Educazione religiosa e tutela del minore nella famiglia

AutoreMaria Luisa Lo Giacco
Pagine27-61

Relazione, ampliata e corredata delle note, tenuta al Simposio "Edukacja calozyciowa - zródla, koncepcje, praktyka" svoltosi presso l'Università di Stettino (Polonia) il 10 maggio 2006, e destinata alla pubblicazione negli Atti.

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@1. Educazione religiosa e diritti dei genitori: le norme costituzionali e le richieste delle religioni

Tra i diritti e i doveri che discendono dal diritto di libertà religiosa rientra quello di educare i figli nella propria fede religiosa, purché tale educazione avvenga nel rispetto delle inclinazioni e della libertà degli stessi figli che, ancor prima della maggiore età, devono poter scegliere liberamente se e in cosa credere1. L'importanza che tale diritto riveste è confermata dal fatto che, quando un regime politico ha voluto o vuole Page 28 conculcare il diritto di libertà religiosa del popolo, uno dei principali strumenti utilizzati a tal fine è proprio la predisposizione di norme che limitano la libertà educativa dei genitori2.

Un esempio evidente è rintracciabile nella Costituzione della Repubblica popolare socialista di Albania del 29 dicembre 1976 che, all'art. 49, III comma, rendeva i genitori responsabili "dell'educazione comunista dei figli", i quali frequentavano scuole basate "sulla concezione marxista-leninista del mondo" (art. 33)3. Ma anche laddove la libertà religiosa era formalmente garantita e la libertà di educazione dei figli tutelata, diverse limitazioni ne rendevano concretamente difficile l'esercizio. Ê il caso della Costituzione della Repubblica socialista polacca del 1953, che dopo aver riconosciuto ai cittadini la libertà di coscienza e confessione (art. 70, I comma), sottoponeva l'esercizio di tale libertà all'arbitrio del potere politico, affermando che "l'abuso della libertà di coscienza e di confessione per scopi contrari agli interessi della Repubblica popolare polacca è punito dalla legge" (art. 70, III comma). Si può affer- mare che in tutti i paesi del socialismo reale, o che gravitavano nell'orbita sovietica, si applicava quel principio ideologico bolscevico secondo il quale "ai genitori viene affidato il compito di allevare i figli, mentre la loro educazione spetta in via prioritaria al partito, genitore ideale ed ideologico, il quale delega tale funzione ai genitori naturali, pronto, peraltro, a riappropriarsene se questi non si dimostrano degni e capaci di inculcare nei giovani la pseudo-religione del bolscevismo"4. Page 29

Ancora oggi, i regimi politici che limitano di fatto l'esercizio del diritto di libertà religiosa, intervengono pesantemente proprio nel campo dell'educazione. La Costituzione della Repubblica di Cuba del 24 febbraio 1976, sebbene modificata nel 1992 con l'introduzione all'art. 8 del diritto di libertà religiosa, stabilisce all'art. 6 che la preparazione dei giovani è compito dell'Unione dei giovani comunisti, che i genitori hanno il dovere di contribuire alla "completa educazione e formazione - dei figli - come cittadini utili e preparati per la vita nella società socialista" (art. 38) e che il compito educativo è riservato allo Stato, la cui politica educativa e culturale "si fonda sull'ideale marxista" (art. 39). Pesanti limitazioni sono previste anche dalla Costituzione della Repubblica popolare cinese del 4 dicembre 1982: l'art. 36, I comma, dichiara che "i cittadini hanno libertà di credenza religiosa", ma poi, al III comma, apre la possibilità per le autorità statali di ostacolare fortemente l'esercizio di tale libertà, anche con riferimento all'educazione. Si afferma, infatti, che "lo Stato protegge le attività religiose normali. Nessuno deve usare la religione e danneggiare l'ordine sociale, nuocere alla salute dei cittadini, ostacolare l'ordinamento educativo dello Stato". L'educazione delle giovani generazioni è compito dello Stato (art. 46, II comma), il quale "sviluppa l'opera educativa socialista" (art. 19, I comma) e "porta avanti l'educazione al materialismo dialettico e materialismo storico" (art. 24, II comma)5. Emblematica è anche la Costituzione della Repubblica democratica popolare di Corea del 5 settembre 1998, che affida l'educazione dei giovani e dei bambini allo Stato (artt. 44 e 47), il quale "metterà in pratica i principi dell'educazione socialista e farà crescere la nuova generazione affinché sia risolutamente rivoluzionaria e combatta per la società e il popolo, perché crescano nuovi comunisti intelligenti, moralmente e fisicamente sani" (art. 43). Ê evidente come una tale impostazione impedisca Page 30 di fatto ai genitori nord-coreani la possibilità di impartire ai propri figli un'educazione religiosa, anche perché, come è noto, la libertà religiosa in quel paese, anche se formalmente riconosciuta dalla Costituzione, è di fatto negata. A tal proposito, infatti, l'art. 68 della Costituzione riconosce ai cittadini il diritto di libertà religiosa, che viene restrittivamente individuato nella sola possibilità di svolgere cerimonie religiose in edifici la cui costruzione deve essere approvata dallo Stato; un limite grave a tale diritto è però contenuto nell'ultima parte della norma costituzionale, laddove si afferma che "nessuno potrà usare la religione come pretesto per volgersi verso potenze straniere o danneggiare lo Stato e l'ordine sociale"6.

Al contrario, alcune delle costituzioni democratiche più recenti, proprio affinché sia garantito in maniera piena il diritto di libertà religiosa, indicano espressamente tra le facoltà che da essa derivano, quella di educare liberamente i figli nella propria fede religiosa. Ê il caso della Costituzione polacca del 2 aprile 1997, che all'art. 53, dopo aver solennemente affermato la libertà individuale di coscienza e religione (I comma), al III comma specifica gli ambiti di esercizio di tale libertà, riconoscendo ai genitori il "diritto ad assicurare ai figli l'educazione e l'insegnamento conformemente alle proprie convinzioni"7; o Page 31 della Costituzione rumena dell'8 dicembre 1991 che all'art. 29 disciplina la libertà di coscienza e religione, affermando al VI comma che i genitori o i tutori hanno il diritto di assicurare ai figli minori di cui sono responsabili un'educazione che rispetti le loro convinzioni. Anche la Costituzione della Repubblica di Lituania all'art. 26, V comma, riconosce ai genitori e ai tutori la libertà di assicurare ai propri figli un'educazione religiosa e morale che sia conforme alle loro convinzioni.

Queste esplicite indicazioni costituzionali potrebbero essere considerate un frutto della storia di quei paesi: poiché in passato, sotto i regimi totalitari, una delle forme più evidenti di violazione della libertà religiosa individuale consisteva proprio nell'impossibilità di educare i figli liberamente secondo la propria convinzione religiosa, dopo i cambiamenti seguiti al 1989 le norme costituzionali di alcuni paesi ex-comunisti hanno espressamente stabilito che per il futuro non si potessero porre limiti alla libertà religiosa impedendo di fatto l'educazione religiosa dei bambini e dei giovani8.

Ciò che per gli ordinamenti statali è un diritto di libertà, costituisce per le confessioni religiose un vero e proprio dovere. Page 32 Il codice di diritto canonico, al can. 226 § 2, stabilisce che "spetta primariamente ai genitori cristiani curare l'educazione cristiana dei figli secondo la dottrina insegnata dalla Chiesa" e addirittura il can. 1366 prevede una pena canonica nei confronti dei genitori che non ottemperino a tale dovere: "I genitori o coloro che ne fanno le veci, che fanno battezzare o edu- care i figli in una religione acattolica, siano puniti con una censura o con altra giusta pena". Il diritto che spetta ai genitori è un diritto assoluto, nel senso che può essere fatto valere verso tutti, anche verso le autorità statuali, e legittima la pretesa che queste ultime si astengano da ogni interferenza nell'opera di educazione alla fede. Da parte sua, il minore ha il diritto all'educazione cristiana (can. 217), a ricevere i sacramenti, e a partecipare alla vita ed alla missione della Chiesa; nel diritto canonico non c'è una distinzione tra istruzione intellettuale ed educazione morale, ma entrambi questi aspetti sono considerati come imprescindibili nella formazione integrale della persona9. Anche le altre confessioni cristiane attribuiscono ai genitori il compito e dovere primario di educare i figli alla fede10; ugualmente nell'ebraismo il ruolo dei genitori è fondamentale nell'educazione religiosa dei propri figli, poiché la fede si trasmette essenzialmente in famiglia: è infatti ebreo chi nasce da genitori o almeno da madre ebrea11. Page 33

Secondo il diritto islamico, l'educazione religiosa, ed in genere tutte le decisioni relative all'istruzione dei figli spettano invece esclusivamente al padre, secondo l'istituto della wilayah (tutela legale), mentre la madre si occupa delle cure personali, secondo l'istituto della hadanah (custodia, che si perde nel caso in cui la donna contragga un nuovo matrimonio)12. La Dichiarazione del Cairo sui Diritti Umani nell'Islam, del 1990, all'art. 7, riguardante i diritti dei bambini, afferma il diritto dei genitori di "scegliere il tipo di educazione che essi desiderano per i propri bambini", ma subordina tale diritto alla "condizione che essi prendano in considerazione l'interesse e il futuro dei bambini in conformità con i valori etici e i principi della Shari'ah"13.

Questo in estrema sintesi è ciò che alcune confessioni religiose stabiliscono per quanto riguarda il diritto-dovere dei genitori di educare i figli. La legislazione statale, da parte sua, riconosce, come abbiamo visto, il diritto dei genitori di educare i propri figli nella fede religiosa di appartenenza ed in alcuni casi aiuta tale compito educativo, prevedendo la possibilità dell'insegnamento religioso nelle scuole statali, oppure sostenendo l'istituzione di scuole confessionali o ideologicamente orientate14. Si realizza, pertanto, una sorta di sinergia tra genitori e pubblici poteri...

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