DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 2000, n.415 - Regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, a norma degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,

n. 400;

Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo

1999, n. 275;

Visto il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;

Sentite, in data 27 luglio 2000, le organizzazioni

sindacali maggiormente rappresentative;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica

istruzione, reso in data 4 ottobre 2000;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei

Ministri, adottata nella riunone del 6 ottobre 2000;

Udito, il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla

Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 3 novembre 2000;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di

concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con

il Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Organi dell'Istituto

  1. L'Istituto nazionale di documentazione per

    l'innovazione e la ricerca educativa, ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza

    del Ministero della pubblica istruzione, con sede in Firenze, di seguito denominato

    "Istituto", istituito con decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, di seguito

    denominato "decreto legislativo", che ne individua le finalita', e' dotato dei

    seguenti organi di amministrazione e scientifici:

    a) presidente;

    b) consiglio di amministrazione;

    c) comitato tecnico-scientifico;

    d) collegio dei revisori.

    Art. 2.

    Presidente

  2. Il presidente rappresenta l'Istituto; convoca e

    presiede il consiglio di amministrazione. Il presidente presiede altresi' il comitato

    tecnico-scientifico.

  3. Il presidente, nel rispetto delle priorita' strategiche

    individuate con la direttiva annuale del Ministro della pubblica istruzione, adottate ai

    sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo, formula le proposte al consiglio

    di amministrazione ai fini dell'approvazione del programma annuale dell'Istituto e della

    determinazione degli indirizzi generali della gestione.

  4. Il presidente, inoltre, formula al consiglio di

    amministrazione la proposta per il conferimento dell'incarico di direttore a persona in

    possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.

    Art. 3.

    Consiglio di amministrazione

  5. Al consiglio di amministrazione sono attribuite le

    seguenti competenze:

    a) approva annualmente, nel rispetto delle priorita'

    strategiche individuate con la direttiva annuale del Ministro della pubblica istruzione,

    adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo, il programma

    dell'Istituto, comprensivo anche dei programmi e dei progetti dell'Unione europea attuati

    in collaborazione con il Ministro della pubblica istruzione;

    b) determina gli indirizzi generali della gestione;

    c) delibera il bilancio di previsione e il conto

    consuntivo dell'Istituto e le eventuali variazioni;

    d) conferisce l'incarico di direttore;

    e) valuta l'attivita' amministrativa del direttore anche

    avvalendosi dei risultati dei controlli di gestione;

    f) nomina i componenti del comitato tecnico-scientifico e

    degli altri organismi di consulenza tecnico-scientifica di cui all'articolo 5;

    g) nomina i componenti del collegio dei revisori.

  6. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e

    dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il consiglio stabilisce le

    modalita' operative del controllo strategico.

    Sulla base delle risultanze del controllo strategico il

    consiglio:

    a) individua le cause dell'eventuale mancata rispondenza

    dei risultati agli obiettivi;

    b) delibera i necessari interventi correttivi;

    c) valuta le eventuali responsabilita' del direttore,

    adottando le conseguenti determinazioni.

  7. Il consiglio si riunisce per l'approvazione del

    programma annuale e per deliberare il bilancio di previsione, e le relative variazioni,

    nonche' il conto consuntivo; si riunisce, altresi', su convocazione del presidente ed ogni

    volta che ne sia richiesto da tre componenti.

    Art. 4.

    Direttore

  8. L'incarico di direttore e' conferito con contratto a

    tempo determinato di durata triennale, rinnovabile, a persona in possesso di specifiche

    competenze amministrative e di organizzazione del lavoro, nonche' in materia di

    documentazione e di informatica applicata e di gestione dei progetti e programmi europei,

    in base a criteri fissati con deliberazione del consiglio di amministrazione.

    Esso puo' essere conferito ai dipendenti delle

    amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,

    n. 29, e ad estranei alla pubblica amministrazione. Il conferimento dell'incarico a

    personale in servizio presso le predette amministrazioni comporta il collocamento fuori

    ruolo.

  9. Il direttore, nel rispetto degli indirizzi generali

    della gestione determinati dal consiglio di amministrazione, e' responsabile del

    funzionamento complessivo dell'Istituto, dell'attuazione del programma, dell'esecuzione

    delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e della gestione del personale. A tal

    fine adotta gli atti di gestione, compresi quelli che impegnano l'Istituto verso

    l'esterno. Il direttore, tra l'altro, nell'esercizio dei suoi compiti:

    a) predispone, in attuazione del programma dell'Istituto,

    il bilancio di previsione; predispone altresi' il conto consuntivo;

    b) assicura le condizioni per la piu' efficace attuazione

    dei progetti e delle attivita' previste nel programma;

    c) adotta gli atti di organizzazione degli uffici, delle

    articolazioni strutturali dell'Istituto e dei dipartimenti di ricerca previsti dal

    regolamento dell'Istituto; assegna il relativo personale e nomina i responsabili sulla

    base dei criteri previsti dal regolamento stesso;

    d) stipula i contratti di prestazione d'opera e di ricerca

    necessari per la realizzazione dei progetti previsti dal programma sulla base dei criteri

    fissati nel regolamento;

    e) cura l'applicazione del regolamento;

    f) valuta l'attivita' dei dirigenti.

  10. Il direttore partecipa alle sedute del consiglio di

    amministrazione senza diritto di voto. La sua partecipazione e' esclusa quando il

    consiglio ne valuta l'attivita'.

  11. Il trattamento economico spettante al direttore e'

    stabilito nel contratto individuale di lavoro previa delibera del consiglio di

    amministrazione, tenuto conto dei livelli previsti per posizioni parificabili di analoghe

    istituzioni.

  12. L'incarico e' revocato dal consiglio di amministrazione

    nei casi di grave inosservanza degli indirizzi generali della gestione e dei risultati

    negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione.

    Art. 5.

    Consulenza tecnico-scientifica

  13. Il comitato tecnico-scientifico ha funzioni di

    collaborazione per la predisposizione del programma e per la valutazione delle attivita'

    scientifiche. Il comitato fornisce, inoltre, i pareri richiesti dal consiglio di

    amministrazione e dal direttore; esso dura in carica tre anni ed e' rinnovabile per un

    altro triennio.

  14. Il comitato e' composto da sette membri, scelti tra

    professori universitari ed esperti del settore, di elevata qualificazione; esso designa,

    al suo interno, un coordinatore scegliendo tra i professori universitari.

  15. Il consiglio di amministrazione, sentito il comitato

    tecnico-scientifico, puo' istituire altri organismi di consulenza tecnico-scientifica,

    individuali o collegiali, composti da non piu' di tre membri, in relazione a motivate

    esigenze connesse allo sviluppo di singoli progetti e ad attivita' o gruppi di progetti ed

    attivita'. Essi restano in carica per la durata stabilita dal consiglio di

    amministrazione. Tale durata non puo' comunque superare quella del consiglio di

    amministrazione che li ha istituiti.

    Art. 6.

    Verifiche di regolarita' amministrativa e

    contabile

  16. Le verifiche di regolarita' amministrativa e contabile

    da effettuarsi a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono affidate ad un

    collegio di tre revisori iscritti nel registro dei revisori contabili, dei quali due

    designati dal Ministero della pubblica istruzione e uno dal Ministero del tesoro, del

    bilancio e della programmazione economica. I predetti Ministeri designano altresi'

    ciascuno un supplente per l'eventuale sostituzione, in caso di assenza, dei componenti

    effettivi del collegio da essi designati.

    Il collegio dura in carica tre anni ed e' rinnovabile per

    un altro triennio.

    Art. 7.

    Autonomia regolamentare

  17. Il consiglio di amministrazione delibera, entro tre

    mesi dalla data del suo insediamento, il regolamento per l'amministrazione, la finanza e

    la contabilita' di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo, la cui adozione

    e' subordinata al rispetto della procedura ivi prevista. Le eventuali modifiche del

    regolamento sono adottate con la medesima procedura.

  18. Il regolamento disciplina, tra l'altro, le procedure

    contrattuali, le forme di controllo interno, sull'efficienza e sui risultati di gestione

    complessiva dell'Istituto e l'amministrazione del patrimonio.

    Art. 8.

    Dotazione organica di personale

  19. Il personale dell'Istituto e' compreso, ai fini della

    contrattazione collettiva, nel comparto individuato a norma dell'articolo 45 del decreto

    legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

  20. La dotazione organica del personale dell'Istituto e'

    definita nella tabella A allegata al presente regolamento.

    Art. 9.

    Reclutamento

  21. Il reclutamento del personale dell'Istituto, ad

    eccezione del direttore si attua mediante concorso pubblico per titoli ed esami, secondo

    concrete modalita' di accesso e procedure individuate dal consiglio di amministrazione, in

    applicazione delle norme vigenti per il personale del comparto di appartenenza, come

    individuato ai sensi dell'articolo 8, comma 1. 2. Ai fini di cui al comma 1 sono valutati

    i titoli ed esperienze professionali attinenti ai compiti dell'Istituto, con particolare

    riferimento, per il personale specialistico e di ricerca, all'area tecnologica,

    informatica e telematica...

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