DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2007 - Disciplina del regime per i doni di cortesia ricevuti dai componenti del Governo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 95, comma primo, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» ed in particolare l'art. 5;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 2;

Viste le convenzioni e la prassi esistenti in ambito nazionale e internazionale in materia di scambio di doni di cortesia in occasione o a margine di visite ufficiali o di incontri di membri del Governo con autorita' italiane e straniere;

Constatato che le richiamate convenzioni e prassi sono conformi agli usi di cerimoniale ed alle normative vigenti in ambito nazionale ed internazionale;

Ritenuta la necessita' di provvedere alla definizione e regolazione del trattamento e del regime di detti doni;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

  1. Le presenti disposizioni riguardano tutti gli oggetti che il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, gli altri membri del Governo e i loro congiunti ricevono, in ragione dell'ufficio che ricoprono pro-tempore, in occasione di visite ufficiali o di incontri, da parte di autorita' o di delegazioni italiane o straniere e che, secondo gli usi di cerimoniale, abbiano carattere protocollare d'uso e di cortesia.

  2. Ai fini della presente disciplina, gli oggetti sopra indicati vengono di seguito denominati «doni di rappresentanza».

    Art. 2.

    Doni di rappresentanza

  3. A partire dal 1° gennaio 2008 i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, accettano e trattengono personalmente i doni di rappresentanza il cui valore espresso in denaro non sia superiore a 300,00 euro.

  4. I doni di rappresentanza il cui valore espresso in denaro sia superiore ai 300,00 euro e che, in relazione alla loro tipologia e specificita', possono essere destinati alle sedi ufficiali o di rappresentanza, restano nella disponibilita' dell'amministrazione.

  5. I restanti doni, di valore superiore a 300,00 euro, sono destinati dal Presidente del Consiglio e dai Ministri per iniziative aventi finalita' umanitarie, caritatevoli, di assistenza e beneficenza.

  6. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, che intendano trattenere personalmente un dono di rappresentanza il cui...

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