La documentazione degli atti di polizia giudiziaria

AutoreVincenzo di Lembo
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@1. L'annotazione

- Gli artt. 134-142 c.p.p. disciplinano la documentazione degli atti del giudice.

Questa disciplina va integrata con: l'art. 420, comma 4, c.p.p., recante disposizioni relative all'udienza preliminare; gli artt. 480-483 c.p.p., recanti disposizioni relative al dibattimento davanti al tribunale in composizione collegiale; l'art. 559, comma 3, recante disposizioni relative al dibattimento davanti al tribunale in composizione monocratica.

L'art. 373 c.p.p. disciplina la documentazione dell'attività del P.M.

L'art. 357 c.p.p. disciplina la documentazione dell'attività della polizia giudiziaria.

Le attività d'iniziativa della polizia giudiziaria sono solitamente documentate mediante annotazioni, secondo le modalità ritenute più idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente.

La redazione delle annotazioni non richiede una forma specifica: la norma prescrive l'adozione delle «modalità ritenute idonee» (scrittura manuale, videoscrittura, stenografia o stenotipia, strumenti di registrazione, ecc.), lasciando all'operatore di polizia il compito di determinare il contenuto (stringato o esteso) dell'annotazione.

Ogni annotazione, ex art. 115 disp. att. c.p.p., deve comunque contenere:

1) qualifica, cognome, nome dell'ufficiale/agente di polizia giudiziaria che ha compiuto l'attività di P.G.;

2) la data, l'ora, il luogo in cui ha compiuto l'attività di P.G.;

3) l'enunciazione succinta del risultato dell'indagine;

4) le generalità e/o gli altri elementi identificativi dell'autore dell'illecito, l'indicazione delle fonti di prova, e di quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.

Quando assume dichiarazioni, ovvero, quando per il compimento di atti si avvale di altre persone, la polizia giudiziaria annota le generalità, nonché le altre indicazioni utili per l'identificazione.

Copia delle annotazioni redatte sono conservate presso l'ufficio di polizia giudiziaria.

Applicando all'attività della polizia giudiziaria l'art. 373, comma 4, c.p.p., che disciplina l'attività d'indagine del pubblico ministero, deve ritenersi che anche gli atti di P.G. debbano essere documentati nel corso del loro compimento, ovvero immediatamente dopo, quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente, che impediscono la documentazione contestuale.

Qualora un'attività d'indagine non sia stata annotata, o abbia ricevuto un'annotazione parziale, è sempre possibile procedere ad una documentazione, oppure ad una integrazione, successiva.

L'annotazione ha solo una funzione di notizia, non potendo in nessun caso essere utilizzata come prova in giudizio, salvo che l'acquisizione dell'annotazione al fascicolo del dibattimento venga disposta dal giudice su accordo delle parti (art. 431 c.p.p., comma 2).

L'ufficiale o l'agente di P.G. che depone come teste in giudizio, se autorizzato dal presidente, può consultare, in aiuto della memoria, le annotazioni da lui redatte (art. 499, comma 5, c.p.p.).

Non va confusa con l'annotazione, disciplinata dal c.p.p., la relazione di servizio, prevista dall'art. 28 (Obblighi del personale al termine del servizio) del Regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (D.P.R. 782 del 1985).

Attraverso la relazione del servizio, diretta al responsabile dell'ufficio, reparto o istituto, il personale dell'Amministrazione della P.S. riferisce su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio, per gli adempimenti di legge, fatto salvo l'obbligo per il dipendente di redigere gli ulteriori atti prescritti dalle disposizioni vigenti.

La relazione di servizio è un atto interno, diretto ad dirigente dell'ufficio gerarchicamente e/o funzionalmente competente (es. segnalazione di criticità riguardanti il servizio), eventualmente con rilevanza esterna, se vengono documentate attività di polizia giudiziaria (es. relazione del primo intervento in occasione di un reato).

L'annotazione, invece, essendo destinata all'A.G., ha sempre rilevanza esterna.

@2. Il verbale

- Sono documentati con verbale i seguenti atti d'iniziativa della P.G.:

a) la ricezione di denunce (artt. 331-333 c.p.p.), querele (art. 336 c.p.p.), o istanze (art. 341), presentate oralmente;

b) le sommarie informazioni assunte dall'indagato (art. 350, commi 1, 2, 3, 4, c.p.p.);

c) le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato (art. 350, comma 7, c.p.p.);

e) le perquisizioni (art. 352 c.p.p.);

f) il sequestro del corpo di reato e delle cose pertinenti al reato (art. 354, comma 2, c.p.p.);

g) l'identificazione dell'indagato e di altre persone (art. 349 c.p.p.);

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h) l'acquisizione di plichi o di corrispondenza (art. 353 c.p.p.);

i) gli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone (art. 354, commi 2 e 3, c.p.p.);

j) gli atti descrittivi, di fatti e/o situazioni, compiuti sino a che il pubblico ministero non abbia assunto la direzione delle indagini (art. 357, comma 2, lett. f, c.p.p.);

k) l'arresto in flagranza (artt. 380, 381, 386, c.p.p.);

l) la consegna di persona arrestata in flagranza da un privato (art. 383...

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