COMUNICATO - Seconda edizione delle Linee-Guida per i controlli antimafia di cui all'art. 3-quinquies del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, inerente la realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'EXPO Milano 2015. (Deliberazione 20 novembre 2013). (13A09871)

Premessa. Il presente atto di indirizzo viene adottato ai sensi dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n.166. Il comma 4 del medesimo articolo, prevede difatti che i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture vengano effettuati con l'osservanza delle linee-guida adottate dal Comitato, anche in deroga alla vigente normativa antimafia. In base a tale previsione sono state approvate le prime linee-guida del Comitato, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, con le quali sono state definite le modalita' di controllo sugli appalti connessi alla realizzazione dell'EXPO, accentrando nel Prefetto di Milano, anche in considerazione della sua funzione di organo di coordinamento delle attivita' di prevenzione antimafia sull'EXPO e di presidente della sezione specializzata del Comitato attivata presso la locale Prefettura, la competenza al rilascio delle informazioni di tutte le ditte interessate ai lavori, servizi e forniture, indipendentemente dal loro importo o valore economico. Il processo di accelerazione impresso alle procedure connesse all'evento, e' stato avviato con l'adozione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito in legge 24 giugno 2013, n.71, e con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2013. In tale ambito si colloca, altresi', la recente Direttiva del Ministro dell'interno del 28 ottobre 2013 che individua nella D.I.A., in coerenza con la sua missione istituzionale, l'organismo sul quale verranno a gravitare le attivita' info-investigative di preventivo controllo, anche a supporto dei riscontri e delle verifiche propedeutiche al rilascio della documentazione antimafia o all'iscrizione degli operatori nelle cosiddette white-list Le presenti linee-guida intendono porsi nella stessa scia, in quanto dirette, in coerenza con i contenuti della citata direttiva ministeriale, ad indicare soluzioni di velocizzazione delle procedure di controllo e verifica antimafia. Con l'intento di rendere piu' agevole la lettura e l'interpretazione del presente documento, si reputa opportuno suddividerne i contenuti in due partizioni, la prima finalizzata al reindirizzamento delle modalita' procedurali di rilascio delle informazioni antimafia, la seconda contenente soluzioni a quesiti posti dalla Prefettura di Milano in merito allo svolgimento delle verifiche che attengono a problematiche di applicazione della normativa antimafia, replicabili in altre parti del Paese, sulle quali il Comitato ravvisa l'opportunita' di condividerne i contenuti con il presente atto d'indirizzo. Parte I Reindirizzamento delle modalita' procedurali di rilascio delle informazioni antimafia I.1 La fase «speditiva» del controllo Il procedimento di rilascio delle informazioni antimafia per gli appalti di lavori, servizi e forniture connessi all'EXPO dovra' continuare a svilupparsi secondo un procedimento in due steps: il primo finalizzato all'emissione della «liberatoria provvisoria»;

il secondo finalizzato all'emissione del provvedimento conclusivo del procedimento. Nella fase «speditiva» del controllo, la Prefettura di Milano e' chiamata, in particolare, a verificare l'esistenza o meno delle situazioni ex artt. 67 e 84, comma 4, lett. a), b) e c) del d.lgs. n. 159/2011 (riportate per comodita' di riferimento indicati nel quadro sinottico allegato, riquadro B) nei confronti dell'impresa esaminata e della sua compagine proprietaria e gestionale. Si tratta di un accertamento che focalizza l'attenzione su provvedimenti dell'Autorita' Giudiziaria che attestano l'esistenza di appartenenze o contiguita' con ambienti criminali o, per quelli non ancora definitivi, la qualificata probabilita' di simili situazioni. La fase speditiva dei controlli, rispetto alle precedenti linee-guida, potra' ora giovarsi di ulteriori strumenti di riscontro, il cui accesso viene reso possibile dalla proattiva collaborazione assicurata dalla Direzione Nazionale Antimafia (DNA). Si tratta della possibilita' per la Prefettura di Milano, esclusivamente nell'ambito dei controlli EXPO, di riscontrare l'attualita' delle eventuali iscrizioni rinvenute nel CED Interforze, attinenti a procedimenti penali per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., o a provvedimenti di prevenzione attraverso i sistemi informatici della DNA ed in modalita' PEC, come regolato nel sottostante punto d). Cio' in particolare, consentira', nei limiti del doveroso rispetto del segreto di indagine ex art. 329 c.p.p., di verificare la sussistenza di pronunce e lo stato dei procedimenti in corso per i citati reati, tipica espressione della criminalita' di stampo mafioso, elencati nell'allegato I, quadro B), nonche' l'esito delle misure di prevenzione nei vari gradi. Il presente documento non puo' certamente trascurare l'esigenza di armonizzazione dei flussi procedimentali con le indicazioni contenute nella citata direttiva del sig. Ministro dell'interno del 28 ottobre 2013. In piena sintonia con «l'effetto accelerativo» dei controlli, perseguito con l'atto d'indirizzo ministeriale, l'intervento delle articolazioni della DIA, sia centrali che periferiche, dovra' quindi trovare adeguata ed efficace collocazione anche nella fase speditiva dei controlli, ossia in quella fase ove lo «specifico patrimonio informativo di cui la DIA dispone» puo' svolgere un ruolo di particolare incisivita'. In questo senso il procedimento verra' ad articolarsi secondo le seguenti modalita' procedurali: a) la stazione appaltante richiede alla Prefettura di Milano il rilascio dell'informazione antimafia nei confronti dell'impresa aggiudicataria dell'appalto, o affidataria del subappalto o subcontratto, indipendentemente dal luogo di residenza o sede legale di quest'ultima. La richiesta deve essere corredata dei dati indicati all'art. 91, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011. Qualora la richiesta risulti incompleta, perche' mancante dell'indicazione di dati essenziali per la conclusione del procedimento, la Prefettura di Milano provvede a dichiararne l'improcedibilita' secondo le modalita' semplificate stabilite oggi dall'art. 2 della legge n. 241/1990, come modificato dalla legge «anticorruzione» n. 190/2012, indicando, in una logica di leale collaborazione, i dati con i quali la domanda deve essere integrata;

  1. alla luce della citata direttiva del Ministro dell'interno, si rende necessario che la Prefettura di Milano coinvolga, fin dall'avvio delle verifiche, la DIA nelle attivita' istruttorie in modo da consentire a quest'ultima di fornire appieno il proprio contributo...

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