ORDINANZA 20 agosto 2002 - Divieto di raccolta, commercializzazione e conservazione del fungo epigeo denominato Tricholoma equestre

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.

327, recante regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n.

283, e successive modificazioni in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155; Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352, recante norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n.

376 concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati; Visto in particolare l'art. 4, comma 1, che consente la commercializzazione delle specie di funghi freschi spontanei e coltivati elencate nell'allegato I; Visto l'art. 9, comma 1, che consente la conservazione dei funghi sott'olio, sott'aceto, in salamoia, congelati, surgelati o altrimenti preparati elencati nell'allegato II; Visto che nei citati allegati I e II e' presente il fungo epigeo denominato Tricholoma equestre; Considerato che sono stati segnalati nella letteratura scientifica 12 casi di avvelenamento in Francia, con tre decessi, per rabdomiolisi, collegati al consumo del Tricholoma equestre; Considerato che alcune regioni e province autonome hanno richiesto l'eliminazione del fungo epigeo Tricholoma equestre dalle liste positive di cui agli allegati I e II del decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995; Visto il parere dell'Istituto superiore di sanita' del 3 luglio 2002...

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