Efficacia e limiti delle sentenze della corte di giustizia comunitaria

AutoreMassimo Medugno
Pagine962-963

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  1. La sentenza in esame torna sul tema delle conseguenze giuridiche che discendono dall'innegabile incompatibilità (che la stessa riconosce chiaramente, definendola, appunto, «innegabile») tra l'art. 14 della legge n. 178/2002 e la direttiva comunitaria sui rifiuti 75/442 come modificata dalla successiva direttiva 91/ 156. La Corte ricorda le principali sentenze della Corte di Cassazione che hanno sostenuto che la direttiva comunitaria in materia di rifiuti non è autoapplicativa (self-executing), che costituiscono l'orientamento prevalente e le sentenze Ferretti e Amadori che hanno sostenuto la necessità della immediata disapplicazione, in base al fatto che la definizione di rifiuto è stata richiamata dal regolamento comunitario n. 259/ 1993, che ha indubbiamente carattere self-executing.

    Riguardo alla «novazione» della fonte del diritto comunitario da parte del regolamento n. 259 citato (sostenuto dalle sentenze Ferretti e Amadori), la Corte chiarisce che «è sufficiente osservare come la norma del regolamento, che come tale è direttamente applicabile nell'ordinamento italiano, recepisca la nozione di rifiuto definita dalla direttiva 75/442 soltanto ai fini della ristretta materia disciplinata dal regolamento, ovverosia limitatamente alle spedizioni di rifiuti, che a scopo di sorveglianza devono essere notificate e munite di documento di accompagnamento (...). Non si può quindi parlare a tale riguardo di una novazione delle fonti del diritto comunitario (da direttiva a regolamento) in senso generale e illimitato. Inoltre (...) l'argomento da una parte è stato accantonato dalla stessa Corte lussemburghese, che, chiamata a interpretare in via pregiudiziale la nozione comunitaria di rifiuto, ha sempre focalizzato il suo esame solo sulla direttiva 75/442 (...)».

    La Corte è, quindi, ferma nel sostenere che «la pronuncia della Corte di Giustizia che precisa e integra il significato di una norma comunitaria, ha la stessa efficacia di quest'ultima, sicché la pronuncia è direttamente e immediatamente efficace nell'ordinamento nazionale se e in quanto lo sia anche la norma interpretata», ricordando che «in tal senso è l'insegnamento costante della Corte costituzionale».

    Sicché, conclude la Corte, l'art. 14 della legge n. 178/02 va applicato sino q aundo non sollevi l'eccezione di illegittimità costituzionale per violazione degli obblighi dello Stato italiano di conformarsi al diritto comunitario di cui agli artt. 11 e 117 Costituzione.

    La questione affrontata dalla sentenza in esame è tornata, come noto, di prepotente attualità dopo la nota pronuncia della Corte di Giustizia dell'11 novembre 2004 (a seguito della domanda di pronuncia pregiudiziale del giudice di...

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