico non deve essere somministrata ai pazienti che hanno assunto chinina (o chinidina) o meflochina nella 24 ore precedenti.
Dopo un intervallo di...
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