Divieto Di Possedere O Detenere Animali Domestici, Dal Tribunale Di Piacenza Una Pronuncia Non Condivisibile

AutoreAntonio Nucera
Pagine413-415P
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giur
Arch. loc. cond. e imm. 4/2018
MERITO
bile anche dai regolamenti contrattuali approvati all’una-
nimità.
Nel caso de quo, parte attrice agisce al f‌ine di ottene-
re un provvedimento di allontanamento dell’animale dal
complesso condominiale solamente in virtù dell’asseri-
ta violazione del regolamento ma nulla viene addotto in
ordine a eventuali immissioni di rumori o di odori o co-
munque la presenza di disturbo, causata ai condomini,
sotto il prof‌ilo della tranquillità, del pericolo o della tutela
sanitaria.
Ne deriva pertanto che la domanda in oggetto non può,
per tutte le considerazioni sopra svolte, trovare accogli-
mento.
Sussistono, tuttavia, giustif‌icati motivi attesa la novità
della disciplina normativa disporre l’integrale compensa-
zione delle spese di lite fra le parti. (Omissis)
DIVIETO DI POSSEDERE
O DETENERE ANIMALI
DOMESTICI, DAL TRIBUNALE
DI PIACENZA UNA PRONUNCIA
NON CONDIVISIBILE
di Antonio Nucera
La sentenza in rassegna tratta di una previsione che nel
momento in cui fece la sua apparizione nel nostro ordina-
mento suscitò molto interesse, in particolare tra gli organi
di informazione. Ci riferiamo all’ultimo comma dell’art.
1138 c.c., introdotto ex novo dalla legge n. 220 del 2012 di
riforma della disciplina condominiale, il quale prescrive
che le norme del regolamento di condominio non possano
“vietare di possedere o detenere animali domestici”.
Si tratta di un tema, peraltro, già da tempo all’attenzio-
ne della giurisprudenza, la quale, prima dell’introduzione
di questa disposizione, aveva già avuto modo di pronun-
ciarsi, a livello di legittimità, sull’eventuale divieto di te-
nere animali nelle proprietà private contenuto nei regola-
menti condominiali, distinguendo in ragione della natura
del regolamento di interesse: assembleare o contrattuale.
Tesi che, invero, il Tribunale di Piacenza, nella circostan-
za, mostra di conoscere ritenendola, tuttavia, superata
sulla base - come vedremo - di generiche considerazioni
lesive del principio di autonomia contrattuale e, di rif‌les-
so, dello stesso diritto di proprietà.
Nella specie, una condomina veniva convenuta dall’am-
ministratore del suo condominio davanti al Tribunale di
Piacenza per violazione del regolamento di natura con-
trattuale recante il divieto di detenere animali nelle uni-
tà immobiliari. In particolare, veniva richiesto al giudice
adito l’allontanamento del cane dell’interessata oltreché
di adottare “tutti gli opportuni provvedimenti, anche coat-
tivi”, per il rispetto del regolamento condominiale. Richie-
sta che, sulla base del principio di cui alla massima, veniva
però respinta dal Tribunale.
Secondo il giudice piacentino, infatti, una diversa con-
clusione non avrebbe tenuto conto dello scopo della novel-
la legislativa: riconoscere l’esistenza di un nuovo diritto,
che tutela il “rapporto uomo-animale” e che, per questo,
“si estrinseca anche nel diritto alla coabitazione”. Un di-
ritto di portata costituzionale che trova conferma “a livello
europeo e nazionale” e che informa di sé il riformulato art.
1138 c.c., al punto da far prevalere il divieto che ci occupa
su eventuali disposizioni contrarie contenute in regola-
menti vigenti e futuri, assembleari e contrattuali.
Una conclusione, all’evidenza, non condivisibile.
Rammentiamo, per quanto di interesse, che il regola-
mento condominiale può essere def‌inito lo “statuto del
condominio” (così Cass. n. 2590 del 20.3.1990). Ai sen-
si dell’art. 1138, primo comma, c.c. deve essere formato
quando in un edif‌icio il numero dei condòmini sia supe-
riore a dieci. Sempre in base alla medesima disposizione,
il regolamento deve contenere “le norme circa l’uso delle
cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i dirit-
ti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le
norme per la tutela del decoro dell’edif‌icio e quelle relati-
ve all’amministrazione”.
In giurisprudenza e dottrina si distingue tra regola-
mento assembleare e regolamento contrattuale. Il primo -
ai sensi dell’art. 1136, secondo comma, c.c. (norma espres-
samente richiamata dall’art. 1138, terzo comma, c.c.) - è
approvato, sia in prima sia in seconda convocazione, con
un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli
intervenuti in assemblea e almeno la metà del valore
dell’edif‌icio (fermi i quorum costitutivi di cui al primo e
terzo comma dello stesso art. 1136 c.c.). Questo tipo di
regolamento - per giurisprudenza consolidata - non può
incidere sui diritti dominicali (cioè, sui diritti proprietari)
dei singoli condòmini (cfr., fra le altre, Cass. sent. n. 1195
del 6.2.1987).
Diversamente, il regolamento contrattuale è un regola-
mento formato con il consenso unanime di tutti i condòmi-
ni ovvero predisposto dal costruttore e accettato dagli
stessi condòmini nei loro atti di acquisto. A differenza di
quello assembleare, può - secondo la magistratura - conte-
nere limitazioni ai poteri dei condòmini e ai loro diritti sui
beni comuni o individuali (cfr., fra le altre, Cass. sent. n.
1195 del 6.2.1987).
Peraltro, per completezza, è il caso di sottolineare che
le clausole dei regolamenti contrattuali hanno natura con-
venzionale – secondo pacif‌ico orientamento della giuri-

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