DELIBERAZIONE 10 settembre 2008 - Regolamento concernente l''accesso ai documenti formati o detenuti stabilmente dall''Autorita''.
Visto l'art. 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, nella parte in cui stabilisce che il diritto di accesso nei confronti delle Autorita' di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'art. 24 della stessa legge;
Visto l'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 63;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184;
Visto l'art. 7 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorita';
Vista la deliberazione dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici 31 agosto 2000 e seguenti modifiche e integrazioni recante il «Regolamento concernente le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilita' della Autorita', sottratti all'accesso»;
Ritenuto di dover provvedere, nell'ambito del proprio ordinamento, all'emanazione di un regolamento concernente l'accesso ai documenti amministrativi dell'Autorita';
Delibera il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
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Il presente regolamento disciplina le modalita' di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o detenuti stabilmente dalla Autorita', individuando altresi' le categorie di documenti sottratti all'accesso.
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Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni elencate nell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.
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Non sono ammesse richieste generiche relative a intere categorie di documenti, ovvero preordinate ad un controllo generalizzato della attivita' della Autorita'.
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L'esercizio del diritto di accesso non comporta l'obbligo per l'Autorita' di elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste.
Art. 2. Soggetti legittimati all'accesso
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La richiesta di accesso puo' essere presentata da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' richiesto l'accesso.
Art. 3. Documenti esclusi dall'accesso per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese
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In relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese ed associazioni, garantendo peraltro agli interessati la visione e l'estrazione di copia degli atti dei procedimenti amministrativi, se necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, sono esclusi dall'accesso:
a) gli accertamenti medico-legali e relativa documentazione;
b) i documenti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psicofisiche delle medesime;
c) i rapporti informativi nonche' le note personali caratteristiche a qualsiasi titolo compilate riguardanti dipendenti diversi dal richiedente;
d) la documentazione caratteristica, matricolare nonche' quella relativa a situazioni private dell'impiegato;
e) la documentazione attinente alla fase istruttoria dei procedimenti penali, disciplinari e cautelari nonche' quella concernente l'istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente;
f) la documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa o cessazione dal servizio per i soggetti diversi dall'interessato;
g) la documentazione riguardante il trattamento economico individuale del personale in servizio e in quiescenza, ed in particolare la c.d. busta paga, se dalla stessa si possano desumere informazioni di carattere riservato qualora la richiesta provenga da persona diversa dal richiedente;
h) i documenti amministrativi riguardanti la concessione di sussidi e provvidenze per effetto di particolari motivazioni connesse allo stato di necessita' o salute limitatamente ai motivi;
i) la documentazione attinente ad accertamenti ispettivi e amministrativo-contabili per la parte relativa alla tutela della vita privata e della riservatezza;
l) la documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi, imprese ed associazioni comunque utilizzata ai fini dell'attivita' amministrativa.
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E' escluso l'accesso nei confronti dell'attivita' dell'Autorita' diretta all'emanazione di atti amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione, salvo che questi non siano richiesti per la tutela in sede giurisdizionale di situazioni giuridiche...
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