DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2013, n. 29 - Regolamento recante disposizioni per la riduzione delle dotazioni organiche delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (13G00071)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, comma 3, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che, in attuazione di quanto disposto dal primo, secondo e terzo periodo del medesimo articolo 2, comma 3, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, siano ridotti le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, e il numero delle promozioni a scelta, esclusi, tra gli altri, l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, siano emanate disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonche' disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente;

Visto l'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia ridotto il totale generale degli organici delle Forze armate in misura non inferiore al 10 per cento e sia rideterminata la ripartizione dei volumi organici, di cui all'articolo 799 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Visto l'articolo 2, comma 3, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, il quale prevede che al personale in eccedenza si applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere da a) a d), del medesimo articolo 2 e che il predetto personale, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni, e' collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le modalita' di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2013, adottato in attuazione del citato articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, il quale fissa a 170.000 unita' le dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare e ridetermina le dotazioni organiche di ciascuna delle citate Forze armate;

Visto il libro IV del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e in particolare i titoli IV e VII, nelle parti in cui disciplinano, rispettivamente, le dotazioni organiche e il numero delle promozioni a scelta degli ufficiali delle Forze armate, esclusi il Corpo delle capitanerie di porto e l'Arma dei carabinieri;

Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

Visto l'articolo 2267, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, il quale prevede che, ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le disposizioni del medesimo codice dell'ordinamento militare e del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito, e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2012;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell' 8 novembre 2012;

Considerato che il termine del 10 gennaio 2013, previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari ai sensi del citato articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, e' scaduto senza che tali Commissioni si siano pronunciate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2013;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente regolamento: Art. 1 Modificazioni al libro quarto del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 1. Al libro quarto del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica del titolo IV e' sostituita dalla seguente: «Ruoli e dotazioni organiche»;

  1. nel titolo IV: 1) prima dell'articolo 667, e' inserito il seguente capo: «Capo I - Ruoli»;

    2) dopo l'articolo 668 e' inserito il seguente capo: «Capo II - Dotazioni organiche»;

    3) nel capo II...

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