Disposizioni sulle documentazioni da presentare a corredo delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali ad uso umano in attuazione della direttiva 2003/63/CE della Commissione del 25 giugno 2003.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e successive modificazioni, recante norme di recepimento delle direttive della Comunita' economica europea in materia di specialita' medicinali, in particolare il comma 4 dell'articolo 11, il comma 3, lettera a) dell'articolo 9 e l'articolo 9-bis; Visto, in particolare, il comma 11 dell'articolo 8 del predetto decreto legislativo il quale stabilisce che le disposizioni sul contenuto della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio e sui relativi allegati possono essere modificate o integrate con decreto del Ministro della sanita', in conformita' alle direttive ed alle raccomandazioni della Comunita' economica europea; Vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata all'articolo 109 dalla direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003; Vista la direttiva 2003/63/CE della Commissione del 25 giugno 2003 che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano; Vista in particolare la sostituzione del testo dell'allegato I alla direttiva 2001/83/CE; Considerato che l'allegato I riguarda le Norme e protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate sui medicinali e che le informazioni e i documenti relativi ai risultati di tali prove rappresentano il contenuto della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio; Considerato che il contenuto della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio e i relativi allegati devono essere adattati per tener conto del progresso scientifico e tecnico;

Decreta

Articolo 1.

  1. Le informazioni e i documenti relativi ai risultati delle prove effettuate sui medicinali ad uso umano, presentati a corredo delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio devono conformarsi alle norme e protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici riportati nell'allegato I al presente decreto.

    Articolo 2.

  2. Il presente decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dello stesso e del relativo allegato, che ne costituisce parte integrante, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 24 settembre 2004

    Il Ministro: Sirchia

    Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 168

    Allegato I NORME E PROTOCOLLI ANALITICI, TOSSICO-FARMACOLOGICI E CLINICI IN MATERIA DI PROVE EFFETTUATE SUI MEDICINALI

    Introduzione e principi generali (*).

    (1) Le informazioni e i documenti allegati alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato e integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 (articoli 8 e 10, paragrafo 1 della direttiva 2001/83/CE), e successive modifiche, devono essere presentati conformemente a quanto stabilito in questo allegato e devono attenersi alla guida pubblicata dalla Commissione nella raccolta «La disciplina relativa ai medicinali della Comunita' europea», volume 2 B, guida ad uso dei richiedenti.

    medicinali per uso umano, presentazione e contenuto del dossier, Documento Tecnico Comune (Common Technical Document - CTD).

    (2) La presentazione delle informazioni e dei documenti va effettuata mediante cinque moduli: il modulo 1 fornisce dati amministrativi specifici per la Comunita' europea; il modulo 2 riassunti relativi alla parte di qualita', alla parte non clinica e alla parte clinica; il modulo 3 informazioni chimiche, farmaceutiche e biologiche; il modulo 4, relazioni non cliniche e il modulo 5, relazioni di studi clinici. Tale presentazione costituisce l'attuazione di un formato comune a tutte le aree ICH (Comunita' europea. USA, Giappone). I cinque moduli devono essere presentati in modo rigorosamente conforme al formato, al contenuto e al sistema di numerazione specificati nel volume 2 B, guida ad uso dei richiedenti, precedentemente citato.

    (3) La presentazione in formato CTD della Comunita' europea si applica a tutti i tipi di domande di autorizzazione all'immissione in commercio, indipendentemente dalla procedura prevista (centralizzata, di mutuo riconoscimento o nazionale) e dal fatto che la domanda sia completa o semplificata. E' anche applicabile a tutti i tipi di prodotti, incluse le nuove sostanze chimiche (NCE: New Chemical Entities), i radiofarmaci, i derivati del plasma, i vaccini, i medicinali a base di erbe, ecc.

    (4) Nella preparazione del dossier di domanda di autorizzazione all'immissione in commercio i richiedenti devono anche tener conto degli orientamenti/linee guida scientifici in materia di qualita', sicurezza ed efficacia dei medicinali per uso umano, adottati dal comitato per le specialita' medicinali (CPMP: Committee for Proprietary Medicinal Products) e pubblicati dall'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (EMEA: European Medicine Evaluation Agency) e degli altri orientamenti/linee guida in campo farmaceutico stabiliti dalla Comunita', pubblicati dalla Commissione nei diversi volumi della raccolta «La disciplina relativa ai medicinali nella Comunita' europea».

    (5) Per quanto attiene alla parte di qualita' del dossier (chimica, farmaceutica e biologica), si applicano tutte le monografie, comprese quelle generali, e i capitoli generali della Farmacopea europea.

    (*) Di norma, il presente allegato cita sia la direttiva comunitaria sia la corrispondente normativa italiana di recepimento.

    Solo nel caso in cui le direttive si riferiscano a materia non esclusivamente afferente al settore farmaceutico (es. OGM, coloranti ecc.) viene omessa la citazione della corrispondente normativa nazionale.

    (6) Il processo di fabbricazione deve essere conforme ai requisiti della direttiva 2003/94/CE della Commissione, che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione (GMP: Good Manufacturing Practices) relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione, e ai principi e agli orientamenti/linee guida in materia di GMP pubblicati dalla Commissione nella raccolta «La disciplina relativa ai medicinali nella Comunita' europea» volume 4.

    (7) La domanda deve contenere tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione del medicinale in questione, siano esse favorevoli o sfavorevoli al medicinale. In particolare essa conterra' tutte le informazioni relative a prove o sperimentazioni farmaco-tossicologiche o cliniche incomplete o abbandonate relative al medicinale/i, e/o a sperimentazioni portate a termine concernenti indicazioni terapeutiche non considerate nella domanda.

    (8) Tutte le sperimentazioni cliniche eseguite nella Comunita' europea devono essere conformi ai requisiti del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 (direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano). Per essere prese in considerazione durante la valutazione di una domanda, le sperimentazioni cliniche eseguite fuori dalla Comunita' europea - concernenti medicinali destinati ad essere utilizzati nella Comunita' europea - devono essere predisposte, attuate e descritte secondo la buona pratica clinica ed i principi etici pertinenti, sulla base di principi equivalenti alle disposizioni del citato decreto legislativo n. 211/2003 (direttiva 2001/20/CE). Le sperimentazioni devono essere eseguite conformemente ai principi etici contenuti ad esempio nella dichiarazione di Helsinki.

    (9) Gli studi non clinici (farmaco-tossicologici) devono essere eseguiti conformemente alle disposizioni relative alle buone prassi di laboratorio di cui alla direttiva 87/18/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buone prassi di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche, e al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120 e successive integrazioni (direttiva 2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'ispezione e la verifica della buona prassi di laboratorio - BPL).

    (10) Tutti i test sugli animali si svolgono secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 (direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986), concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.

    (11) Ai fini del costante controllo della valutazione rischio/beneficio, tutte le nuove informazioni non contenute nella domanda originale e tutte le informazioni di farmacovigilanza devono essere presentate alle autorita' competenti. Dopo il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ogni variazione dei dati del dossier deve essere presentato alle autorita' competenti ai sensi dei requisiti dei regolamenti (CE) n. 1084/ 2003 e (CE) n.

    1085/2003 della Commissione o, eventualmente, ai sensi di norme nazionali nonche' dei requisiti del volume 9 della raccolta della Commissione «La disciplina relativa ai medicinali nella Comunita' europea».

    Il presente allegato e' diviso in quattro parti

    la parte I descrive il formato della domanda, il riassunto delle caratteristiche del prodotto. l'etichettatura, il foglietto illustrativo e i requisiti di presentazione per le...

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