DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 dicembre 2013, n. 238 - Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione dei contributi per la realizzazione di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni per persone disabili, soluzioni abitative protette alternative all'istituzionalizzazione e centri residenziali per gravi e gravissimi, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»). (14R00016)

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2013) IL PRESIDENTE Vista legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge s febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»);

Visti, in particolare, i seguenti articoli della succitata legge regionale n. 41/1996: l'art. 6, comma 1, lettere e), f), g) e h), ai sensi del quale i Comuni assicurano l'integrazione delle persone handicappate nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza tramite i servizi e gli interventi rivolti alla generalita' della popolazione e realizzano i seguenti interventi e servizi di carattere specifico: centri socio-riabilitativi ed educativi diurni per persone handicappate di eta' compresa tra 14 e 35 anni, centri socio-riabilitativi ed educativi diurni rivolti ad ultratrentacinquenni con handicap stabilizzato, attivabili anche all'interno delle strutture precedenti, soluzioni abitative protette alternative all'istituzionalizzazione, centri residenziali per gravi e gravissimi;

l'art. 14-bis, ai sensi del quale i Servizi di integrazione lavorativa (SIL) hanno il compito di promuovere e realizzare l'inclusione sociale delle persone disabili attraverso l'utilizzo di percorsi personalizzati finalizzati all'integrazione lavorativa;

l'art. 20, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere ai soggetti gestori dei servizi di cui all'art. 6, comma 1, lettere e), f), g) e h) e agli enti gestori del Servizio di integrazione lavorativa di cui all'art. 14-bis legge regionale n. 41/1996, i contributi per sostenere gli oneri relativi alla realizzazione dei servizi, prevedendo che, con apposito regolamento, siano definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi stessi;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2112 del 16 novembre 2013 con la quale e' stato approvato, in via preliminare, il «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione dei contributi per la realizzazione di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni per persone disabili, soluzioni abitative protette alternative all'istituzionalizzazione e centri residenziali per gravi e gravissimi, ai sensi dell'art. 20 dalla legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali...

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