DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 1998, n. 314 - Attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE che modifica la direttiva 94/57/CE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 1 e 29 e l'allegato A della legge 24 aprile 1998, n. 128; Vista la direttiva 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime; Vista la direttiva 97/58/CE della Commissione del 26 settembre 1997, che modifica la direttiva 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre 1994; Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente e delle comunicazioni;

E m a n a il presente decreto legislativo: Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente decreto legislativo: a) stabilisce le misure da adottare ai fini dell'ispezione, controllo e certificazione delle navi di bandiera italiana in navigazione internazionale, con riferimento alla convenzione internazionale del 1974 sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), alla convenzione internazionale del 1966 sulla linea di carico (Bordo Libero), ed alla convenzione internazionale del 1973/1978 sulla prevenzione dell'inquinamento del mare da parte delle navi (MARPOL), con i relativi protocolli, emendamenti e codici aventi valore vincolante; b) fissa le condizioni in base alle quali l'amministrazione autorizza un organismo riconosciuto al rilascio dei certificati per proprio conto nel rispetto dei principi della non discriminazione e dell'efficacia dell'azione amministrativa; c) fissa le condizioni in base alle quali l'amministrazione affida in tutto o in parte ad un organismo riconosciuto le ispezioni ed i controlli di cui alla lettera a) mantenendo il potere di rilascio dei relativi certificati; d) provvede al riordino del Registro italiano navale (R.I.Na.) nel rispetto della normativa comunitaria.

2. Gli allegati 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "convenzioni internazionali": la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e con la legge 4 giugno 1982, n. 488 (che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978), e successivi emendamenti, la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78) firmata a Londra nel 1973, emendata con il protocollo del 1978 e ratificata con la legge del 29 settembre 1980, n. 662, e, per quanto riguarda il protocollo, con la legge 4 giugno 1982, n. 438, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983, e successivi emendamenti, e la convenzione internazionale del 1966 sulla linea di carico (LL 66), resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968 e successivi emendamenti del 1971 e 1979 resi esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1984, n. 968; b) "nave": la nave di bandiera italiana in navigazione internazionale che rientri nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali; c) "organismo": la societa' di classificazione od altro ente privato che effettua valutazioni della sicurezza delle navi per conto di un'amministrazione; d) "organismo riconosciuto": l'organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto e incluso nell'elenco redatto dalla Commissione europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee; e) "amministrazione": il Ministero dei trasporti e della navigazione con riferimento alla convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare e della convenzione sulla linea di carico ed il Ministero dell'ambiente con riferimento alla convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento del mare da navi; f) "autorita' periferiche": le autorita' marittime periferiche in conformita' alle attribuzioni loro conferite dall'articolo 17 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione; g) "certificato": il certificato rilasciato dallo Stato o, per suo conto, da un organismo riconosciuto conformemente alle convenzioni internazionali; h) "certificato di classificazione": il documento rilasciato da una societa' di classificazione che certifica l'idoneita' strutturale e meccanica delle navi a determinati impieghi o servizi secondo le norme ed i regolamenti da essa fissati; i) "certificato di sicurezza radiofonica per navi da carico": il certificato previsto dai regolamenti relativi alle stazioni radioelettriche di bordo della citata convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), adottati dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI), il quale comprende, per un periodo transitorio che termina il 1 febbraio 1999, il certificato di sicurezza radiotelegrafica per navi da carico e il certificato di sicurezza radiotelefonica per navi da carico.

Art. 3.

Riconoscimento

1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, sentito il Ministero dell'ambiente per la materia di propria competenza, riconosce gli organismi che si conformano ai criteri di cui all'allegato 3.

2. Gli organismi richiedenti il riconoscimento presentano istanza al Ministero dei trasporti e della navigazione secondo le modalita' e le procedure determinate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dell'ambiente, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione comunica alla commissione e agli Stati membri dell'Unione europea gli organismi che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi del presente articolo.

Art. 4.

Autorizzazione

1. I certificati di cui all'allegato 1, sono rilasciati per conto dell'amministrazione dall'organismo riconosciuto ed autorizzato.

2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione autorizza al rilascio ed al rinnovo dei certificati di cui al comma 1, un organismo riconosciuto.

3. Il rapporto tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e l'organismo di cui al comma 1 e' disciplinato da un accordo scritto che definisce i compiti e le funzioni specifiche assunte dall'organismo stesso.

4. L'accordo di cui al comma 3 contiene: a) le disposizioni dell'appendice II della risoluzione A.739(18) dell'OMI sulle linee guida per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi che agiscono per conto dell'amministrazione; b) le disposizioni per un controllo periodico da parte dell'amministrazione o di un ente imparziale designato da quest'ultima sull'attivita' che l'organismo riconosciuto ed autorizzato svolge per suo conto; c) la possibilita' di ispezioni a campione e particolareggiate delle navi; d) le disposizioni per la comunicazione delle informazioni essenziali sulla flotta classificata, nonche' su eventuali modifiche di classificazione o declassamenti di navi.

5. Il primo rilascio da parte dell'organismo riconosciuto ed autorizzato del certificato di esenzione previsto al punto 9 dell'allegato 1 ed al punto 8 dell'allegato 2, e' soggetto all'approvazione dell'amministrazione.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente, determina le modalita' per la presentazione delle istanze di autorizzazione da parte degli organismi riconosciuti e per il rilascio dell'autorizzazione stessa, nonche' fissa il numero massimo di organismi riconosciuti che possono essere autorizzati, in funzione della consistenza della flotta di bandiera italiana, della necessita' di assicurare efficacia all'azione amministrativa nell'adempimento dei compiti previsti dal presente decreto, nonche' della qualita' del servizio che tali organismi sono in grado di garantire.

Art. 5.

Modalita' e condizioni per l'autorizzazione

1. L'organismo riconosciuto, per essere autorizzato al rilascio dei certificati di cui all'allegato 1 deve: a) possedere i requisiti generali e specifici di cui all'allegato 3; b) aver sviluppato e mantenere un efficace sistema di controllo di qualita' interno non inferiore a quanto richiesto dall'EN 45004 ed EN 29001, adeguatamente certificato; c) istituire nell'ambito della propria organizzazione un comitato per la predisposizione di un rapporto dettagliato sullo svolgimento da parte dell'organismo riconosciuto dei compiti ad esso conferiti, la cui composizione e le cui funzioni sono disciplinate nell'accordo scritto di cui all'articolo 4, commi 3 e 4; d) redigere in lingua italiana le norme applicabili e le relative interpretazioni, i regolamenti, le istruzioni e i modelli di rapporto e sottoporre le norme stesse alla preventiva approvazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, che puo' avvalersi di esperti le cui spese sono a carico dell'organismo riconosciuto che presenta istanza di autorizzazione; e) avere almeno una rappresentanza nell'ambito territoriale di ogni direzione marittima; f) garantire che gli ispettori e i responsabili degli uffici siano soggetti ad un rapporto di lavoro esclusivo con l'organismo riconosciuto.

Art. 6.

C o n t r o l l i

1. L'amministrazione verifica che l'organismo riconosciuto ed autorizzato svolge efficacemente, per suo conto, le funzioni ad esso attribuite, controllando il possesso nel tempo dei requisiti...

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