LEGGE REGIONALE 5 aprile 2012, n. 13 - Modificazioni alla legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) ed alla legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria Parte I n. 6 dell'11 aprile 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche all'art. 22 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) 1. Nella rubrica dell'art. 22 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola:

'professionalizzanti' e' sostituita dalla seguente: 'curriculari'.

  1. Al comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni la parola:

    'professionalizzante' e' sostituita dalla seguente: 'curriculare'.

    Art. 2

    Sostituzione dell'art. 38 della legge regionale n. 18/2009) 1. L'art. 38 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

    'Art. 38.

    Formazione in apprendistato 1. La Regione, nel rispetto della normativa statale vigente e della contrattazione nazionale, promuove ed incentiva la formazione nell'ambito del contratto di apprendistato allo scopo di contribuire alla crescita professionale delle persone e all'arricchimento delle competenze all'interno delle imprese.

  2. La Regione garantisce la qualita' della formazione in apprendistato attraverso la definizione di standard qualitativi relativi a metodologie e contenuti formativi.

  3. Le disposizioni di cui alla presente sezione disciplinano la formazione concernente:

    1. l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, di cui all'art. 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247) e successive modificazioni ed integrazioni;

    2. l'acquisizione delle competenze di base e trasversali per l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 167/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

    3. l'apprendistato di alta formazione e ricerca, di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 167/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

  4. La Regione promuove l'utilizzo dei Fondi paritetici interprofessionali di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) e successive modificazioni ed integrazioni e all'art. 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e successive modificazioni ed integrazioni, anche mediante la definizione di specifici accordi con i suddetti Fondi per il finanziamento dei percorsi formativi degli apprendisti.'.

    Art. 3

    Sostituzione dell'art. 39 della legge regionale n. 18/2009

  5. L'art. 39 della legge regionale n. 18/2009 e...

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