DELIBERAZIONE 26 luglio 2006 - Regolamento concernente l'accesso ai documenti amministrativi presso l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) e, in particolare, gli articoli 59 e 60;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni apportate da ultimo con legge 11 febbraio 2005, n. 15 e, in particolare, il capo V secondo cui il diritto di accesso nei confronti delle autorita' di garanzia si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti (articoli 23 e 24);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 e l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

Visto il regolamento del Garante n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante e, in particolare, l'art. 13, comma 2, che prevede l'adozione di disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi formati e detenuti dall'ufficio;

Viste le osservazioni dell'ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del medesimo regolamento n. 1/2000;

Vista la documentazione in atti;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Delibera:

E' adottato il regolamento n. 1/2006 che individua misure organizzative per garantire l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi presso l'ufficio del Garante nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente, e individua le categorie di documenti amministrativi per i quali l'accesso e' differito o escluso presso il medesimo ufficio.

Il regolamento, adottato ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e' riportato nell'allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante unitamente all'allegato B, e ne e' disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2006

Il presidente: Pizzetti

Il segretario generale: Buttarelli

Il relatore: Pizzetti

Allegato A

Regolamento concernente l'accesso ai documenti amministrativi presso l'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali

Capo I

Esercizio del diritto di accesso

Art. 1.

Oggetto del regolamento e definizioni

  1. Al fine di favorire la partecipazione all'attivita' amministrativa e di assicurarne l'imparzialita' e la trasparenza, il presente regolamento disciplina l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi presso l'ufficio del Garante (articoli 153, comma 7, 154, 155 e 156 del codice; registro n. 1/2000 del Garante) e individua, in particolare:

    1. alcune misure organizzative per garantire l'esercizio di tale diritto presso l'ufficio del Garante nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente (art. 23 legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni);

    2. le categorie di documenti amministrativi sottratti all'accesso, formati dall'Autorita' o comunque da essa detenuti stabilmente (art. 24 legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni; art. 8 decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352; art. 15 decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184).

  2. Ai fini dell'applicazione dei seguenti articoli si applicano le definizioni elencate nell'art. 4 del codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) e nell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai medesimi fini, si intende per:

    1. legge, la medesima legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

    2. regolamento, il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 e l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 184.

    Art. 2.

    Oggetto dell'accesso e legittimazione del richiedente

  3. Il diritto di accesso ha per oggetto i documenti amministrativi concernenti l'attivita' di pubblico interesse dell'Autorita', da questa formati o detenuti stabilmente.

  4. Il diritto di accesso puo' essere esercitato da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale chiede di accedere, ed e' consentito in conformita' a quanto previsto dalla legge, dal regolamento, dal codice in materia di protezione dei dati personali e dai seguenti articoli.

    Art. 3.

    Presentazione della richiesta e verifica dell'identita'

  5. La richiesta di accesso e' rivolta all'ufficio del Garante.

  6. La richiesta puo' essere presentata in conformita' alle leggi in uno dei seguenti modi:

    1. per via telematica;

    2. per via postale;

    3. mediante telefax;

    4. di persona, anche verbalmente nei casi di accesso informale, presso l'unita' organizzativa della segreteria generale Ufficio relazioni con il pubblico.

  7. Il richiedente deve motivare la richiesta e:

    1. indicare gli elementi che consentono di individuare i documenti amministrativi ai quali chiede di accedere;

    2. dimostrare la propria identita' e, quando occorre, i propri poteri rappresentativi in conformita' al comma 4;

    3. specificare in conformita' alla legge e al...

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