DECRETO 2 agosto 2012 - Approvazione del Bando finalizzato all''efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle categorie C, D ed E cui al titolo IV, in applicazione del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e in particola...

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e in particolare l'art. 4, comma 1-quinquies, con il quale si istituisce un fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, finalizzato all'efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle categorie C, D ed E di cui al titolo IV della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, e generata da pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, con potenza elettrica non superiore a 30 kW;

Visto che il medesimo art. 4, comma 1-quinquies, prevede che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per gli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilita', con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalita' di erogazione mediante contributo delle risorse del fondo, definendo un tetto di spesa massima per ciascun rifugio;

Visto il decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 che definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi, fino al 2020, in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e, in particolare, nei trasporti;

Visto il Regolamento (CE) n.1998/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione Europea relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis);

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano seduta del 22 febbraio 2012;

Vista la legge n. 220 del 13 dicembre 2010 (legge stabilita' 2011) che all'art. 1, comma 13, prevede che nel caso in cui, in sede di attuazione del suddetto comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione dei proventi stimati, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione lineare, fino alla...

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