CIRCOLARE 8 febbraio 2006, n. 3491 - Modalita' di presentazione delle domande relative alla misura Azioni innovative prevista dal DOCUP Pesca 2000-2006

Il regolamento (CE) n. 2792/1999 del consiglio del 17 dicembre 1999 definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca ed in particolare con l'art. 17 indica le norme di attuazione delle azioni innovative;

Il regolamento (CE) n. 1260/2000 del consiglio del 21 giugno 1999 reca disposizioni generali sui Fondi strutturali;

Il regolamento (CE) n. 1421/2004 del consiglio del 19 luglio 2004 reca modifica al regolamento (CE) n. 2792/99;

Il regolamento (CE) n. 448/2004 della commissione del 10 marzo 2004 reca disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/99 del consiglio per quanto riguarda l'ammissibilita' delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

La decisione C(2001)45 del 23 gennaio 2001 con la quale la Commissione europea ha approvato il Documento unico di programmazione degli interventi concernenti il DOCUP, tra cui la misura 4.6 ´Azioni innovativeª. Detta misura e' diretta a contribuire all'esecuzione di studi, progetti pilota e dimostrativi ed azioni di formazione connesse con l'attuazione del programma stesso.

Ritenuto opportuno definire le modalita' di attuazione della misura 4.6 ´Azioni innovativeª;

Si dispone: 1. Natura dei progetti.

La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura invita i soggetti interessati ed individuati al punto 2 a presentare proposte per azioni innovative e progetti pilota che riguardino i seguenti aspetti:

  1. diversificazione socio-economica delle zone che dipendono dalla pesca, quali, lancio di attivita' anche turistiche legate alla filiera della pesca;

  2. valorizzazione del ruolo delle donne ed integrazione delle stesse nel settore della pesca e dell'acquacoltura nelle zone che dipendono da tali attivita';

  3. valorizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con particolare riguardo alle iniziative per la protezione del patrimonio, dell'ambiente, la conservazione e la gestione delle risorse ittiche;

  4. progetti pilota destinati a dimostrare l'affidabilita' tecnica e/o l'interesse economico di una tecnologia innovatrice e a diffondere conoscenze tecniche e/o economiche relative alle tecnologie sperimentate;

  5. iniziative di ricerca applicata su scala ridotta, di importo non superiore a 150.000,00 euro che contribuiscano agli obiettivi dello sviluppo sostenibile dell'acquacoltura.

    I progetti pilota dovranno essere predisposti tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 17, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2792/99 e dell'art. 1, punto 7 del regolamento (CE) n. 1421/04. 2. Soggetti beneficiari.

    Possono beneficiare dei finanziamenti per progetti relativi alla misura le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori, le associazioni di categoria, gli organismi scientifici, le imprese di pesca, le cooperative di pescatori, gli organismi pubblici. 3. Area territoriale di attuazione.

    Potranno essere ammesse a finanziamento le iniziative riguardanti interventi ubicati nelle aree di competenza delle Regioni fuori obbiettivo 1. 4. Tassi di intervento.

    I progetti pilota diversi da quelli realizzati da organismi pubblici beneficiano del contributo di cui all'allegato IV, tabella 3, gruppo 4 del regolamento (CE) n. 2792/99. I progetti pilota realizzati da organismi pubblici e le azioni innovative beneficiano del contributo di cui all'allegato IV, tabella 3, gruppo 1 del regolamento (CE) n. 2792/99. 5. Procedure.

    5.1. Modalita' e termini per la presentazione delle domande.

    Per la...

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