Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 gennaio 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del

Consiglio dei Ministri

Pisanu, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3718):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(Berlusconi), e dal Ministro dell'interno (Pisanu) il

3 gennaio 2006.

Assegnato alla 1™ Commissione (Affari costituzionali)

in sede referente, il 9 gennaio 2006 con parere delle

commissioni 1™ per presupposti costituzionali: 2™, 3™,

5™,12™.

Esaminato dalla 1™ commissione (Affari costituzionali),

in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di

costituzionalita' l'11 gennaio 2006.

Esaminato dalla 1™ commissione l'11, 12, 17, 18 gennaio

2006.

Esaminato in aula e approvato il 24 gennaio 2006.

Camera dei deputati (atto n. 6292):

Assegnato alla I commissione, in sede referente, il

25 gennaio 2006, con pareri del Comitato per la

legislazione.

Esaminato dalla I commissione il 25 gennaio 2006.

Esaminato in aula ed approvato il 25 gennaio 2006.

Avvertenza:

Il decreto-legge n. 1 del 3 gennaio 2006, e' stato

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 2

del 3 gennaio 2006.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) le

modifiche apportate dalla presente legge di conversione

hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua

pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di

conversione e corredato delle relative note e' pubblicato

in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 25.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 3 GENNAIO 2006, N. 1

All'articolo 1:

al comma 3, primo periodo, la parola: " inviare " e' sostituita dalle seguenti: " far pervenire ";

al comma 7, il primo periodo e' sostituito dal seguente: " Il voto viene raccolto, durante le ore in cui e' aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione e' ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza di uno...

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