CIRCOLARE 24 febbraio 1998, n. 57/E Articoli 1 (commi 1, 2, 3, 6 e 7) e 13 (comma 3) della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di ripristino delle unita' immobiliari dichiarate o considerate inagibili in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna e Calabria

Alle direzioni regionali delle entrate Alle direzioni delle entrate per le province autonome di Trento e Bolzano Agli uffici distrettuali delle imposte dirette Ai centri di servizio di Roma - Milano - Bari - Pescara - Venezia - Bologna - Genova -

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  1. Generalita'.

    L'art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha introdotto una speciale detrazione dall'imposta lorda e fino a concorrenza del suo ammontare da far valere, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a fronte delle spese sostenute nel 1998 e 1999, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di taluni interventi illustrati nei successivi paragrafi. La detrazione e' pari al 41 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di detti interventi. L'ammontare delle spese sul quale calcolare la detrazione non puo' superare una soglia predeterminata dal legislatore. Come disposto dal comma 3 dello stesso art. 1, e' stato emanato il decreto del Ministro dellefinanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il quale sono state dettate le modalita' di attuazione della disposizione, nonche' le procedure di controllo. Nello stesso regolamento, per espressa previsione dell'art. 1, comma 7, della legge in argomento, sono state fissate alcune cause di decadenza dal diritto alla detrazione d'imposta.

    Con decreto dirigenziale e' stato approvato il modulo da presentare ai centri di servizio delle imposte dirette e indirette competenti, individuati con lo stesso decreto, nel quale devono essere indicati tutti i dati necessari per fruire della detrazione in esame.

    L'art. 13, comma 3, della stessa legge n. 449 del 1997, ha stabilito l'applicabilita', tra le altre, delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 1, 2 e 3, anche per le spese sostenute nel 1996 e 1997 per gli interventi di ripristino delle unita' immobiliari dichiarate o considerate inagibili in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna e Calabria nell'anno 1996.

    Con la presente circolare vengono forniti gli opportuni chiarimenti in merito alle disposizioni in questione al fine di garantirne una uniforme interpretazione.

  2. Soggetti che possono fruire della detrazione e limite di spesa.

    Tenuto conto del tenore letterale del comma 1, che introduce la detrazione d'imposta ai fini dell'Irpef a favore dei contribuenti che sostengono spese per la realizzazione degli interventi ivi previsti senza porre ulteriori condizioni ne' soggettive ne' oggettive, si deve ritenere che possano fruire della detrazione tutti i soggetti passivi dell'Irpef, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi previsti dalle disposizioni in argomento e che hanno sostenuto, nei periodi d'imposta 1998 e 1999, le spese di cui trattasi, se le stesse sono rimaste a loro carico. Hanno, quindi, diritto alla detrazione, se hanno sostenuto le spese in questione e queste sono rimaste a loro carico, il proprietario o il nudo proprietario dell'immobile, il titolare di un diritto reale sullo stesso (uso, usufrutto, abitazione), ma anche l'inquilino e il comodatario. Tra i possessori dell'immobile sono compresi i soci di cooperative non a proprieta' indivisa, assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale. I soci di cooperative a proprieta' indivisa, assegnatari di alloggi sono compresi, invece, tra i detentori dell'immobile. Va, inoltre, precisato che il possessore o detentore dell'unita' immobiliare residenziale puo' anche assumere la qualifica di imprenditore individuale, anche agricolo, se l'immobile relativo all'impresa sul quale vengono realizzati gli interventi non costituisce bene strumentale per l'esercizio dell'impresa, ne' bene alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa medesima e, conseguentemente, a norma dell'art. 57 del Tuir, concorre a formare il reddito secondo le disposizioni relative ai redditi fondiari. La norma in esame trova, altresi', applicazione nei confronti dei soggetti di cui all'art. 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata. Si tratta delle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e dei soggetti ad essi equiparati, nonche' delle imprese familiari. Per i soggetti che svolgono attivita' commerciale in forma associata, valgono i chiarimenti forniti a proposito degli imprenditori individuali con l'ulteriore precisazione che per l'individuazione dei soggetti che hanno diritto alla detrazione e dell'importo spettante, determinato sulla base delle quote di partecipazione, si osservano le previsioni contenute nello stesso art. 5 del Tuir.

    Il limite di spesa su cui applicare la percentuale del 41% al fine di determinare la suddetta detrazione va riferito alla persona fisica e alla singola unita' immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero. A tale conclusione si perviene sulla base di diverse argomentazioni. In primo luogo, la norma, a differenza di altre disposizioni che hanno previsto agevolazioni fiscali in occasione della realizzazione di particolari opere sulle unita' immobiliari, come, ad esempio, l'art. 29 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (norme per l'attuazione del piano energetico nazionale) che consentiva una deduzione a fronte delle spese per interventi atti a realizzare il risparmio energetico negli edifici, non correla il limite di spesa per la fruizione della detrazione al fabbricato sul quale sono eseguite le opere ne' al relativo reddito. Inoltre, e' previsto che, a fronte del sostenimento di dette spese compete una detrazione nella misura del 41 per cento sino ad un importo "massimo" delle stesse di 150 milioni. La formulazione "sino ad un importo massimo" lascia chiaramente intendere che, trattandosi di imposta personale, ciascun contribuente non puo' superare, ai fini della detrazione stessa, l'importo di 150 milioni. Va osservato, inoltre, che la locuzione "sulle singole unita' immobiliari" assume rilievo autonomo ai fini del limite di 150 milioni ed e' utilizzata in contrapposizione all'espressione relativa "sulle parti comuni degli edifici residenziali". Pertanto, il limite soggettivo di 150 milioni va correlato al limite oggettivo relativo alla realizzazione degli interventi di ristrutturazione sulle unita' immobiliari. Ciascun contribuente ha, quindi, diritto a calcolare la detrazione su un importo massimo di 150 milioni per ogni unita' immobiliare sulla quale sono realizzati gli interventi previsti nella disposizione in esame. Inoltre, la detrazione compete per ciascun periodo d'imposta.

    L'Irpef e', infatti, una imposta personale, dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

    Dalle considerazioni sopra svolte consegue che: il limite di 150 milioni deve intendersi riferito separatamente a ciascun anno d'imposta. Quindi, la detrazione puo' essere calcolata nel 1998 fino a un importo complessivo di 150 milioni per ciascuna unita' immobiliare relativamente alla quale, nello stesso anno, sono sostenute e rimaste a carico le spese e nel 1999 fino ad un ulteriore importo complessivo di 150 milioni per ciascuna unita' immobiliare relativamente alla quale le spese sono sostenute e rimaste a carico nello stesso anno; la detrazione compete a ciascuno dei soggetti, possessori o detentori dell'immobile che abbia sostenuto le spese in questione, effettivamente rimaste a carico, sempre nel limite massimo, per ciascuna unita' immobiliare sulla quale sono realizzati gli interventi, di 150 milioni; nello stesso limite di 150 milioni per ogni unita' immobiliare ciascun avente diritto puo' calcolare la detrazione anche per le spese sostenute per gli interventi sulle parti comuni condominiali indicate al paragrafo 3, attribuite sulla base delle quote millesimali, nonche' per gli interventi relativi a ogni unita' immobiliare posseduta o detenuta da societa' di cui all'art. 5 del Tuir e soggetti ad essi equiparati, cui il soggetto interessato partecipa; in caso di comproprieta', di contitolarita' del diritto reale o di coesistenza di piu' diritti reali, ciascun comproprietario o contitolare, indipendentemente dalla percentuale di possesso, ha diritto a calcolare la detrazione sempre, nei limiti sopra indicati, in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico.

    Analogamente, in presenza di un proprietario e di un inquilino o di un comodante e un comodatario, cosi' come in presenza di un nudo proprietario e di un usufruttuario, la detrazione potra' essere calcolata sulla base delle spese da ciascuno sostenute, e rimaste a carico, fermo restando il limite individuabile di L. 150.000.000 per gli interventi realizzati su ciascuna unita' immobiliare.

    Va, inoltre, precisato che qualora gli interventi elencati nei paragrafi successivi siano realizzati su unita' immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attivita' commerciale, la detrazione spettante va ridotta al 50 per cento in ossequio ai principi generali applicabili agli immobili promiscui.

  3. Interventi che danno diritto alla detrazione.

    Ai sensi della disposizione in commento danno diritto alla detrazione le spese sostenute per: a) interventi di...

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