DELIBERAZIONE 10 settembre 2008 - Regolamento concernente l''accesso ai documenti formati o detenuti stabilmente dall''Autorita''.

L'AUTORITA'

Visto l'art. 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, nella parte in cui stabilisce che il diritto di accesso nei confronti delle Autorita' di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'art. 24 della stessa legge;

Visto l'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 63;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184;

Visto l'art. 7 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorita';

Vista la deliberazione dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici 31 agosto 2000 e seguenti modifiche e integrazioni recante il «Regolamento concernente le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilita' della Autorita', sottratti all'accesso»;

Ritenuto di dover provvedere, nell'ambito del proprio ordinamento, all'emanazione di un regolamento concernente l'accesso ai documenti amministrativi dell'Autorita';

Delibera il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o detenuti stabilmente dalla Autorita', individuando altresi' le categorie di documenti sottratti all'accesso.

  2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni elencate nell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.

  3. Non sono ammesse richieste generiche relative a intere categorie di documenti, ovvero preordinate ad un controllo generalizzato della attivita' della Autorita'.

  4. L'esercizio del diritto di accesso non comporta l'obbligo per l'Autorita' di elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste.

    Art. 2.

    Soggetti legittimati all'accesso

  5. La richiesta di accesso puo' essere presentata da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' richiesto l'accesso.

    Art. 3. Documenti esclusi dall'accesso per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese

  6. In relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese ed associazioni, garantendo peraltro agli interessati la visione e l'estrazione di copia degli atti dei procedimenti amministrativi, se necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, sono esclusi dall'accesso:

    a) gli accertamenti medico-legali e relativa documentazione;

    b) i documenti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psicofisiche delle medesime;

    c) i rapporti informativi nonche' le note personali caratteristiche a qualsiasi titolo compilate riguardanti dipendenti diversi dal richiedente;

    d) la documentazione caratteristica, matricolare nonche' quella relativa a situazioni private dell'impiegato;

    e) la documentazione attinente alla fase istruttoria dei procedimenti penali, disciplinari e cautelari nonche' quella concernente l'istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente;

    f) la documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa o cessazione dal servizio per i soggetti diversi dall'interessato;

    g) la documentazione riguardante il trattamento economico individuale del personale in servizio e in quiescenza, ed in particolare la c.d. busta paga, se dalla stessa si possano desumere informazioni di carattere riservato qualora la richiesta provenga da persona diversa dal richiedente;

    h) i documenti amministrativi riguardanti la concessione di sussidi e provvidenze per effetto di particolari motivazioni connesse allo stato di necessita' o salute limitatamente ai motivi;

    i) la documentazione attinente ad accertamenti ispettivi e amministrativo-contabili per la parte relativa alla tutela della vita privata e della riservatezza;

    l) la documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi, imprese ed associazioni comunque utilizzata ai fini dell'attivita' amministrativa.

  7. E' escluso l'accesso nei confronti dell'attivita' dell'Autorita' diretta all'emanazione di atti amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione, salvo che questi non siano richiesti per la tutela in sede giurisdizionale di situazioni giuridiche...

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