Droni, privacy e tutela dei dati personali

AutoreLara Merla
CaricaL'A. è dottore in Giurisprudenza e praticante avvocato del Foro di Torino
Pagine29-45
Droni, privacy e tutela dei dati personali
LARA ME RLA
SOMM ARI O:1. Introduzione – 2. Livelli d’astrazione – 2.1. Il diritto come meta-
tecnologia – 2.2. Il design della privacy – 3. Tra Stati Uniti e Unione europea – 4. Tra
Unione europea e Italia – 5. Conclusioni
1. INT RODU ZIO NE
Uno dei settori della ricerca contemporanea più ricco di f‌inanziamenti è
certamente la robotica, soprattutto militare. Al suo interno, un notevolespa-
zio è occupato dall’ambito della progettazione e produzione di RPAs - Remo-
tely Piloted Aircrafts, UAS - Unmanned Aircraft System o più semplicemente
“droni”, settore che gode di una particolare fortuna (non solo economica).
Gli investimenti sono in continua crescita. Uno studio di mercato del grup-
po Tealha stimato nel 2013 che gli investimenti raddoppieranno nei prossimi
dieci anni, passando dagli odierni 5,2 miliardi di dollari spesi nel settore ogni
anno a 11,6 miliardi, per complessivi 89 miliardi nell’arco della decade.
Dall’uso prettamente militare dei droni a partire dai primi anni Duemila1
si è man mano venuto estendendo anche il loro impiegoin ambito civile. Tra
le varie applicazioni della tecnologia, è il caso dell’uso dei droni per lo spegni-
mento degli incendi, il monitoraggio dell’ambiente, la spedizione e consegna
di medicinali e altro ancora. Mentre all’inizio del 2014 sia Amazon sia Face-
book hanno cominciato a pensare all’utilizzo dei droni ora per recapitare i
propri pacchi ai clienti, ora per garantire una maggiore copertura globale per
Internet, anche i legislatori nazionali non sono rimasti a guardare. Il 19 apri-
le 2016, a larghissima maggioranza, il Senato nordamericano ha approvato il
disegno di legge 2658 – vale a dire il Federal Aviation Administration (FAA)
Reauthorization bill – per accelerare l’impiego civile e commerciale di que-
sta tecnologia. Poco prima, a marzo di quell’anno, l’ottava commissione del
Senato italiano approvava, sia pure con riserva, la proposta di Regolamen-
to del Parlamento europeo e del Consiglio sulle regole comuni nel settore
dell’aviazione civile che, ai sensi del secondo protocollo del Trattato di Li-
sbona, richiede di essere sottoposto al vaglio preventivo degli Stati membri.
L’A. è dottore in Giurisprudenza e praticante avvocato del Foro di Torino.
1Si veda P. SINGER,Wired for War: The Robotics Revolution and Conf‌lict in the 21st
Century, London, Penguin, 2009.
Edizioni Scientif‌iche Italiane ISSN 0390-0975
30 Informatica e diritto /Studi e ricerche
Il suddetto Regolamento, in def‌initiva, mira ad abrogare il Regolamento CE
n. 216/2008 che aff‌ida agli Stati membri la regolamentazione dei droni al di
sotto dei 150 kg. In questo modo, verrebbe anche meno la disciplina adottata
dall’Ente italiano per l’aviazione civile (ENAC), sulla quale avremo modo di
tornare nel corso di queste pagine2.
La prima corsa all’acquisto dei droni da parte dei comuni cittadini può
farsi risalire al febbraio 2012, negli USA, ciò che ha comportato l’insorgere
dei primi problemi nell’ambito di cui ci occupiamo in questo articolo, ossia
il settore della privacy e della tutela dei dati personali. Emblematico il caso di
un ragazzo di Seattle che, acquistato un drone, ha pensato bene di impiegarlo
per spiare la propria ex-f‌idanzata3. Del 2015 è poi la notizia del quotidiano
Il Tempo: “Frosinone: Scopre il tradimento della moglie con un drone”. Il
problema che gli studiosi hanno cominciato a porsi è dunque più che mai
evidente: come disciplinare questi nuovi usi civili della robotica sulla base
delle leggi attualmente vigenti nel campo della privacy e della protezione dei
dati? Quali le dif ferenze normative tra le due sponde dell’Oceano? E quali le
diversità in Europa? Queste ultime saranno del tutto superate con l’entrata
in vigore del nuovo Regolamento sulla protezione dei dati personali il 25
maggio 2018?
Al f‌ine di dare una risposta il più possibile chiara ed esauriente a questi
quesiti, la presente disamina viene suddivisa in quattro parti. Nel paragrafo
successivo si preciserà il livellod’astrazione dal quale intendiamo far procede-
re la nostra analisi, vale a dire il punto di vista che assume il diritto come una
meta-tecnologia. Su queste basi, il terzo paragrafo si occupa delle differen-
ze esistenti tra Stati Uniti ed Europa, e cioè tra l’approccio settoriale tipico
del modello statunitense nell’ambito della privacy e della protezione dei da-
ti, e la vocazione generale del modello europeo, ribadita dal Regolamento
Ue 2016/679 cui si è fatto cenno in precedenza4. Il quarto paragrafo mira
a chiarire alcune specif‌icità della disciplina italiana con particolare riguardo
alla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di videoriprese delle
cosiddette immagini non comunicative. Seguiranno poi le conclusioni.
2Il riferimento va all’ultimo dei tormentati regolamenti messi a punto dall’ENAC sui
“mezzi aerei a pilotaggio remoto” del 21 dicembre 2015, cui ha fatto seguito la Disposizione
29/DG del 1oaprile 2016 per la dilazione dei termini.
3Cfr. U. PAGAL LO,Il diritto nell’età dell’informazione, Torino, Giappichelli, 2014, pp.
299-300.
4Si veda sin d’oraF. PI ZZET TI,Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali.
Dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo, Torino,Giappichelli, 2016.
ISSN 0390-0975 Edizioni Scientif‌iche Italiane

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