LEGGE REGIONALE 5 aprile 2012, n. 13 - Modificazioni alla legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) ed alla legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro).
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria Parte I n. 6 dell'11 aprile 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Modifiche all'art. 22 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) 1. Nella rubrica dell'art. 22 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola:
'professionalizzanti' e' sostituita dalla seguente: 'curriculari'.
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Al comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni la parola:
'professionalizzante' e' sostituita dalla seguente: 'curriculare'.
Art. 2
Sostituzione dell'art. 38 della legge regionale n. 18/2009) 1. L'art. 38 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:
'Art. 38.
Formazione in apprendistato 1. La Regione, nel rispetto della normativa statale vigente e della contrattazione nazionale, promuove ed incentiva la formazione nell'ambito del contratto di apprendistato allo scopo di contribuire alla crescita professionale delle persone e all'arricchimento delle competenze all'interno delle imprese.
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La Regione garantisce la qualita' della formazione in apprendistato attraverso la definizione di standard qualitativi relativi a metodologie e contenuti formativi.
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Le disposizioni di cui alla presente sezione disciplinano la formazione concernente:
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l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, di cui all'art. 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247) e successive modificazioni ed integrazioni;
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l'acquisizione delle competenze di base e trasversali per l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 167/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
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l'apprendistato di alta formazione e ricerca, di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 167/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
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La Regione promuove l'utilizzo dei Fondi paritetici interprofessionali di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) e successive modificazioni ed integrazioni e all'art. 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e successive modificazioni ed integrazioni, anche mediante la definizione di specifici accordi con i suddetti Fondi per il finanziamento dei percorsi formativi degli apprendisti.'.
Art. 3
Sostituzione dell'art. 39 della legge regionale n. 18/2009
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L'art. 39 della legge regionale n. 18/2009 e...
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