DELIBERAZIONE 3 agosto 2011 - Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici (Legge 289/2002, articolo 80, comma 21). Relazione semestrale al 31 dicembre 2010 sullo stato di avanzamento del 1° e del 2° programma stralcio. (Deliberazione n. 76/2011). (11A14878)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23 e, in particolare, gli articoli 3 e 4 che dettano norme in materia di edilizia scolastica;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 - oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato - reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto l'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che prevede, nell'ambito del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2003, n. 443, la predisposizione - da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - di un «Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici», con particolare riguardo a quelli insistenti nelle zone soggette a rischio sismico, disponendo la sottoposizione di detto Piano a questo Comitato, sentita la Conferenza Unificata;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, che - all'art. 3, comma 91 - ha destinato al suddetto Piano un importo non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui alla legge n. 166/2002, che risultavano disponibili alla data del 1° gennaio 2004;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che all'art. 1, commi 511 e 512, prevede rispettivamente:

la dotazione, in termini di cassa, di 520 milioni di euro, per l'anno 2007, a favore di un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali;

che in sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, e' disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente gli stessi possono essere compensati a valere sulle disponibilita' del citato Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali.

Vista la legge 23 dicembre 2009 n. 191 (legge finanziaria 2010) che all'art. 2, comma 239, al fine di garantire condizioni di massima celerita' nella realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT