DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 2000, n.415 - Regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, a norma degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275;
Visto il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;
Sentite, in data 27 luglio 2000, le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, reso in data 4 ottobre 2000;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunone del 6 ottobre 2000;
Udito, il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 novembre 2000;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con
il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1.
Organi dell'Istituto
-
L'Istituto nazionale di documentazione per
l'innovazione e la ricerca educativa, ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza
del Ministero della pubblica istruzione, con sede in Firenze, di seguito denominato
"Istituto", istituito con decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, di seguito
denominato "decreto legislativo", che ne individua le finalita', e' dotato dei
seguenti organi di amministrazione e scientifici:
a) presidente;
b) consiglio di amministrazione;
c) comitato tecnico-scientifico;
d) collegio dei revisori.
Art. 2.
Presidente
-
Il presidente rappresenta l'Istituto; convoca e
presiede il consiglio di amministrazione. Il presidente presiede altresi' il comitato
tecnico-scientifico.
-
Il presidente, nel rispetto delle priorita' strategiche
individuate con la direttiva annuale del Ministro della pubblica istruzione, adottate ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo, formula le proposte al consiglio
di amministrazione ai fini dell'approvazione del programma annuale dell'Istituto e della
determinazione degli indirizzi generali della gestione.
-
Il presidente, inoltre, formula al consiglio di
amministrazione la proposta per il conferimento dell'incarico di direttore a persona in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.
Art. 3.
Consiglio di amministrazione
-
Al consiglio di amministrazione sono attribuite le
seguenti competenze:
a) approva annualmente, nel rispetto delle priorita'
strategiche individuate con la direttiva annuale del Ministro della pubblica istruzione,
adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo, il programma
dell'Istituto, comprensivo anche dei programmi e dei progetti dell'Unione europea attuati
in collaborazione con il Ministro della pubblica istruzione;
b) determina gli indirizzi generali della gestione;
c) delibera il bilancio di previsione e il conto
consuntivo dell'Istituto e le eventuali variazioni;
d) conferisce l'incarico di direttore;
e) valuta l'attivita' amministrativa del direttore anche
avvalendosi dei risultati dei controlli di gestione;
f) nomina i componenti del comitato tecnico-scientifico e
degli altri organismi di consulenza tecnico-scientifica di cui all'articolo 5;
g) nomina i componenti del collegio dei revisori.
-
Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e
dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il consiglio stabilisce le
modalita' operative del controllo strategico.
Sulla base delle risultanze del controllo strategico il
consiglio:
a) individua le cause dell'eventuale mancata rispondenza
dei risultati agli obiettivi;
b) delibera i necessari interventi correttivi;
c) valuta le eventuali responsabilita' del direttore,
adottando le conseguenti determinazioni.
-
Il consiglio si riunisce per l'approvazione del
programma annuale e per deliberare il bilancio di previsione, e le relative variazioni,
nonche' il conto consuntivo; si riunisce, altresi', su convocazione del presidente ed ogni
volta che ne sia richiesto da tre componenti.
Art. 4.
Direttore
-
L'incarico di direttore e' conferito con contratto a
tempo determinato di durata triennale, rinnovabile, a persona in possesso di specifiche
competenze amministrative e di organizzazione del lavoro, nonche' in materia di
documentazione e di informatica applicata e di gestione dei progetti e programmi europei,
in base a criteri fissati con deliberazione del consiglio di amministrazione.
Esso puo' essere conferito ai dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e ad estranei alla pubblica amministrazione. Il conferimento dell'incarico a
personale in servizio presso le predette amministrazioni comporta il collocamento fuori
ruolo.
-
Il direttore, nel rispetto degli indirizzi generali
della gestione determinati dal consiglio di amministrazione, e' responsabile del
funzionamento complessivo dell'Istituto, dell'attuazione del programma, dell'esecuzione
delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e della gestione del personale. A tal
fine adotta gli atti di gestione, compresi quelli che impegnano l'Istituto verso
l'esterno. Il direttore, tra l'altro, nell'esercizio dei suoi compiti:
a) predispone, in attuazione del programma dell'Istituto,
il bilancio di previsione; predispone altresi' il conto consuntivo;
b) assicura le condizioni per la piu' efficace attuazione
dei progetti e delle attivita' previste nel programma;
c) adotta gli atti di organizzazione degli uffici, delle
articolazioni strutturali dell'Istituto e dei dipartimenti di ricerca previsti dal
regolamento dell'Istituto; assegna il relativo personale e nomina i responsabili sulla
base dei criteri previsti dal regolamento stesso;
d) stipula i contratti di prestazione d'opera e di ricerca
necessari per la realizzazione dei progetti previsti dal programma sulla base dei criteri
fissati nel regolamento;
e) cura l'applicazione del regolamento;
f) valuta l'attivita' dei dirigenti.
-
Il direttore partecipa alle sedute del consiglio di
amministrazione senza diritto di voto. La sua partecipazione e' esclusa quando il
consiglio ne valuta l'attivita'.
-
Il trattamento economico spettante al direttore e'
stabilito nel contratto individuale di lavoro previa delibera del consiglio di
amministrazione, tenuto conto dei livelli previsti per posizioni parificabili di analoghe
istituzioni.
-
L'incarico e' revocato dal consiglio di amministrazione
nei casi di grave inosservanza degli indirizzi generali della gestione e dei risultati
negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione.
Art. 5.
Consulenza tecnico-scientifica
-
Il comitato tecnico-scientifico ha funzioni di
collaborazione per la predisposizione del programma e per la valutazione delle attivita'
scientifiche. Il comitato fornisce, inoltre, i pareri richiesti dal consiglio di
amministrazione e dal direttore; esso dura in carica tre anni ed e' rinnovabile per un
altro triennio.
-
Il comitato e' composto da sette membri, scelti tra
professori universitari ed esperti del settore, di elevata qualificazione; esso designa,
al suo interno, un coordinatore scegliendo tra i professori universitari.
-
Il consiglio di amministrazione, sentito il comitato
tecnico-scientifico, puo' istituire altri organismi di consulenza tecnico-scientifica,
individuali o collegiali, composti da non piu' di tre membri, in relazione a motivate
esigenze connesse allo sviluppo di singoli progetti e ad attivita' o gruppi di progetti ed
attivita'. Essi restano in carica per la durata stabilita dal consiglio di
amministrazione. Tale durata non puo' comunque superare quella del consiglio di
amministrazione che li ha istituiti.
Art. 6.
Verifiche di regolarita' amministrativa e
contabile
-
Le verifiche di regolarita' amministrativa e contabile
da effettuarsi a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono affidate ad un
collegio di tre revisori iscritti nel registro dei revisori contabili, dei quali due
designati dal Ministero della pubblica istruzione e uno dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. I predetti Ministeri designano altresi'
ciascuno un supplente per l'eventuale sostituzione, in caso di assenza, dei componenti
effettivi del collegio da essi designati.
Il collegio dura in carica tre anni ed e' rinnovabile per
un altro triennio.
Art. 7.
Autonomia regolamentare
-
Il consiglio di amministrazione delibera, entro tre
mesi dalla data del suo insediamento, il regolamento per l'amministrazione, la finanza e
la contabilita' di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo, la cui adozione
e' subordinata al rispetto della procedura ivi prevista. Le eventuali modifiche del
regolamento sono adottate con la medesima procedura.
-
Il regolamento disciplina, tra l'altro, le procedure
contrattuali, le forme di controllo interno, sull'efficienza e sui risultati di gestione
complessiva dell'Istituto e l'amministrazione del patrimonio.
Art. 8.
Dotazione organica di personale
-
Il personale dell'Istituto e' compreso, ai fini della
contrattazione collettiva, nel comparto individuato a norma dell'articolo 45 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
-
La dotazione organica del personale dell'Istituto e'
definita nella tabella A allegata al presente regolamento.
Art. 9.
Reclutamento
-
Il reclutamento del personale dell'Istituto, ad
eccezione del direttore si attua mediante concorso pubblico per titoli ed esami, secondo
concrete modalita' di accesso e procedure individuate dal consiglio di amministrazione, in
applicazione delle norme vigenti per il personale del comparto di appartenenza, come
individuato ai sensi dell'articolo 8, comma 1. 2. Ai fini di cui al comma 1 sono valutati
i titoli ed esperienze professionali attinenti ai compiti dell'Istituto, con particolare
riferimento, per il personale specialistico e di ricerca, all'area tecnologica,
informatica e telematica...
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