La durata dell'incarico dell'amministratore condominiale

AutoreAntonio Nucera
Pagine436-436
436
dott
4/2013 Arch. loc. e cond.
RIFORMA DEL CONDOMINIO
LA DURATA DELL’INCARICO
DELL’AMMINISTRATORE
CONDOMINIALE
di Antonio Nucera
La riforma del condominio, in vigore dal 18 giugno,
è intervenuta anche sulla disposizione che si occupa di
disciplinare la durata dell’incarico dell’amministratore.
L’art. 1129 c.c. prevede adesso infatti, al primo periodo del
decimo comma, che “l’incarico di amministratore ha dura-
ta di un anno e si intende rinnovato per uguale durata”.
Il testo previgente dell’art. 1129, si limitava a f‌issare
invece, com’è noto, in un anno la durata dell’incarico in
questione, nulla disponendo in ordine ad un’eventuale
rinnovo.
Ciò posto, viene dunque da interrogarsi sul signif‌icato
di questa nuova formulazione.
Al riguardo, occorre, anzitutto, osservare come l’inter-
pretazione letterale del dato normativo (“l’incarico di
amministratore ha durata di un anno”) non possa che
condurre alla conclusione che la riforma abbia confermato
in un anno la durata (certa) del mandato di amministra-
tore. Questo salvo – beninteso – rinnovo (tacito). Salvo,
cioè, che i condòmini non provvedano tempestivamente a
stabilire in assemblea (eventualmente convocata da, o a
richiesta di, due di essi, ex art. 66, primo comma, disp.
att. c.c.) e a comunicare formalmente all’amministratore
(che, in ogni caso, potrà anche prenderne formalmente
atto – quindi a verbale – in sede di riunione condominia-
le) , il “diniego di rinnovazione” dell’incarico (mutuando
l’espressione dalla normativa delle locazioni).
Alla suddetta conclusione porta, del resto, anche l’an-
damento dei lavori parlamentari che hanno accompagnato
la nascita della disposizione che ci occupa: in prima lettura
il Senato aveva, infatti, innalzato a due anni la durata del-
l’incarico in parola, sicché l’odierna formulazione si pone,
evidentemente, come una soluzione di compromesso fra
chi avrebbe preferito una durata biennale e chi voleva, al
contrario, mantenerne una annuale.
Sostenere altro, come ad esempio il fatto che dopo la ri-
forma, in mancanza di espressa richiesta di revoca, l’ammi-
nistratore prosegue nel suo incarico, di anno in anno, non
trova, quindi, alcun riscontro né nel testo di legge né nella
genesi della norma. Tanto più che l’istituto della revoca,
ove non esercitato in presenza di giusta causa, esporrebbe
il condominio ad eventuali richieste di risarcimento.
Chiarito questo importante aspetto circa la durata del-
l’incarico dell’amministratore – e rinviando per tutto ciò
che riguarda il “diniego di rinnovo” a quanto in proposito
osservato su Confedilizia notizie di aprile 2013 – resta da
affrontare, adesso, la questione di che cosa si verif‌ichi al
termine del secondo anno, allorché cioè l’assemblea non
abbia esercitato il predetto diniego e l’incarico si sia, di
conseguenza, rinnovato tacitamente per un altro anno.
La risposta si rinviene – come in passato – nell’art.
1135, primo comma, n. 1, c.c., dove è previsto che l’assem-
blea provvede alla “conferma” dell’amministratore dopo,
evidentemente, il rinnovo tacito. Ove così avvenga (e a tal
f‌ine – come chiarito dalla prevalente giurisprudenza con
riguardo alla disciplina previgente – occorrerà lo stesso
quorum utile per decidere sulla nomina o sulla revoca: cfr.
Cass. sent. n. 71 del 5 gennaio 1980, e Cass. sent. 4269 del
4 maggio 1994), allora, scatterà nuovamente un incarico
della durata di un anno rinnovabile (tacitamente) per un
altro anno. Ciò che accadrà, ovviamente, anche nel caso
in cui l’assemblea decida di non confermare il vecchio
amministratore e di sceglierne uno nuovo. In entrambi
casi, comunque, l’amministratore, nuovo o confermato,
dovrà comunicare i propri dati anagraf‌ici e le altre infor-
mazioni di cui all’art. 1129, secondo comma, c.c., nonché
specif‌icare analiticamente, ai sensi del quattordicesimo
comma del medesimo art. 1129 c.c., l’importo del compen-
so richiesto.
In ipotesi di inerzia dell’assemblea, o nel caso in cui non
si raggiungano le maggioranze necessarie per deliberare
in punto, non potranno che trovare applicazione, inf‌ine, i
consolidati principi espressi dalla giurisprudenza per casi
del genere: l’amministratore continuerà ad esercitare tutti
i poteri attribuitigli dall’ordinamento “attinenti alla vita
normale ed ordinaria del condominio, f‌ino a quando non
sia stato sostituito con la nomina di altro amministratore”
(cfr., ex multis, Cass. sent. n. 3588 del 25 marzo 1993), e
avrà diritto alla corresponsione del compenso già pattuito,
proporzionato al tempo della prorogatio (cfr. Cass. sent. n.
2214 del 14 giugno 1976).

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