Emergenza economica vs docenti universitari. Sui profili di incostituzionalità del blocco degli scatti stipendiali del personale docente dell'università

AutoreIgnazio Lagrotta
Pagine237-250
IGNAZIO LAGROTTA
EMERGENZA ECONOMICA VS DOCENTI
UNIVERSITARI. SUI PROFILI DI
INCOSTITUZIONALITÀ DEL BLOCCO DEGLI
SCATTI STIPENDIALI DEL PERSONALE
DOCENTE DELL’UNIVERSITÀ
S: . La disciplina normativa. – 2. La Riforma Gelmini e l’inapplicabilità
del blocco ai docenti universitari. – 3. I profili di incostituzionalità del blocco
stipendiale. – 3.1. I principi delineati dalla giurisprudenza costituzionale in ma-
teria. – 3.2. I parametri di costituzionalità violati. – 4. Le prime pronunce degli
organi giurisdizionali: ordinanza di rimessione del TAR Calabria (8 maggio
2012 n. 311) e sentenza del TAR Abruzzo, Pescara, 6 agosto 2012.
1. Sulla scia dell’emergenza economica, nel corso del 2010, è stato adot-
giusticato per la “straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposi-
zioni per il contenimento della spesa pubblica e per il contrasto all’evasione
scale ai ni della stabilizzazione nanziaria, nonché per il rilancio della
competitività economica”. L’articolo 9 del decreto-legge n. 78/2010 detta
varie misure per il contenimento della spesa correlata al pubblico impiego.
In particolare detta disposizione introduce:
a) il blocco degli stipendi individuali: per gli anni 2011-20131;
b) il blocco della contrattazione: le procedure di contrattazione collettiva
sono sospese per il triennio 2010-20122;
1 Il trattamento economico dei singoli dipendenti non può eccedere quello spettante per l’anno
2010 (comma 1). Correlativamente, la spesa per il personale di ciascuna amministrazione è bloccata
al livello del 2010 e viene ridotta in proporzione delle cessazioni dal servizio (comma 2, ultimo
periodo).
2 È fatta salva la corresponsione dell’indennità di vacanza (comma 17). Per il personale non
contrattualizzato, è previsto per il triennio 2011-2013 un blocco dei meccanismi di adeguamento
retributivo di cui alla legge n. 448 del 1998, art. 24: vale a dire, degli adeguamenti annuali di diritto
disposti con d.P.C.M. sulla base degli incrementi medi, calcolati dall’ISTAT, conseguiti nell’anno
precedente dal personale dei settori contrattualizzati (comma 21, primo periodo). La paralisi di
questi meccanismi non è accompagnata da alcuna garanzia assimilabile all’indennità di vacanza.
In relazione al biennio 2008-2009, sono poi previsti limiti agli aumenti retributivi da disporre con i
pertinenti rinnovi dei contratti collettivi, nonché ai conseguenti miglioramenti per il personale non
contrattualizzato (comma 4).

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