DECRETO 22 giugno 2009, n. 109 - Regolamento recante modifiche alle dotazioni organiche del Ruolo tecnico logistico amministrativo degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, in applicazione dell''articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. (09G0114)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e, in particolare, l'articolo 59, comma 1, il quale stabilisce che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le dotazioni organiche dei singoli ruoli previste dal medesimo decreto legislativo possono essere modificate, senza oneri aggiuntivi e fermi restando il volume organico complessivo e i profili di carriera dei ruoli stessi, al fine di adeguarne la consistenza al piu' efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di funzionalita' del sostegno tecnico-logistico;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni, recante ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, e successive modifiche ed integrazioni, concernente regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare gli articoli 2 e 23;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

Considerata la necessita' di incrementare le unita' organiche del grado di colonnello previste dalla tabella 4 allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001 per il ruolo tecnico-logistico-amministrativo, al fine di adeguare l'assetto del predetto ruolo alle esigenze funzionali e organizzative del Corpo della Guardia di finanza, scaturenti dalla necessita' di fronteggiare a un livello ottimale gli impegni di direzione e di funzionamento di talune strutture amministrative, logistiche e di supporto tecnico che per specificita' e tipologia non possono essere affidate a ufficiali di altri gradi;

Ritenuto di compensare i maggiori oneri connessi all'incremento delle suddette dotazioni organiche riducendo le unita' organiche dei gradi inferiori a quelli di colonnello del ruolo tecnico-logistico-amministrativo previste dalla predetta tabella 4 e rinunciando al reclutamento di unita' di personale del medesimo ruolo autorizzato ai sensi della normativa vigente;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 aprile 2009;

Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Alla tabella 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. nella colonna 2, «specialita' sanita'», la parola «1» e' sostituita dalla seguente: «5»;

  2. nella colonna 5, «specialita' amministrazione», la parola «2» e' sostituita dalla seguente: «6»;

  3. nella colonna 6, «specialita' commissariato», la parola «1» e' sostituita dalla seguente: «2»;

  4. nella colonna «Organico», la parola «222» e' sostituita dalla seguente: «209».

    2. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, la nota (c) della tabella 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e' sostituita dalla seguente: «(c) Dall'anno 2009, per ciascuna specialita', eccetto quella di psicologia, ciclo di sei anni: 0 promozioni, nel 1°, 2°, 3°, 4° e 5° anno; 1 promozione nel 6° anno».

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Roma, 22 giugno 2009

    Il Ministro : Tremonti

    Visto, il Guardasigilli: Alfano

    Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2009 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4

    Economia e finanze, foglio n. 205

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Nota al titolo:

    - Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante

    Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n.

    78

    , e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 59/L alla

    Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71. Si riporta il testo dell'art. 59, comma 1:

    1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23

    agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle finanze, di concetto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le dotazioni organiche dei singoli ruoli previste dal presente decreto potranno essere modificate, senza oneri aggiuntivi e fermi restando il volume organico complessivo e i profili di carriera dei ruoli stessi, al fine di adeguarne la consistenza al piu' efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di funzionalita' del sostegno tecnico-logistico.

    .

    Note alle premesse:

    - Per l'art. 59, comma 1, del decreto legislativo 19

    marzo 2001, n. 69, si veda nella nota al titolo.

    - La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al

    Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia», e' pubblicata nella

    Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2000, n. 79. Si riporta il testo dell'art. 4:

    Art. 4 (Delega al Governo per il riordino del Corpo della guardia di finanza). - 1. Il Governo e' delegato ad...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT