I dubbi sulla legittimità costituzionale dell'I.M.U.P

AutoreD'Amico Marilisa
Pagine352-358
352
dott
4/2012 Arch. loc. e cond.
DOTTRINA
I DUBBI SULLA LEGITTIMITÀ
COSTITUZIONALE DELL’I.M.U.P.
di Marilisa D’Amico
SOMMARIO
1. Premessa. 2. L’I.M.U.P. nel d.l.vo n. 23 del 2011. 3. L’I.M.U.P.,
alla luce delle modif‌iche contenute nel d.l. 201 del 2011, nella
versione attualmente in vigore. 4. I dubbi di legittimità co-
stituzionale. 5. I dubbi di legittimità costituzionale in riferi-
mento all’art. 119 Cost. 6. I dubbi di legittimità costituzionale
in riferimento agli artt. 53 e 3 Cost. . 7. I dubbi di legittimità
costituzionale in riferimento all’art. 42 Cost. 8. Conclusioni.
1. Premessa
Per comprendere il merito dei dubbi di legittimità co-
stituzionale relativi all’introduzione dell’Imposta Munici-
pale Unica Propria [di seguito I.M.U.P. (1)], occorre rico-
struire il contesto normativo, che si presenta di una certa
complessità a causa delle modif‌iche ad esso apportato.
L’Imposta Municipale Unica compare nell’ordinamento
con il d.l.vo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia
di federalismo f‌iscale municipale) che, in attuazione della
legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia
di federalismo f‌iscale, in attuazione dell’articolo 119 della
Costituzione), in particolare degli artt. 2, comma secon-
do, 11, 12, 13, 21 e 26, ha ridisegnato il sistema f‌iscale
comunale, attraverso una operazione di razionalizzazione,
lungo due direttici: 1) l’istituzione di tributi propri; 2) l’at-
tribuzione di quote di tributi erariali agli enti locali.
In particolare, l’art. 7 del d.l.vo n. 23 del 2011, rubri-
cato “Federalismo f‌iscale municipale”, dispone che, con
riguardo al primo prof‌ilo, “a decorrere dall’anno 2014 sono
introdotte nell’ordinamento f‌iscale le seguenti due nuove
forme di imposizione municipale: a) una imposta munici-
pale propria (l’I.M.U.P.); b) una imposta municipale se-
condaria [da ora I.M.U.S.] (2)”. Con riguardo al secondo
prof‌ilo, i commi secondo e terzo individuano, rinviando agli
artt. 10 (3) e 2 (4) del d.l.vo in parola, i tributi erariali, il
cui gettito è pro quota riservato ai comuni.
Come ben noto, e come si vedrà meglio tra un attimo,
però, il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, ha modif‌icato signif‌i-
cativamente il quadro normativo, prevedendo già dal 2012
l’applicazione dell’I.M.U.P.
La presente relazione si concentrerà esclusivamente
sui prof‌ili di dubbia costituzionalità della disciplina con-
cernente l’I.M.U.P..
2. L’I.M.U.P. nel d.l.vo n. 23 del 2011
Nel disegno del d.l.vo n. 23 del 2011, si prevedeva che
il superamento graduale del sistema a f‌inanza derivata dei
comuni si sarebbe articolato in due fasi:
a) una prima fase transitoria (2011-2013), nella qua-
le si sarebbero mantenuti alcuni tributi locali minori, si
sarebbe abolita l’addizionale comunale sul consumo di
energia elettrica, modif‌icati i tributi di scopo, introdotte
l’imposta di soggiorno e la cedolare secca sugli “aff‌itti”;
b) la fase a regime (dal 2014), modif‌icando parzialmente
il regime della prima fase, si sarebbe caratterizzata per
l’introduzione dell’I.M.U.P. e dell’I.M.U.S.
L’I.M.U.P., secondo gli artt. 8 e 9 del d.l.vo 23 del 2011,
avrebbe sostituito “per la componente immobiliare, l’im-
posta sul reddito delle persone f‌isiche e le relative addizio-
nali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni
non locati, e l’imposta comunale sugli immobili”; ai sensi
dell’art. 14, l’I.M.U.P. stato indeducibile dalle imposte
erariali sui redditi e dall’imposta regionale sulle attività
produttive.
Sempre secondo il d.l.vo n. 23 del 2011, il presupposto
di imposta sarebbe stato individuato nel possesso degli
immobili situati nel Comune (5), con eccezione dell’abi-
tazione principale e delle sue pertinenze, conformemente
al criterio direttivo di cui all’art. 12, comma primo, lett. b)
della legge n. 42 del 2009 (6).
La base imponibile sarebbe stata costituita dalla rendi-
ta catastale, ovvero dal valore dell’immobile determinato
ai sensi dell’art. 5 del d.l.vo 30 dicembre 1992, n. 504 (7).
L’aliquota sarebbe stata pari allo 0,76% della rendita
catastale. L’aliquota avrebbe potuto subire modif‌iche per
effetto di un DPCM, da emanare su proposta del Ministro
dell’economia e delle f‌inanze, d’intesa con la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali (8). Inoltre, i comuni
avrebbero potuto modif‌icare tale aliquota, in aumento o in
diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali (9).
Per gli immobili locati, l’aliquota sarebbe stata pari alla
metà di 0,76% (0,38%) e, anche in questo caso, i comuni
avrebbero potuto modif‌icarla in aumento o in diminuzio-
ne, sino a 0,2 punti percentuali.
I soggetti passivi, ai sensi dell’art. 9, erano stati
individuati nei proprietari di immobili, inclusi i terreni e
le aree edif‌icabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi
quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è di-
retta l’attività dell’impresa, ovvero i titolari di diritto reale
di usufrutto, uso, abitazione, enf‌iteusi, superf‌icie sugli
stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto
passivo sarebbero stati i concessionari; per gli immobili,
anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in
locazione f‌inanziaria, soggetti passivi sarebbero stati i
locatari a decorrere dalla data della stipula e per tutta la
durata del contratto.
Era prevista l’esenzione dall’I.M.U.P. per gli immobili
posseduti dallo Stato, gli immobili posseduti nel proprio
territorio dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle
comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non sop-
pressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali e gli immobili già
esenti ai f‌ini I.C.I. (10).

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT