DECRETO-LEGGE 27 giugno 2012, n. 87 - Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell''amministrazione economico-finanziaria, nonche'' misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario. (12G0110)

Capo I

Efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio
pubblico, e misure di razionalizzazione dell'amministrazione
economico-finanziaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 47 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

Vista la dichiarazione dei capi di Stato o di governo dell'Unione europea del 26 ottobre 2011 sulle misure di rafforzamento del settore bancario;

Visti in particolare i paragrafi 4, 5 e 6 dell'allegato alla predetta dichiarazione, nei quali si esprime la decisione di rafforzare la base patrimoniale delle banche entro il 30 giugno 2012;

Visto l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che permette la concessione di aiuti destinati a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia;

Vista la Comunicazione della Commissione europea 2008/C-270/02 concernente l'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale;

Vista la Comunicazione della Commissione europea 2009/C-10/03 concernente la ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto della crisi finanziaria;

Vista la Comunicazione della Commissione europea 2009/C-195/04 sul ripristino della redditivita' e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell'attuale crisi in conformita' alle norme sugli aiuti di Stato;

Vista la Comunicazione della Commissione europea 2011/C-356/02 relativa all'applicazione dal 1° gennaio 2012 delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria;

Considerato che nella Comunicazione 2011/C-356/02, da ultimo citata, la Commissione europea ha ritenuto che le condizioni per l'approvazione degli aiuti di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea continuino a sussistere anche dopo la fine del 2011;

Vista la raccomandazione della European Banking Authority - EBA dell'8 dicembre 2011, con la quale, in esercizio dei poteri conferiti all'EBA dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1093/2010 del 24 novembre 2010, e in particolare dagli articoli 16, comma 1, 21, comma 2, lettera b), e 31, e in attuazione della predetta dichiarazione dei capi di Stato e di governo, si richiedeva alle autorita' nazionali di vigilanza di assicurare che 71 banche europee rafforzassero la loro posizione patrimoniale costituendo un buffer di capitale eccezionale e temporaneo a fronte dell'esposizione verso emittenti sovrani risultante al 30 settembre 2011, tale da portare, entro la fine di giugno 2012, il Core Tier 1 ratio delle banche medesime al 9%;

Considerato che al fine di raggiungere gli obiettivi di rafforzamento prefissati, l'ammontare di risorse patrimoniali richiesto a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. era stimato dall'EBA in euro 3.267.000.000;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire entro il 30 giugno 2012 il supporto pubblico alle misure di rafforzamento patrimoniale, in conformita' di quanto previsto nella predetta dichiarazione dei capi di Stato e di governo del 26 ottobre 2011;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di procedere a una razionalizzazione e a un riassetto delle partecipazioni detenute dallo Stato, di procedere alla valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico al fine di conseguire la riduzione del debito pubblico e liberare risorse economiche a favore degli Enti territoriali, nonche' di conseguire risparmi mediante la razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 15 e del 26 giugno 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1

Dismissione e razionalizzazione di partecipazioni societarie dello

Stato

  1. Ai fini della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, e' attribuito a Cassa Depositi e Prestiti Societa' per azioni (CDP S.p.A.) il diritto di opzione per l'acquisto delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato in Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A. I diritti di opzione possono essere esercitati anche disgiuntamente entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

  2. Entro 10 giorni dall'eventuale esercizio dell'opzione, CDP S.p.A. provvede al pagamento al Ministero dell'economia e delle finanze del corrispettivo provvisorio pari al 60 percento del valore del patrimonio netto contabile come risultante dal bilancio, consolidato ove redatto, al 31 dicembre 2011 di ciascuna societa' per le quali ha esercitato l'opzione di cui al comma 1. Conseguentemente si provvede ai relativi adempimenti connessi al trasferimento delle partecipazioni.

  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' determinato il valore definitivo di trasferimento, ritenuto congruo da CDP S.p.A.

  4. I corrispettivi provvisorio e definitivo derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato di cui al presente decreto, al netto degli oneri inerenti alle medesime, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato o destinati al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalita' indicate nel presente comma.

  5. Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A. continuano a svolgere le attivita' loro gia' affidate sulla base di provvedimenti normativi e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. La Simest S.p.A., nella gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, continua ad osservare le convenzioni con il Ministero dello sviluppo economico gia' sottoscritte o che verranno sottoscritte in base alla normativa di riferimento.

  6. Alla data di trasferimento della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato in Sace, e' abrogato l'articolo 6, commi 2 e 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Alla data di trasferimento della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato in Simest S.p.A. sono abrogati l'articolo 1, commi 6 e 7, e l'articolo 3, commi 5 e 6, della legge 24 aprile 1990, n. 100.

  7. All'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e' aggiunto il seguente periodo «I decreti ministeriali di cui alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei Conti».

  8. Ai fini di certezza giuridica e fermo restando quanto previsto dal comma 1, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente disposizione, CDP S.p.A. provvede comunque a presentare le necessarie preventive istanze per il rilascio di pareri, nulla-osta o comunque per l'emissione da parte di Autorita' pubbliche, istituzioni, enti o altre autorita' di atti o provvedimenti di loro competenza. I termini per il rilascio dei relativi pareri e nulla-osta ovvero per l'emissione dei relativi atti da parte delle Autorita' pubbliche competenti decorrono dalla data di comunicazione dell'istanze.

    Capo I

    Efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio
    pubblico, e misure di razionalizzazione dell'amministrazione
    economico-finanziaria

    Art. 2

    Valorizzazione e dismissione di immobili pubblici

  9. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

    1. al comma 1:

      1) al primo periodo, fra le parole «dell'economia e» e «finanze» e' inserita la seguente «delle»; dopo le parole «capitale sociale pari» sostituire le parole «a 2 milioni» con le parole «ad almeno un milione e comunque non superiore a 2 milioni»; dopo le parole «immobiliari chiusi promossi» aggiungere le seguenti «o partecipati»; dopo le parole «in forma consorziata» aggiungere «o associata»; dopo le parole «ai sensi» eliminare le parole «dell'articolo 31»;

      2) al terzo periodo, dopo le parole «Il capitale» inserire le seguenti «della societa' di gestione del risparmio di cui al primo periodo del presente comma»; dopo le parole «il Ministero dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti «, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8-bis».

      3) al quinto periodo, dopo la parola «investono», inserire la seguente «, anche,»;

    2. al comma 2:

      1) al primo periodo, dopo le parole «immobiliare promossi» aggiungere le seguenti «o partecipati»; dopo le parole «in forma consorziata» aggiungere «o associata»; dopo le parole «ai sensi» eliminare le parole «dell'articolo 31»; dopo le parole «del fondo medesimo,» inserire le seguenti «ovvero trasferiti,»; dopo la parola «diritti» inserire le seguenti «reali immobiliari,»;

      2) al secondo periodo dopo le parole «tali apporti»...

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