DECRETO 22 luglio 2005, n. 181 - Regolamento recante modifiche alle dotazioni organiche del ruolo normale degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, in applicazione dell'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 luglio 2005, n.181 Regolamento recante modifiche alle dotazioni organiche del ruolo normale degli

ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, in applicazione dell'articolo

59, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e, in particolare, l'articolo 59, comma 1, il quale stabilisce che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le dotazioni organiche dei singoli ruoli previste dal medesimo decreto legislativo possono essere modificate, senza oneri aggiuntivi e fermi restando il volume organico complessivo e i profili di carriera dei ruoli stessi, al fine di adeguarne la consistenza al piu' efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di funzionalita' del sostegno tecnico-logistico; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni, recante ordinamento del Corpo della Guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli 2 e 23; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78; Considerata la necessita' di incrementare le unita' organiche attualmente previste dalla Tabella 1 allegata al predetto decreto legislativo n. 69 del 2001 per gli ufficiali generali del ruolo normale, al fine di adeguare l'assetto del predetto ruolo alle esigenze funzionali e organizzative del Corpo della Guardia di finanza, scaturenti dall'incrementato contrasto all'immigrazione clandestina e dalla maggiore domanda di tutela dei mercati anche finanziari e di repressione delle nuove forme di illeciti economico-finanziari; Ritenuto di compensare i maggiori oneri connessi all'incremento delle suddette dotazioni organiche riducendo le unita' organiche del grado di colonnello del ruolo normale previste nella predetta Tabella 1; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 giugno 2005; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-140/M del 6 luglio 2005;

A d o t t a il seguente regolamento

Art. 1.

  1. Alla Tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n.

    69, alla colonna 2, «Organico», i numeri «9», «19»,

    62

    e «323» sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti: «10», «23»,

    69

    e «305».

    Conseguentemente, alla medesima Tabella sono apportate le seguenti variazioni

    1. alla colonna 8, «Promozioni a scelta al grado superiore», le parole «2 o 3 (b)», relative al grado di generale di brigata, e

      7

      , relativa al grado di colonnello, sono sostituite, rispettivamente, da: «3» e «8 o 7 (b)»; b) la nota (a) e' sostituita dalla seguente: «(a) Fino al 2010, 2 promozioni; dal 2011, ciclo di 3 anni: 1 promozione nel 1° e nel 3°, 2 promozioni nel 2°»; c) la nota (b) e' sostituita dalla seguente «(b) Dal 2006, ciclo di 2 anni: 8 promozioni nel 1°, 7 promozioni nel 2°».

      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

      Roma, 22 luglio 2005

      Il Ministro: Siniscalco

      Visto, il Guardasigilli: Castelli

      Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2005 Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 266

      Avvertenza

      Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

      Nota al titolo

      - Il testo del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71), e' il seguente

      Art. 59 (Adeguamento dei ruoli e delle rispettive dotazioni organiche dei ruoli). - 1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le dotazioni organiche dei singoli ruoli previste dal presente decreto potranno essere modificate, senza oneri aggiuntivi e fermi restando il volume organico complessivo e i profili di carriera dei ruoli stessi, al fine di adeguarne la consistenza al piu' efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di funzionalita' del sostegno tecnico-logistico.

      .

      Note alle premesse

      - Per il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si veda nota al titolo.

      - Il testo dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia...

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