Documenti e prove non disciplinate dalla legge

AutoreIvan Borasi
Pagine149-152
149
dott
Arch. nuova proc. pen. 2/2013
DOTTRINA
DOCUMENTI E PROVE NON
DISCIPLINATE DALLA LEGGE
di Ivan Borasi
SOMMARIO
1. Premessa. 2. Limiti della prova non disciplinata dalla legge.
3. Peculiarità della prova documentale. 4. Rapporto proces-
suale tra documenti e prove (a)tipiche. 5. Conclusioni.
1. Premessa
Il rapporto tra la prova documentale (1) e le prove ati-
piche (2), rappresenta il banco di prova più interessante
dell’analisi dei principi fondanti l’istruzione probatoria del
processo penale.
Il documento, infatti, costituisce il possibile risultato
della cristallizzazione di qualsiasi prova diversa ex se, an-
che atipica, mentre le disposizioni in tema di prove non
disciplinate dalla legge individuano un possibile procedi-
mento acquisitivo alternativo di ogni mezzo probatorio;
il tutto sullo sfondo del principio di legalità processuale,
tutelato da questa atipicità regolata.
Terreno di scontro, è rappresentato dall’individuazione
del limite di questa atipicità, sia in relazione alle f‌igure
tipiche di mezzi probatori, che alla valenza dei risultati
della stessa, rispettivamente, e gradatamente, toccando i
principi di divieto di abuso del diritto e di libero convinci-
mento nel giudizio.
2. Limiti della prova non disciplinata dalla legge
Il revirement del codice del 1988 nel senso della
atipicità dei mezzi di prova (3), rappresenta la presa di
coscienza della peculiarità di sede, rispetto al processo ci-
vile, esplicata fondamentalmente dall’immanente presun-
zione di innocenza (4) dell’indagato/imputato. Si afferma,
in questo modo, la f‌inalità del processo penale, diarrivare
alla punizione del colpevole, ma non a tutti i costi, dal-
l’altro lato in ogni modo tutelare il possibile innocente,
anche attraverso strumenti atipici, seppur nella legalità
processuale (5). Espressione di tale assunto, è ad esempio
rappresentata dalla teoria dell’ “inutilizzabilità soggettiva-
mente relativa”, vale a dire, a certe condizioni stringenti,
un risultato probatorio, anche sottoforma di indizio, potrà
essere inutilizzabile contra reum, ma considerabile, ai f‌ini
ad esempio della concretazione del ragionevole dubbio,
pro reo (6).
La dottrina ha distinto le possibili forme di espressione
concreta delle prove atipiche, parlando di “prove innomi-
nate” nel caso di mezzo di prova atipico stricto sensu, an-
che in relazione al risultato ottenibile, di “prove irrituali”
quando il mezzo di prova, seppur atipico, vuole portare ad
un risultato probatorio tipico, di “prove anomale” nell’ipo-
tesi di sviamento dal f‌ine del mezzo di prova tipico, a di-
scapito di altro mezzo di prova a sua volta tipico (7).
La preclusione generale all’ammissione delle prove
atipiche, è rappresentata dalla libertà morale del soggetto
analizzato, positivizzata all’art. 188 c.p.p.; nessun mezzo
di prova atipico in senso lato può violare tale principio,
anche in caso di accordo comune sul punto.
Nelle tre ipotesi suddette, il punctum dolens si ha prin-
cipalmente in merito all’aspetto della legalità, sottoforma
del rispetto delle garanzie e della genuinità del “prodotto
probatorio”, in stretto rapporto al prof‌ilo della inutilizza-
bilità (8).
In ordine alla categoria delle prove innominate, non vi
sono questioni particolari rispetto all’analisi della regola
generale portata dall’art. 189 c.p.p., in quanto si tratta di
classiche prove atipiche in senso stretto, vale a dire non ri-
feribili a situazioni ordinarie; casi limite rispetto alle quali
il concetto di libertà morale è particolarmente sentito.
Diverse le categorie delle prove irrituali e anomale.
Le prime riguardano situazioni dove la prova è portata in
modo atipico ma è f‌inalizzata al tipico, o meglio la prova
è presentata in modo atipico, ma ciò per ovviare ai limiti
processuali propri del mezzo tipico. Nel caso di prove ano-
male, invece, abbiamo situazioni di prove tipiche portate
nel procedimento e utilizzate per f‌inalità atipiche, sem-
pre al f‌ine di ovviare alle limitazioni di queste ultime. Filo
conduttore è la meritevolezza attribuita dall’ordinamento
a questi strumenti.
In alcuni casi, le prove atipiche vengono utilizzate
per permettere l’esercizio di un diritto concreto che al-
trimenti non potrebbe essere tutelato con il mezzo tipico,
sempre con il limite della legalità processuale; non si
deve permettere comunque che indirettamente si violino
interessi primari in frode alla legge. Sul punto, problema
particolarmente sentito è il prof‌ilo della documentazione
di prove formate fuori dal procedimento, inserite come
documenti all’interno dello stesso, e che potrebbero por-
tare alla prova anche dell’intrinseco, bypassando i limiti
processuali istruttori generali. Particolare è la categoria
della prova contraria decisiva, con limitazioni inferiori
in ordine all’ammissibilità, in quanto oggetto di possibile
vizio in Cassazione in caso di esclusione, ma comunque
vincolata alla legalità formale e sostanziale.
Le categorie delle prove irrituali e anomale possono
riunirsi all’interno di una macro f‌igura denominabile come
“a rischio di tendenziale abusività”, nel senso che questi
mezzi di prova atipici spuri sottendono la violazione indi-
retta della legge processuale, rectius della ratio fondante
della stessa; si dice tendenzialmente in quanto ciò non
può essere stabilito in senso assoluto a priori, bensì può
divenire oggetto di prova specif‌ica sul punto.
In primo luogo, prof‌ilo preclusivo è rappresentato dalla
fase di ammissione, ove incide fortemente la f‌igura del-
l’abuso del diritto (9). In altre parole, quando un mezzo
di prova, più o meno tipico, viene utilizzato al solo scopo
di frodare la legge e cioèper ottenere indirettamente un

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