Il dovere di collaborazione nella fase processuale: tutele atipiche

AutoreMarta Basile
Pagine222-242
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CAPITOLO SESTO
IL DOVERE DI COLLABORAZIONE
NELLA FASE PROCESSUALE: TUTELE ATIPICHE
1. Valutazione processuale del comportamento delle parti in rela-
zione ai canoni normativi della collaborazione procedimentale
La positivizzazione del principio di collaborazione nella legge
212/2000 ha prodotto importanti effetti sul piano della prova pro-
cessuale consentendo al giudice di poter trarre argomenti di prova
dal contegno procedimentale delle parti e, quindi, addivenire ad un
proprio convincimento circa i fatti di causa1.
La normativa sul processo tributario non prevede l’espressa di-
sciplina riguardante l’atteggiamento delle parti durante il processo,
ma, per analogia, si può ricorrere al comma 2 dell’art. 116 c.p.c.
che prevede la valutabilità da parte del giudice del contegno delle
parti quale argomento di prova ai fini della decisione2.
Naturalmente la valutazione del comportamento del contribuente
non deve limitarsi soltanto all’atteggiamento non collaborativo e ne-
gligente che alleggerisce la posizione dimostrativa dell’Amministra-
zione, bensì anche a quello pienamente collaborativo e diligente sia
nel corso dell’istruttoria sia nella fase processuale che comporterà,
invece, l’indebolimento degli argomenti probatori apportati al pro-
cesso dall’Amministrazione.
1 Sull’argomento si veda D. STEVANATO, Buona fede e collaborazione
tra fisco e contribuente, in AA.VV., Lo Statuto dei diritti del contribuente, a cura
di Marongiu, Torino, 2004, p. 158.
2 In tema si veda A. MICHELI, Sulla rilevanza del contegno processuale
delle parti, in Temi, 1947, p. 115.
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In sede di decisione giudiziale, infatti, occorrerà che il giudice
dia rilievo anche al comportamento del contribuente soprattutto se
caratterizzato da evidente spirito collaborativo sia in fase procedi-
mentale sia in fase processuale.
In materia tributaria, in particolare, il comportamento delle par-
ti, in assenza di riscontri probatori di tipo documentale ben può
condurre il giudice tributario ad un determinato convincimento sui
fatti dedotti in giudizio. Tanto sul dato di fatto che spesso l’oggetto
delle controversie tributarie è rappresentato da tipologie di rettifi-
che basate più che altro su presunzioni, come accade nel caso del-
l’accertamento induttivo e di quello analitico-induttivo.
Spesso, inoltre, il quadro probatorio fornito dall’amministra-
zione si basa su presunzioni semplici o semplicissime e, pertanto,
in simile contesto, è proprio il contegno delle parti che può costitui-
re un elemento probatorio aggiuntivo sul quale il giudice potrà ba-
sare il suo convincimento.
La presunzione sulla quale si basa la difesa dell’amministra-
zione può, pertanto, essere efficacemente contrastata dal compor-
tamento collaborativo positivo del contribuente sia nella fase pro-
cedimentale sia in quella processuale o, al contrario, da un compor-
tamento procedimentale o processuale negativo dell’amministra-
zione stessa.
Il giudice, così, è legittimato a basare la propria decisione an-
che sulla valutazione del contegno procedimentale e processuale
delle parti che assurge a valido argomento probatorio di natura pre-
suntiva3.
È al riguardo importante sottolineare che l’art. 10 dello Statuto
del contribuente non prevede la sanzionabilità dei comportamenti
tenuti in violazione del generico dovere di collaborazione e buona
fede. Alla luce di tanto, comportamenti negligenti e non cooperativi
non possono essere giustiziabili con la nullità degli atti e, giocofor-
za, la loro valenza giuridica si auto circoscrive alla possibilità di
3 Sull’espresso riconoscimento del valore di presunzione al comportamento
delle parti si veda S. CHIARLONI, Riflessioni sui limiti del giudizio di fatto nel
processo civile, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1986, p. 850; G. RUFFINI, “Argo-
menti di prova” e “fondamento della decisione” del giudice civile, in Riv. trim.
dir. proc. civ., II, 2004, p. 910.

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