REGOLAMENTO REGIONALE 4 maggio 2011, n. 4 - Norme di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25 concernente la gestione degli impianti per il trattamento degli effluenti di allevamento e delle biomasse per la produzione di biogas e l'utilizzazione agronomica delle frazioni palabili e non palabili.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 21 dell'11 maggio 2011) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto 1. Il presente regolamento da attuazione all'art. 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25 (Norme attuative in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e Piano regionale di Tutela delle Acque - Modifiche alle leggi regionali 18 febbraio 2004, n. 1, 23 dicembre 2004, n. 33 e 22 ottobre 2008, n. 15) di seguito legge regionale, concernente la gestione degli impianti per il trattamento degli effluenti di allevamento e delle biomasse per la produzione di biogas e l'utilizzazione agronomica delle frazioni palabili e non palabili del digestato.

  1. Il presente regolamento stabilisce:

    1. i requisiti necessari per le attivita' e la gestione degli impianti di digestione anaerobica, aziendali ed interaziendali che trattano effluenti di allevamento in miscela con le biomasse per la produzione di energia da biogas con una potenza elettrica fino ad 1

      MW, con l'obiettivo di raggiungere la massima efficienza del recupero energetico dall'impianto;

    2. le modalita' per l'utilizzazione agronomica del digestato, derivante dalla digestione anaerobica e delle sue frazioni palabili e non palabili.

      Art. 2

      Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

    3. digestione anaerobica: degradazione della sostanza organica da parte di microrganismi in condizioni di anaerobiosi;

    4. impresa agricola: ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, cosi' come modificato dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), e' l'unita' tecnico economica dedita alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura e all'allevamento di animali e alle attivita' connesse, intendendo per attivita' connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette dalla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico;

    5. registro dell'impianto: il complesso della documentazione cartacea e degli atti previsti dal presente regolamento depositata presso l'azienda, o la sede legale dell'associazione nel caso di aziende consorziate, ovvero in copia nel caso di deposito presso un centro di assistenza agricola autorizzato (CAA);

    6. impianto aziendale: impianto al servizio di una singola impresa agricola che ha ad oggetto la manipolazione, la trasformazione e la valorizzazione degli effluenti di allevamento, in miscela con le biomasse; gli effluenti di allevamento e le biomasse devono essere prodotti prevalentemente dall'impresa medesima;

    7. impianto interaziendale: impianto a servizio di piu' imprese agricole associate che ha ad oggetto la manipolazione, la trasformazione e la valorizzazione degli effluenti di allevamento in miscela con le bio-masse, prodotti prevalentemente nelle medesime imprese;

    8. impianto di digestione anaerobica: il reattore anaerobico e tutte le pertinenze dell'impianto, funzionali al processo di digestione, di utilizzazione agronomica successiva del digestato o delle sue frazioni, nonche' di produzione e di gestione del biogas prodotto.

      Art. 3

      Digestato 1. Ai fini del presente regolamento il digestato prodotto da effluenti di allevamento in miscela con le biomasse e' assimilato all'effluente zootecnico, pertanto, ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e integrazioni (di seguito Decreto), e' fuori dal campo di applicazione della parte IV del decreto ed e' soggetto alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152).

      Art. 4

      Effluenti di allevamento 1. Sono effluenti di allevamento, ai sensi del decreto ministeriale 7 aprile 2006, le miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT