CIRCOLARE 7 novembre 2005, n. 3 - Imprese editrici di quotidiani e periodici - Imprese editrici di libri - Credito d'imposta per acquisto di carta, legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 484

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

CIRCOLARE 7 novembre 2005, n.3 Imprese editrici di quotidiani e periodici - Imprese editrici di libri - Credito

d'imposta per acquisto di carta, legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1,

comma 484.

L'art. 1, comma 484, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005), ha esteso le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 181 a 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, (legge finanziaria 2004), alle spese sostenute per la carta acquistata e utilizzata nell'anno 2005.

Pertanto, anche per l'anno 2005, si ritiene utile fornire alle imprese interessate alcuni chiarimenti.

  1. (Disposizioni di attuazione). Poiche' le richiamate disposizioni di cui all'art. 1, comma 484, della legge n. 311 del 2004 si limitano ad estendere l'ambito temporale di applicazione delle precedenti norme agevolative, per quanto riguarda le modalita' di riconoscimento del credito di imposta si rimanda alle disposizioni contenute nel regolamento di attuazione adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2004, n. 318, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 2005.

  2. (Termine per la presentazione delle domande). Il termine per la presentazione delle domande per l'anno 2005, da inviare con le modalita' fissate secondo il citato regolamento n. 318 del 2004, decorre dal 2 gennaio al 31 gennaio 2006.

  3. (Certificazione del bilancio). Relativamente all'obbligo di presentazione del bilancio certificato, di cui all'art. 4, comma 182, della legge n. 350 del 2003, resta confermato, per le societa' quotate in Borsa, l'obbligo di certificazione del bilancio ai sensi della disciplina civilistica. Tutte le altre imprese editrici richiedenti l'ammissione al beneficio, ivi comprese quelle di libri, a condizione che non si tratti, ovviamente, di societa'...

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