DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 Maggio 2007 - Disciplina delle modalita' con cui e' effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 87, 88 e 89 del Trattato che istituisce la Comunita' europea;

Visto l'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che "i destinatari degli aiuti di cui all'art. 87 del Trattato che istituisce la Comunita' europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalita' stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea";

Visti gli articoli 38, 47, 48, 71 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernenti, rispettivamente, le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta', i controlli che le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 e la punibilita', ai sensi dei codice penale e delle leggi speciali in materia, di chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato decreto;

Considerato che la Commissione europea, sulla base della giurisprudenza "Deggendorf" (sentenza del Tribunale di Primo Grado, del 13 settembre 1995 in cause riunite T-244/93 e T-486/93 TWD Textilwerke Deggendorf GmbH), ha chiesto agli Stati membri di assumere l'impegno ("impegno Deggendorf") di subordinare la concessione di aiuti di Stato alla preventiva verifica che i potenziali beneficiari non rientrino fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non restituito o depositato in un conto bloccato determinati aiuti, dalla Commissione stessa dichiarati incompatibili e dei quali la medesima ha ordinato il recupero;

Considerato che l'impegno richiesto dalla Commissione europea sulla base della giurisprudenza "Deggendorf" concerne solo specifici casi di aiuti di Stato dichiarati incompatibili e dei quali la Commissione medesima ha ordinato il recupero;

Considerato di conseguenza, che la dichiarazione da effettuarsi ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concerne solo determinati casi di aiuti di Stato;

Considerato che la Commissione potra' in futuro chiedere agli Stati membri di assumere l'impegno "Deggendorf" su altri casi di aiuti dichiarati incompatibili;

Considerato che il recupero di alcuni degli aiuti dichiarati incompatibili e' regolato da apposite norme, aventi carattere speciale;

Ritenuta la necessita' di indicare espressamente i regimi di aiuto rispetto ai quali le imprese beneficiarie di aiuti di Stato sono tenute ad effettuare la dichiarazione di cui all'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' di stabilire le modalita' con cui deve essere presentata detta dichiarazione;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

  1. Il presente decreto si applica alle imprese che intendono fruire di agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, sia nelle ipotesi in cui vi sia l'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunita' europea, sia nei casi in cui detto obbligo non vi sia.

    Art. 2.

    Definizioni

  2. Ai fini del presente decreto, gli aiuti di Stato sono definiti:

    1. "automatici", quelli che possono essere fruiti dalle imprese destinatarie senza che sia necessaria una preventiva attivita' istruttoria da parte dell'amministrazione o dell'ente responsabile della gestione dell'aiuto;

    2. "non automatici", quelli la cui fruizione da parte delle imprese comporta un'attivita' di erogazione da parte dell'amministrazione o dell'ente a tal fine preposti, all'esito di una previa istruttoria;

    3. "regimi di aiuti", quelli di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.

    Art. 3.

    Finalita

  3. Il presente decreto:

    1. stabilisce le modalita' con le quali deve essere presentata la dichiarazione di cui al richiamato art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

    2. indica i casi specifici in relazione ai quali le imprese che intendono beneficiare delle agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo della Comunita' europea attestano, in ottemperanza a quanto previsto dal citato art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione europea.

  4. I casi di aiuto di Stato di cui al comma 1, lettera b), sono indicati all'art. 4.

  5. Il presente decreto potra' essere integrato o modificato qualora sia necessario indicare altri casi di aiuto, rispetto ai quali le imprese beneficiarie di aiuti di Stato dovranno effettuare la dichiarazione di cui al comma 1.

    Art. 4.

    Oggetto della dichiarazione sostitutiva

  6. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'art. 8, da effettuarsi ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, riguarda gli aiuti in relazione ai quali la Commissione europea ha ordinato il recupero, ai sensi delle seguenti decisioni:

    1. decisione della Commissione dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 42, del 15 febbraio 2000, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi a favore...

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