Guida in stato di ebbrezza e applicabilità ai fatti pregressi della legge penale intermedia

AutoreMaurizio Parisi
Pagine1107-1110

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  1. - La contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, prevista dall'art. 186 del codice della strada, era originariamente di competenza del tribunale, prima che l'art. 4, comma secondo, lett. q), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 assegnasse il reato alla cognizione del giudice di pace.

    Questo mutamento rendeva applicabili alla guida in stato di ebbrezza le più miti sanzioni previste dal decreto legislativo n. 274 del 2000: il regime sanzionatorio in esso delineato era più favorevole, benché il decreto escludesse l'applicabilità della sospensione condizionale (art. 60) e delle sanzioni sostitutive (art. 62) 1.

    Ai sensi dell'art. 52, comma secondo, lett. c), D.L.vo 274/2000, la guida in stato di ebbrezza diveniva punibile con la pena pecuniaria o con la permanenza domiciliare oppure con la pena del lavoro di pubblica utilità.

    La modifica della competenza consentiva, ad esempio, la definizione alternativa del procedimento, ai sensi dell'art. 34 D.L.vo 274/2000, nei casi di particolare tenuità del fatto; né va dimenticato che, per effetto del combinato disposto degli artt. 186 c.d.s., 52 e 58 D.L.vo 274/2000, la contravvenzione diveniva oblabile (art. 162 bis c.p.), come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità 2.

    L'art. 5 della legge 1 agosto 2003, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada) ha però riportato la situazione nello status quo ante, stabilendo che «per l'irrogazione della pena è competente il tribunale»: una variazione procedurale che però incide sul piano punitivo, visto che per i nuovi fatti si torna al precedente regime sanzionatorio.

    La modifica della competenza impone all'interprete di risolvere alcune questioni di diritto intertemporale: si deve infatti stabilire quali norme vanno applicate ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge 214/2003.

  2. - Nella sentenza che si commenta la Cassazione era chiamata a decidere sul ricorso del procuratore generale presso la Corte d'appello di Trieste avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Gorizia il 14 luglio 2003, il quale aveva rilevato una violazione della legge penale, avendo il giudice applicato una pena più favorevole non più prevista per il reato in esame, commesso quando era in vigore il trattamento meno favorevole.

    La Cassazione, dopo aver ricordato che il precedente regime (quando il reato era attribuito alla competenza del giudice di pace) era più favorevole di quello precedente e di quello attuale, ha ritenuto infondato il ricorso «perché la tesi prospettata dal ricorrente si pone in palese contrasto con le regole sulla successione delle leggi penali nel tempo disciplinate dall'art. 2 c.p.».

    Secondo la S.C., «non è infatti vero quanto afferma il ricorrente secondo cui i principi stabiliti nel comma 3 della norma indicata [art. 2 c.p.] non possano applicarsi nel caso in cui il trattamento sanzionatorio al momento della consumazione del reato e al momento della pronuncia della sentenza siano uguali perché ciò è smentito innanzitutto dalla lettera della legge che sembra invece utilizzare una formulazione di carattere generale (usa infatti, per indicare i mutamenti legislativi delle leggi - indicate al plurale - l'aggettivo posteriori) usando quindi una formulazione ampia che consente di prendere in considerazione tutti i mutamenti successivi intervenuti; e, nel ricomprenderli tutti, stabilisce inequivocabilmente che deve applicarsi la legge "le cui disposizioni sono più favorevoli al reo"».

    Avvalendosi di questa interpretazione, la Corte conclude: «una volta che sia entrata in vigore una legge più favorevole questa [deve] essere sempre applicata anche se, successivamente, il legislatore ritenga di modificarla in senso meno favorevole».

    Seguendo questa decisione, dovranno applicarsi le disposizioni più favorevoli contenute nel D.L.vo 274/2000 non solo ai fatti commessi nel periodo intermedio, ma anche a quelli realizzati prima dell'entrata in vigore dell'art. 4, comma secondo, lett. q), D.L.vo 274/2000.

    Appare chiaro che la sentenza non pone particolari problemi per i reati commessi sotto la vigenza dell'art. 4,Page 1108 comma secondo, lett. q), D.L.vo 274/2000, ai quali devono continuare ad applicarsi le norme più favorevoli previste in questo decreto.

    La Cassazione tuttavia ha riconosciuto la retroattività della legge intermedia più favorevole anche ai fatti pregressi. Per questi ultimi, che erano già di competenza del tribunale, intervenuto l'art. 5 della legge 214/2003, si sarebbe invece potuto pensare ad un ritorno al passato, quanto a giudice e sanzioni.

    Secondo la Corte, invece, una volta che sia entrata in vigore una legge più favorevole questa deve essere applicata sempre anche se, successivamente, il legislatore la modifichi in senso meno favorevole.

    Occorre quindi verificare il fondamento di una interpretazione così ampia dell'art. 2, comma terzo, del codice penale.

  3. - Va preliminarmente rilevato che la devoluzione al giudice di pace aveva comportato esclusivamente un mutamento dell'originaria competenza per materia, ma non una diversa descrizione dell'illecito.

    Tuttavia, il passaggio del reato al giudice di pace comportava - come s'è detto all'inizio - un mutamento reale nel trattamento sanzionatorio, che era complessivamente più mite del precedente.

    Sebbene la Cassazione non abbia avuto dubbi sull'applicazione della regola contenuta nel terzo comma dell'art. 2 c.p., occorre tuttavia ricordare che l'estensione di questa norma alle norme processuali penali è assai osteggiato 3.

    Mentre «è pacifico che la modifica di disciplina introdotta dalla seconda legge può consistere in qualsiasi mutamento di diritto penale sostanziale (nuovi elementi costitutivi o nuove circostanze del reato; diversa durata e/o specie della pena; applicabilità o meno di pene accessorie o misure di sicurezza; differenti effetti penali; nuove cause di non punibilità o di estinzione del reato), è invece discusso se e in quali limiti...

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